XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4110




        Onorevoli Deputati! - In occasione della seconda Conferenza di riesame della Convenzione in oggetto (CCW), resa esecutiva dalla legge n. 715 del 1994, svoltasi a Ginevra dall'11 al 20 dicembre 2001, gli Stati parte (tra cui l'Italia) - ai sensi della procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 1-b) della Convenzione stessa - hanno approvato l'emendamento all'articolo 1 di quest'ultima, che ne estende l'ambito di applicazione anche ai conflitti armati aventi carattere non internazionale. L'emendamento si propone il fine umanitario di estendere la tutela prevista dalla Convenzione alle situazioni di crisi derivanti da conflitti interni e guerre civili, che nell'attuale contesto internazionale appaiono ormai prevalenti e provocano un sempre più elevato bilancio di vittime, militari e civili.
        L'emendamento non si applicherà alle situazioni di tensione interna (sommosse, atti di violenza isolati o sporadici) che non hanno carattere di conflitto armato, né limiterà il diritto degli Stati parte a garantire, mediante tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico, l'unità nazionale e l'integrità territoriale. L'estensione ai conflitti armati interni delle disposizioni della Convenzione CCW non implicherà - né esplicitamente, né implicitamente - alcuna modifica dello status giuridico degli enti e movimenti non statuali coinvolti, che pertanto non acquisiranno alcun riconoscimento internazionale.
        In analogia con quanto previsto per l'entrata in vigore della Convenzione medesima dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'entrata in vigore dell'emendamento all'articolo 1 avrà luogo sei mesi dopo la data dell'avvenuto deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
        Successivamente alla sua entrata in vigore, l'emendamento in parola entrerà in vigore per ogni altro Stato parte sei mesi dopo la data dell'avvenuto deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
        La ratifica dell'emendamento all'articolo 1 della Convenzione non implica l'assunzione di oneri a carico dell'erario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          L'intervento normativo è necessario in quanto l'emendamento modifica l'ambito di applicazione di una convenzione alla quale l'Italia ha aderito con la legge 14 dicembre 1994, n. 715, che rappresenta il quadro normativo di riferimento.
          La legge di ratifica autorizzava l'adesione dell'Italia alla Convenzione (articolo 1), dando alla stessa piena ed intera esecuzione (articolo 2).


          B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          L'intervento appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario. In proposito, giova precisare che la proposta di emendamento all'articolo 1 della Convenzione ha ricevuto, in sede di Conferenza di riesame, il convinto sostegno di tutte le delegazioni dell'Unione europea.


          C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Dalla ratifica dell'emendamento in parola non sembra discenda l'esigenza di introdurre modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti, né che vi siano effetti abrogativi impliciti di tali disposizioni.

          2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

          A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

          Il linguaggio normativo dello strumento di ratifica dell'emendamento all'articolo 1 della Convenzione potrà essere mutuato dal testo della predetta legge n. 715 del 1994.

          3. Ulteriori elementi.

          A) Indicazioni della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Non risulta che sul medesimo o analogo oggetto pendano giudizi di costituzionalità, né che vi siano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.




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