XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4110
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione
sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi
convenzionali che possono essere considerate eccessivamente
dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre
1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Emendamento di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 8
della Convenzione del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo
articolo 1.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.