XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4111
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di
musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche è
riconosciuto un contributo statale di 155 euro per ogni
strumento musicale, nuovo di fabbrica, acquistato, se il
venditore pratica sul prezzo di acquisto di tale strumento, al
netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o
altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari
all'importo del contributo stesso.
2. Il contributo è evidenziato nella fattura d'acquisto ed
è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto, per ciascuno strumento musicale.
3. L'imposta sul valore aggiunto si applica sul prezzo di
acquisto fatturato al lordo del contributo e al netto dello
sconto operato dal venditore.
Art. 2.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nel limite dell'importo complessivo di 4.648.112 euro
stabilisce il numero massimo dei contributi erogabili ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, concedibili in ogni regione alle
istituzioni scolastiche. Ogni scuola che voglia accedere a
tale beneficio deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
scolastico regionale, che concede la relativa autorizzazione
fino al raggiungimento del numero assegnato alla regione.
2. Per le accademie, i conservatori di musica e gli
istituti superiori per le industrie artistiche, la
ripartizione è effettuata su base nazionale tenendo conto
della dislocazione dei predetti istituti e dei relativi bacini
di utenza. Alla concessione delle autorizzazioni provvede il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previa domanda dei predetti enti e istituti.
Art. 3.
1. Gli atenei, nel limite dell'importo complessivo di
516.457 euro utilizzabile per il sistema universitario,
possono avvalersi delle agevolazioni di cui alla presente
legge per gli acquisti di cui all'articolo 1, comma 1, da
destinare preferenzialmente all'uso diretto da parte degli
studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo
può avvalersi delle agevolazioni per un numero di strumenti
musicali non superiore ad uno ogni 320 iscritti.
Art. 4.
1. Il venditore di cui all'articolo 1, recupera l'importo
della riduzione operata ai sensi del medesimo articolo 1 quale
credito di imposta da fare valere ai fini del pagamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore
aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto,
per i versamenti da effettuare nel periodo di imposta
cronologicamente più prossimo alla data dell'avvenuta
vendita.
2. Il credito di imposta è indicato a pena di decadenza
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
in cui esso è concesso.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.