XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4102
Onorevoli Deputati! - Con l'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, si provvede alla proroga di alcuni
termini in scadenza ed ai necessari interventi conseguenti.
In particolare, la disposizione recata dall'articolo 1
proroga al 30 giugno 2004 la sospensione delle procedure di
sfratto per determinate categorie di locatari che si trovino
in condizioni di grave disagio. Pertanto, con la norma in
questione, da un lato si intende favorire il riequilibrio del
comparto delle locazioni attraverso un più efficace sostegno
delle categorie sociali più disagiate da parte del Fondo
nazionale di sostegno, e, dall'altro, consentire a programmi
di imminente attivazione di dare prime risposte al disagio
abitativo.
Con l'articolo 2 si rinvia al 1^ luglio 2004 il termine
iniziale per la completa liberalizzazione dell'esercizio della
professione di autotrasportatore che è attualmente fissato al
1^ luglio 2003. In proposito, si evidenzia che i rinvii circa
la data di liberalizzazione dell'accesso al mercato nascono
dalle forti resistenze e preoccupazioni delle associazioni dei
piccoli e medi imprenditori che più temono, in un mercato
liberalizzato, l'estromissione dal mercato stesso per effetto
della nascita e dello sviluppo di imprese di grosse
dimensioni. Pertanto, la proroga al 30 giugno 2004, frutto
dell'accordo Governo-autotrasportatori, consente di avere un
ulteriore margine di tempo per organizzarsi in vista della
completa apertura del mercato ed evita immediate ricadute
negative sull'occupazione e sulla situazione economica
generale del settore.
L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2003 il termine (in
scadenza al 30 giugno 2003) previsto dall'articolo 1 della
legge 29 novembre 2001, n. 436, già differito dall'articolo 24
della legge 1^ agosto 2002, n. 166, per il completamento degli
interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle
opere e dei monumenti più significativi della città di
Palermo, da finanziare con le economie derivanti dai fondi
stanziati per la Conferenza ONU contro il crimine organizzato
transnazionale, tenutasi nella stessa città di Palermo
nell'anno 2000.
L'articolo 4 proroga al 1^ gennaio 2004 il termine per
regolarizzare gli impianti elettrici, a gas, eccetera, dei
fabbricati, considerato il rilevante numero di unità
immobiliari ancora da regolarizzare, nonché le problematiche
che il settore presenta; il termine è stato già prorogato al
30 giugno 2003 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.
185.
L'articolo 5 proroga di sei mesi il termine, previsto dal
comma 2 dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
entro il quale il commissario ad acta affida il
completamento delle opere di viabilità che, finanziate ai
sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono state
realizzate alla data del 31 dicembre 2001, in quanto il
termine prefissato è risultato insufficiente per
l'espletamento delle necessarie procedure di affidamento.
L'articolo 38, comma 3, della legge 1^ agosto 2002, n.
166, reca norme in materia di obblighi di servizio pubblico
per il trasporto ferroviario dl passeggeri a media e lunga
percorrenza, disponendo che fino al termine del 31 dicembre
2003 detti obblighi, unitamente agli oneri a carico dello
Stato e alle conseguenti compensazioni, siano definiti con
contratto di servizio da stipulare con la società Trenitalia.
Tale comma disciplina il periodo transitorio che precede
l'affidamento, previa gara, dei medesimi obblighi di servizio
pubblico "al fine di incentivare il superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità
dei servizi ferroviari", secondo quanto previsto dal comma
2.
L'articolo 6 modifica la scadenza del periodo transitorio,
prorogandola al 31 dicembre 2005 in stretto parallelismo,
peraltro, con quanto previsto per le regioni dall'articolo 11
della citata legge n. 166 del 2002.
La necessità di modificare il disposto dell'articolo 38,
comma 3, della legge n. 166 del 2002 deriva dalle
considerazioni che seguono.
Nel novembre 2001 iniziò l'iter di discussione in
merito ai contenuti di quello che sarebbe divenuto poi
l'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 (originariamente
destinato ad essere inserito nella legge finanziaria per
l'anno 2002); sembrava imminente una sostanziale, effettiva
apertura alla concorrenza per il mercato dei servizi di
trasporto ferroviario. In effetti, il numero piuttosto elevato
di licenze emesse, cui si accompagnava in alcuni casi la
richiesta del certificato di sicurezza, induceva a ritenere
che il sistema si stesse avviando verso il superamento della
posizione dominante di fatto detenuta dall'impresa a capitale
pubblico, e che la disposizione dell'articolo 38 (commi 2 e 3)
avrebbe, a sua volta, accelerato tale tendenza costituendo un
potenziale "mercato di espansione" per le imprese
neo-costituite.
Attualmente, in realtà, per quanto si sia manifestata una
graduale espansione del numero di imprese non solo
licenziatarie (ad oggi, in numero di 33) ma anche
effettivamente operanti sul mercato, è solo nel settore del
trasporto ferroviario di merci che tali imprese operano,
mentre nel trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga
percorrenza Trenitalia spa è l'unica impresa presente sul
mercato.
Peraltro, lo scenario normativo di riferimento è
destinato, a breve, a subire una incisiva trasformazione con
il recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE che nel breve-medio periodo, consentendo una
maggiore apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario, potrà costituire efficace strumento di maggiore
contendibilità dello stesso mercato. In tale scenario,
l'espletamento immediato della gara per l'affidamento, dal 1^
gennaio 2004, del servizio di trasporto notturno non si
tradurebbe in modifiche di rilievo rispetto all'assetto
attuale, ed anzi potrebbe favorire l'insorgere di meccanismi -
legati all'attuale stato della liberalizzazione e alla
disponibilità di locomotori e di convogli - atti a vanificare
i vantaggi della gara stessa rispetto all'attuale sistema di
affidamento o, finanche, a irrigidire ulteriormente le
procedure e le condizioni rispetto allo status quo. Da
un lato, infatti, la presenza di un'unica impresa offerente
difficilmente comporterebbe, per l'Amministrazione appaltante,
migliori condizioni contrattuali; dall'altro, la pluriennalità
del contratto arriverebbe ad inibire, per tutta la durata del
contratto medesimo, la possibilità di espansione dei nuovi
entranti su tale mercato.
Pertanto, la proroga del termine è del tutto funzionale a
una maggiore efficacia dello stesso meccanismo di procedura
concorsuale sancita dall'articolo 38, secondo una previsione
sostanzialmente identica a quanto previsto per le regioni
dall'articolo 11 della legge n. 166 del 2002.
Con il comma 1 dell'articolo 7, si differisce di sei mesi
(luglio 2004) il termine fissato dall'articolo 1, comma 1,
della legge 6 luglio 2002, n. 137, per l'individuazione degli
enti pubblici ritenuti indispensabili ed, eventualmente, anche
per la loro trasformazione in società per azioni o in
fondazioni di diritto privato, ovvero per la fusione o
l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività
analoghe o complementari; lo scadere del termine produce la
soppressione di tutti quegli enti, organismi ed agenzie per i
quali non sia stato adottato alcun provvedimento; durante
questi mesi sono emerse difficoltà nell'approntare i
regolamenti in questione e, quindi, è risultata evidente la
necessità di prorogare il termine attualmente fissato al 30
giugno 2003, che non consente di attuare pienamente le
finalità indicate nella norma, nonché la necessità di
coordinare tale disposizione con quanto previsto in materia di
riordino dei Ministeri e degli enti, in modo tale da non
vanificare l'intento del legislatore di conseguire stabilità e
crescita nel Paese riducendo il complesso della spesa per il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso la
soppressione degli enti e degli organismi inutili o la
trasformazione di altri. Infatti, un termine così breve
potrebbe indurre ad una riconferma generalizzata non essendoci
i tempi tecnici per una attenta valutazione delle diverse
situazioni. Pertanto, tale proroga è ritenuta necessaria
affinché si possa procedere con la necessaria attenzione e
cautela nel decidere e gestire i processi di trasformazione,
in considerazione della necessità di contemperare l'interesse
pubblico di incrementare l'efficienza e migliorare i servizi,
con l'esigenza di tutelare i lavoratori coinvolti ed il loro
futuro, garantendo, peraltro, l'effettiva realizzazione della
disposizione in questione.
La disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo
articolo, invece, è volta ad assicurare il tempestivo
trasferimento all' ente Registro Italiano Dighe delle risorse
finanziarie, materiali ed umane, ivi inclusi i comandi in
atto, attribuite al soppresso Servizio nazionale dighe; si
tratta di una disposizione urgente attesa la prossima entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136, recante "Regolamento concernente
l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro
italiano dighe - RID", previsto dall'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La norma recata dall'articolo 8 prevede che il Ministero
delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il
Ministero dell'economia e delle finanze procedano ad una
ricognizione delle posizioni di ciascun concessionario
titolare di agenzie di scommesse ippiche. Tale norma si rende
necessaria in quanto, nelle more dell'approvazione del disegno
di legge che riorganizza il sistema delle scommesse ippiche,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2003, si
attuerebbero le norme di decadenza dei rapporti di concessione
per la raccolta delle scommesse ippiche. Si rende, pertanto,
indispensabile fino alla conclusione di tale attività di
ricognizione e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto, non adottare provvedimenti
che determinino la cessazione dei rapporti di concessione.
Per la disposizione contenuta nell'articolo 9 deve
rilevarsi che il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(articolo 26, comma 7), prevede che entro ventiquattro mesi
(1^ luglio 2003) dalla sua data di entrata in vigore (1^
luglio 2001), le associazioni di produttori, riconosciute ai
sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono adottare le
delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche
previste nel presente articolo (forma societaria).
La disposizione prevede la proroga a trentasei mesi del
termine di cui al comma 7 dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 228 del 2001 e quindi alla data del 1^ luglio
2004, già ipotizzata - come facoltà per il Governo -
dall'articolo 1, comma 2, lettera q), della legge delega
7 marzo 2003, n. 38, recante "Disposizioni in materia di
agricoltura".
L'urgenza dell'intervento è dettata dalla circostanza che
poche regioni hanno provveduto al riconoscimento
dell'organizzazione di produzione agricola (AOP), ai sensi
dell'articolo 26 del suddetto decreto legislativo n. 228 del
2001, in quanto la maggior parte delle AOP non ha ancora
deliberato la propria trasformazione in una delle forme
giuridiche previste; inoltre, le stesse regioni non hanno
ancora determinato, con proprio provvedimento (legge regionale
o delibera della giunta), le modalità per il riconoscimento,
il controllo e la vigilanza delle AOP, ai sensi del decreto
legislativo citato.
La proroga del termine con le modalità sopra riportate
consente di non intervenire con la revoca del precedente
riconoscimento alle AOP che non hanno deliberato la
trasformazione giuridica richiesta. I provvedimenti di revoca
avrebbero, come è chiaro, gravi conseguenze sul comparto
agroalimentare e rilevanti impatti di carattere
economico-sociale sulle medesime associazioni anche con
ipotizzabili perdite di contributi comunitari.
L'articolo 10 contiene la proroga del termine di cinquanta
mesi già stabilito dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, per
procedere, da parte dell'autorità di vigilanza, alla revoca
dell'autorizzazione all'attività per i consorzi in
liquidazione coatta amministrativa. I tempi per le procedure
ed il successivo sovrapporsi di nuove norme di settore hanno,
infatti, determinato la necessità di ricorrere al citato
intervento.
Analogamente con la norma dell'articolo 11 si proroga il
termine del 1^ luglio 2003, previsto dall'articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003),
per ricondurre nell'ambito dello Stato le gestioni fuori
bilancio che siano state individuate a causa del protrarsi
delle operazioni in sinergia con le amministrazioni locali.
La disposizione dell'articolo 12 risponde alla necessità
di fronteggiare situazioni di difficoltà finanziaria
concernenti imprese organizzate in forma di società nelle zone
già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 29 novembre 2002 e che siano state
costrette a lasciare i locali nei quali ha sede l'attività
produttiva perché inagibile in tutto o in parte, in relazione
agli adempimenti previsti dagli articoli 2364, secondo comma,
2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice
civile. La disposizione prevede anche l'ammortamento di
carattere decennale delle spese affrontate per i necessari
lavori di ripristino, per la parte non coperta da interventi
di sostegno a fondo perduto.
L'articolo 13 è finalizzato a semplificare ed accelerare
le procedure per l'erogazione dei contributi alle famiglie per
attività educative dei componenti del nucleo familiare,
apportando una modifica in tal senso all'articolo 2, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In merito ai contenuti dell'articolo 14 valgono le
osservazioni che seguono.
L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n.
537, prevede per l'accesso alle scuole di specializzazione per
le professioni legali una prova di cinquanta quesiti a
risposta multipla estratti da un archivio di almeno
cinquantamila quesiti predisposti da un'apposita commissione
di esperti; l'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto
prevede in sede di prima applicazione la predisposizione di
tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno.
L'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.
173, estende la procedura prevista in via transitoria
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 537, per l'accesso alle scuole di specializzazione
per le professioni legali, all'anno accademico 2002-2003.
Poiché è in corso una modifica del citato decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21
dicembre 1999, n. 537, che prevede a regime la predisposizione
di tre elaborati costituiti da sessanta quesiti ciascuno,
volta a garantire una migliore preparazione dei candidati che
non dovrebbero cercare di memorizzare cinquemila quiz
pubblicati, ma, al contrario, dovrebbero dimostrare di aver
acquisito oltre alle conoscenze fondamentali delle istituzioni
la capacità di ragionare in base alle conoscenze acquisite -
si rende necessario, nelle more delle predette modifiche,
considerata la complessità delle procedure - prescritte,
prorogare tale disposizione alle prove di ammissione alle
scuole anche per l'anno accademico 2003-2004.
La proroga prevista è urgente, considerato che le prossime
prove selettive per l'accesso alle scuole dovrebbero essere
tenute nel novembre 2003.
Con riferimento all'articolo 15, si rappresenta quanto
segue.
Persistono le esigenze obiettive che hanno reso necessarie
le disposizioni urgenti dirette a disciplinare in via
transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per
i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile, già
previste dal decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e prima
ancora, dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
Va, infatti, considerato che il prossimo 30 giugno 2003 si
esaurirà la fase transitoria come disciplinata dal citato
decreto-legge n. 126 del 2002; pertanto, si reputa necessaria
la proroga del termine sino al 30 giugno 2004 per garantire il
completamento dell'iter parlamentare del disegno di
legge relativo alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul
patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili,
nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo
336 del codice civile.
Trattasi di esigenze legate all'operatività della legge 30
luglio 1990, n. 217, così come modificata dalla legge 29 marzo
2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti, fissata a decorrere dal
10 luglio 2002, che, per i giudizi civili ed amministrativi,
ha elevato a euro 9.296,22 (lire 18.000.000) il livello
massimo del reddito ai fini dell'ammissione, normativa
sostanzialmente riprodotta nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia.
Orbene, mentre la legge 6 marzo 2001, n. 60, ha
disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali,
prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori di
ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e
secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n.
217, qualora il difensore dimostri di avere esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali, la legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma in
materia di adozione, invece, non contiene alcuna previsione in
ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in
favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia
stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato
di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese
processuali eventualmente a carico dello Stato.
In tale situazione, il principio di effettività della
difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi,
incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della
necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso
di competenze qualificate in considerazione della delicatezza
della funzione da assolvere (così come già avviene per il
settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272) e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza
dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili,
avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per
l'ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti
soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni
di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità
all'orientamento di una parte della dottrina, sia che si
ritengano, invece, applicabili le disposizioni sul gratuito
patrocinio nei procedimenti civili, secondo l'orientamento
prevalente dei giudici minorili.
L'articolo 15 proroga, pertanto, le disposizioni di cui al
decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, fino al 30
giugno 2004 consentendo, come già riferito, il completamento
dell'iter parlamentare del disegno di legge relativo
alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a
spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della
revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice
civile.
Con riferimento all'articolo 16, si rappresenta che a
seguito delle modifiche introdotte nella disciplina per
l'accesso alle professioni dalla riforma degli ordinamenti
didattici universitari, attuata con il decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e stante la mancata
definizione di una disciplina organica delle professioni del
comparto economico-contabile, si è già reso necessario
provvedere, in via d'urgenza, a dettare una disciplina
temporanea riguardante l'iscrizione al registro dei praticanti
per l'accesso ad entrambe le professioni contabili.
L'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.
173, costituisce norma di raccordo tra le nuove classi di
laurea e laurea specialistica ad indirizzo
economico-contabile, e l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio di entrambe le professioni.
La validità della disciplina, come recita l'incipit
della norma: "In attesa del riordino delle professioni di
dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale
(...)", avrà termine allorquando si sarà proceduto alla
compiuta ridefinizione dell'ambito professionale in esame, già
formulata nel disegno di legge delega presentato dal Governo
ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio
ultimo scorso.
Il provvedimento in oggetto recante "Delega al Governo per
l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili" prevede, come noto, l'unificazione in un
unico Ordine professionale delle due professioni contabili,
obiettivo ritenuto indifferibile dal Governo, nell'ambito di
una necessaria rivisitazione del settore professionale di
riferimento, al fine di adeguarlo ai mutamenti già introdotti
nell'ordinamento interno con i nuovi percorsi di studio per
l'accesso alle professioni, e così eliminare - per il futuro -
la distinzione tra le due figure professionali, posto che
l'identità di percorsi formativi e di competenze professionali
rende tale distinzione del tutto ingiustificata.
Il provvedimento predetto è stato di recente assegnato
all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3744), e
dunque esso si trova nella fase iniziale dell'iter
parlamentare.
In tale contesto, e dunque nell'attesa dell'approvazione
della legge delega da parte del Parlamento, e della successiva
emanazione dei decreti legislativi attuativi, è necessario
intervenire con il carattere dell'urgenza, per disporre la
proroga degli organi direttivi delle due professioni
attualmente in carica, a livello nazionale e locale, al fine
di mantenere intatti i delicati equilibri tra le due
professioni, fino alle elezioni degli organi della professione
riformata.
A tale proposito si segnala come il mantenimento di tale
equilibrio, frutto di un lungo lavoro di confronto tra il
Governo e gli Ordini professionali interessati, ricercato
peraltro sin dalla precedente legislatura in ragione della
assoluta necessità di attuare l'unificazione, sia
imprescindibile ai fini dell'esito positivo della riforma.
La proroga degli attuali organi direttivi fino al 31
dicembre 2005 appare congrua rispetto ai presumibili tempi di
approvazione della legge delega da parte del Parlamento e
della successiva predisposizione dei decreti legislativi,
tenuto conto anche dell'esigenza di sottoporre questi ultimi
alle competenti Commissioni parlamentari ai fini
dell'espressione dei prescritti pareri.
Quanto all'articolo 17, a seguito della separazione delle
attività di coltivazione, importazione e vendita di gas da
quelle di stoccaggio e trasporto del gas naturale, avvenuta
con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, emanato in
attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato del gas, è
emersa la necessità di modificare l'attuale disciplina,
contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sulle aliquote di prodotto ("royalties") che i
concessionari devono versare allo Stato, alle regioni ed ai
comuni in relazione alle produzioni minerarie di gas
naturale.
Infatti, la sopra accennata separazione delle attività non
consente più di effettuare il calcolo delle royalties in
valore attribuendo in modo univoco ad una concessione di
coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa
proveniente, come invece è disposto dalla vigente normativa di
cui al citato decreto legislativo n. 625 del 1996. La maggior
parte dei produttori nazionali sono allo stesso tempo anche
importatori di gas e pertanto, pagando le tariffe di trasporto
e distribuzione sulle reti del gas, vendono o a società
grossiste o a clienti finali sull'intero territorio nazionale
un volume di gas indifferenziato per il singolo cliente che
non può essere più ricondotto alle singole concessioni.
Per risolvere tale problema di valorizzazione di tali
entrate, è stato, a suo tempo, inserito nel disegno di legge
atto Camera n. 3297, attualmente in corso di esame
parlamentare, l'articolo 26 (Semplificazione in materia di
aliquote di prodotto della coltivazione), che introduce un
nuovo meccanismo di calcolo per la conversione in valore delle
stesse aliquote di prodotto, approvato già dalla X Commissione
della Camera dei deputati senza alcun emendamento.
Dato che tuttavia il citato disegno di legge atto Camera
n. 3297 non potrà essere approvato entro il 30 giugno
prossimo, si verrà a determinare una situazione di incertezza
sia per i titolari delle concessioni di coltivazione di gas,
tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2003, delle
royalties relative all'anno produttivo 2002, in base ad
un metodo di fatto non più applicabile, sia per i controlli da
parte dell'Amministrazione (Ministero delle attività
produttive e Ministero dell'economia e delle finanze).
La norma, pertanto, nelle more dell'approvazione della
nuova disciplina sulle royalties tramite il disegno di
legge atto Camera n. 3297, proroga il predetto termine di
versamento alla data del 31 dicembre 2003, prevedendo il
versamento degli interessi al saggio legale sul differimento
temporale, al fine di non variare le entrate previste.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
Art. 22. (Disposizioni transitorie).
(omissis)
1-bis. A decorrere dalla data del 10 luglio 2001 e
fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono
esercitare la professione di autotrasportatore di cose per
conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità,
capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte
all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e
dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese
di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra
impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo
autorizzativo, che cessi l'attività.
(omissis)
Legge 29 novembre 2001, n. 436
Art. 1. - 1. Gli interventi strutturali previsti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di
restauro delle opere e dei monumenti più significativi della
città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale
costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, nonché previa
deliberazione della medesima Commissione speciale, gli
interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a
rischio, sono completati o realizzati entro il 30 giugno 2003,
nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto
decreto-legge.
Legge 1^ agosto 2002, n. 166
Art. 38. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di
merci).
(omissis)
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui
al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al
medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al
fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto
degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio,
da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello
Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società
in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme
vigenti.
(omissis).
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Art. 28. (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza
e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003,
il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici,
incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti
indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono
più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in società per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o
organismi che svolgono attività analoghe o complementari.
Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli
organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato
alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.
(omissis)
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
Art. 26. (Organizzazioni di produttori).
(omissis)
7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
adottano delibere di trasformazione in una delle forme
giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di
avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi
in proporzione alle spese reali di costituzione e di
funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non
adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca
del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai
fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei
relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella
misura di lire un milione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 2. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche).
(omissis)
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa
di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso
scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
(omissis)