XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4110
Onorevoli Deputati! - In occasione della seconda
Conferenza di riesame della Convenzione in oggetto (CCW), resa
esecutiva dalla legge n. 715 del 1994, svoltasi a Ginevra
dall'11 al 20 dicembre 2001, gli Stati parte (tra cui
l'Italia) - ai sensi della procedura prevista dall'articolo 8,
paragrafo 1-b) della Convenzione stessa - hanno
approvato l'emendamento all'articolo 1 di quest'ultima, che ne
estende l'ambito di applicazione anche ai conflitti armati
aventi carattere non internazionale. L'emendamento si propone
il fine umanitario di estendere la tutela prevista dalla
Convenzione alle situazioni di crisi derivanti da conflitti
interni e guerre civili, che nell'attuale contesto
internazionale appaiono ormai prevalenti e provocano un sempre
più elevato bilancio di vittime, militari e civili.
L'emendamento non si applicherà alle situazioni di
tensione interna (sommosse, atti di violenza isolati o
sporadici) che non hanno carattere di conflitto armato, né
limiterà il diritto degli Stati parte a garantire, mediante
tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico, l'unità nazionale
e l'integrità territoriale. L'estensione ai conflitti armati
interni delle disposizioni della Convenzione CCW non
implicherà - né esplicitamente, né implicitamente - alcuna
modifica dello status giuridico degli enti e movimenti
non statuali coinvolti, che pertanto non acquisiranno alcun
riconoscimento internazionale.
In analogia con quanto previsto per l'entrata in vigore
della Convenzione medesima dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2,
l'entrata in vigore dell'emendamento all'articolo 1 avrà luogo
sei mesi dopo la data dell'avvenuto deposito del suo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
Successivamente alla sua entrata in vigore, l'emendamento
in parola entrerà in vigore per ogni altro Stato parte sei
mesi dopo la data dell'avvenuto deposito del suo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
La ratifica dell'emendamento all'articolo 1 della
Convenzione non implica l'assunzione di oneri a carico
dell'erario.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
L'intervento normativo è necessario in quanto
l'emendamento modifica l'ambito di applicazione di una
convenzione alla quale l'Italia ha aderito con la legge 14
dicembre 1994, n. 715, che rappresenta il quadro normativo di
riferimento.
La legge di ratifica autorizzava l'adesione dell'Italia
alla Convenzione (articolo 1), dando alla stessa piena ed
intera esecuzione (articolo 2).
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
L'intervento appare pienamente compatibile con
l'ordinamento comunitario. In proposito, giova precisare che
la proposta di emendamento all'articolo 1 della Convenzione ha
ricevuto, in sede di Conferenza di riesame, il convinto
sostegno di tutte le delegazioni dell'Unione europea.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
Dalla ratifica dell'emendamento in parola non sembra
discenda l'esigenza di introdurre modifiche o integrazioni
delle disposizioni vigenti, né che vi siano effetti abrogativi
impliciti di tali disposizioni.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della loro
coerenza con quelle già in uso.
Il linguaggio normativo dello strumento di ratifica
dell'emendamento all'articolo 1 della Convenzione potrà essere
mutuato dal testo della predetta legge n. 715 del 1994.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Verifica
dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia
analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Non risulta che sul medesimo o analogo oggetto pendano
giudizi di costituzionalità, né che vi siano progetti di legge
vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.