XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4111




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche è riconosciuto un contributo statale di 155 euro per ogni strumento musicale, nuovo di fabbrica, acquistato, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto di tale strumento, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.
        2. Il contributo è evidenziato nella fattura d'acquisto ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per ciascuno strumento musicale.
        3. L'imposta sul valore aggiunto si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo e al netto dello sconto operato dal venditore.


Art. 2.

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel limite dell'importo complessivo di 4.648.112 euro stabilisce il numero massimo dei contributi erogabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, concedibili in ogni regione alle istituzioni scolastiche. Ogni scuola che voglia accedere a tale beneficio deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che concede la relativa autorizzazione fino al raggiungimento del numero assegnato alla regione.
        2. Per le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, la ripartizione è effettuata su base nazionale tenendo conto della dislocazione dei predetti istituti e dei relativi bacini di utenza. Alla concessione delle autorizzazioni provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa domanda dei predetti enti e istituti.


Art. 3.

        1. Gli atenei, nel limite dell'importo complessivo di 516.457 euro utilizzabile per il sistema universitario, possono avvalersi delle agevolazioni di cui alla presente legge per gli acquisti di cui all'articolo 1, comma 1, da destinare preferenzialmente all'uso diretto da parte degli studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo può avvalersi delle agevolazioni per un numero di strumenti musicali non superiore ad uno ogni 320 iscritti.


Art. 4.

        1. Il venditore di cui all'articolo 1, recupera l'importo della riduzione operata ai sensi del medesimo articolo 1 quale credito di imposta da fare valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare nel periodo di imposta cronologicamente più prossimo alla data dell'avvenuta vendita.
        2. Il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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