XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4102
Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003.
Proroga dei termini e disposizioni urgenti
ordinamentali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prorogare termini previsti da disposizioni legislative,
concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al
fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e
per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed
organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in
determinati settori socio-economici;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle
finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
delle comunicazioni, della giustizia e delle attività
produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione).
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio
per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 185, è prorogata
fino al 30 giugno 2004.
Articolo 2.
(Liberalizzazione dell'accesso al mercato
dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi).
1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: "30 giugno
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".
Articolo 3.
(Riqualificazione urbana della città di Palermo).
1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre
2001, n. 436, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
Articolo 4.
(Norme per la sicurezza degli impianti).
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio 2004.
Articolo 5.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da
eventi sismici).
1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di
sei mesi.
Articolo 6.
(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto
ferroviario).
1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31
dicembre 2005".
Articolo 7.
(Enti pubblici).
1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro il
30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei
mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 6 luglio 2002, n. 137".
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID)
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i
comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale
dighe.
Articolo 8.
(Disposizioni sull'UNIRE).
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze
procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente,
dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in
vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari
di concessione attribuita successivamente, ai sensi del
predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni
relative a ciascun concessionario anche conseguenti a
disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 9.
(Disposizioni per le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n.
674).
1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
Articolo 10.
(Disposizioni sui consorzi agrari).
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.
Articolo 11.
(Gestioni fuori bilancio).
1. Il termine del 1^ luglio 2003 previsto dall'articolo
93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito
al 31 dicembre 2003.
Articolo 12.
(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi
calamitosi
nel novembre 2002).
1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito
degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate
nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre
2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività
produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di
sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di
interdizione al traffico delle principali vie di accesso al
territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364,
secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma,
del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura
dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1^ ottobre
2002 e il 30 settembre 2003.
2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza
degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le
spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi
stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto,
possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo
di dieci anni.
Articolo 13.
(Contributi alle famiglie per attività educative).
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le
seguenti: "di natura non regolamentare" e dopo le parole: "di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca," sono soppresse le seguenti: "da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400".
Articolo 14.
(Disposizioni in materia d'accesso alle
professioni).
1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso
alle scuole di specializzazione per le professioni legali
dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21
dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico
2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto
2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno
accademico 2003-2004.
Articolo 15.
(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al
tribunale
per i minorenni).
1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1^ luglio
2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.
Articolo 16.
(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori
commercialisti
e dei ragionieri e periti commerciali).
1. In attesa del riordino delle professioni di dottore
commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.
173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2. E' data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire
nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli
organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.
Articolo 17.
(Aliquote sui prodotti della coltivazione di
idrocarburi).
1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per
l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il
termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del
medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al
15 gennaio 2004.
2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.
Articolo 18.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Castelli, Ministro della giustizia.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.