XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4111
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto
ha lo scopo di favorire la promozione della cultura e
dell'arte in generale e di quella musicale in particolare,
attraverso l'incentivo all'apprendimento e alla pratica di
questa importantissima arte nei luoghi educativi per
eccellenza, vale a dire: le università, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi le accademie,
i conservatori di musica e gli istituti superiori per le
industrie artistiche.
Ai sensi della proposta di legge, lo Stato si impegna a
riconoscere alle università e alle istituzioni scolastiche un
contributo di 154,94 euro per ogni strumento musicale
regolarmente acquistato, nuovo di fabbrica, se il venditore
pratica sul prezzo di acquisto, al netto di ogni eventuale
sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione
derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del
contributo stesso.
In questo modo si raggiunge un ulteriore obiettivo, oltre
a quello culturale suddetto; infatti, si ottiene il rilancio
del settore industriale, consentendo alle case di
fabbricazione e ai negozi di strumenti musicali al minuto di
ricevere una vera e propria boccata d'ossigeno. Per l'intero
comparto musicale, in effetti, si tratterebbe di un buon
viatico legislativo, capace di eliminare il ristagno e la
staticità economica, in cui - soprattutto negli ultimi anni -
il comparto musicale si trova ad operare, con ordinazioni e
acquisiti, commercialmente parlando, ridotti al minimo
storico.
La proposta di legge è composta da 5 articoli. L'articolo
1 riconosce il contributo di cui sopra. L'articolo 2 prescrive
le modalità cui devono attenersi le scuole, le accademie, i
conservatori di musica e gli istituti superiori per le
industrie artistiche per usufruire dello stesso. L'articolo 3,
invece, regola le modalità di utilizzo del contributo per gli
atenei. L'articolo 4 precisa i criteri fiscali cui il
venditore degli strumenti deve attenersi. L'articolo 5,
infine, garantisce la copertura finanziaria.