XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4094
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di modificare alcune disposizioni fiscali per il
settore agricolo che contengono trattamenti "a termine"
basati, cioè, su agevolazioni tributarie in scadenza che
vengono prorogate di volta in volta creando una situazione di
incertezza nella stessa programmazione dell'attività delle
imprese agricole.
La situazione di "precarietà" si verifica a proposito del
regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), della
misura dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e dell'accisa sul gasolio utilizzato nelle
serre mentre l'agevolazione sull'imposta di registro ed
ipotecaria per gli acquisti dei terreni agricoli risulta in
regime di proroga dal 1961.
In passato, il legislatore, per attenuare l'aggravio
finanziario subìto dalle imprese agricole, ha previsto una
gradualità nella misura delle aliquote IRAP applicate per
l'agricoltura, che ha scontato finora l'aliquota dell'1,9 per
cento, destinata ad aumentare fino al 4,25 per cento nell'anno
2004.
In tale situazione, tenuto anche conto della decisione del
legislatore di procedere alla graduale abolizione del tributo,
è necessario mantenere in fase di transizione l'applicazione
della aliquota all'1,9 per cento. Del resto, sulla base dei
dati macroeconomici, tale percentuale assicura un gettito
sostanzialmente pari a quello delle imposte che gravavano
sulle imprese agricole anteriormente all'entrata in vigore
dell'IRAP.
L'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, ha sostituito, con effetto dal 1^ gennaio 1998,
l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di
regime speciale IVA per i produttori agricoli.
In particolare, il novellato dispositivo circoscrive
l'applicazione del regime speciale ai soli produttori agricoli
che nell'anno solare precedente hanno conseguito un volume di
affari non superiore a 40 milioni di lire (circa 20 mila
euro).
Limitatamente ai primi due anni di applicazione delle
nuove norme, con l'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo n. 313 del 1997, è stata riconosciuta facoltà a
tutti i produttori agricoli di continuare nell'adozione del
regime speciale IVA, indipendentemente dal volume di affari
prodotto; tale termine è stato poi prorogato ulteriormente, di
anno in anno, fino al 31 dicembre 2003. Pertanto il regime
speciale è stato finora applicato senza interruzioni da tutti
i produttori agricoli.
Considerato che: diventa indispensabile assicurare
stabilità sotto il profilo fiscale al comparto agricolo in
modo da consentire una efficace programmazione della gestione
dell'azienda e in particolare degli investimenti, e inoltre
che l'applicazione del regime speciale per una parte soltanto
delle aziende agricole, ovvero per quelle di modeste
dimensioni, favorirebbe frazionamenti aziendali al solo scopo
di rientrare nel regime più favorevole, si propone la conferma
a regime della detrazione IVA forfettizzata per tutti i
produttori agricoli indipendentemente dal volume d'affari
realizzato.
D'altro canto si fa notare che il mantenimento del regime
speciale di detrazione per il settore agricolo è in linea con
le disposizioni contenute nell'articolo 25 della VI direttiva
77/388 CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
Infatti, seppur con le debite differenziazioni, a
tutt'oggi, diversi Paesi dell'Unione europea, quali Francia e
Germania, e la Gran Bretagna, continuano a mantenere un regime
speciale IVA a favore dei produttori agricoli, anche se in
tali Paesi è presente un'agricoltura forte, rispettata,
competitiva nei confronti delle agricolture degli altri Paesi,
sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea.
Se non si vuole che le imprese agricole italiane risultino
penalizzate al confronto delle imprese europee, che possono
applicare regimi speciali, senza tenere conto del volume di
affari realizzato, è necessario prevedere anche per esse una
speciale detrazione in via continuativa, mediante
l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Inoltre, l'articolo 2 della presente proposta di legge
intende coordinare l'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 con la predetta modifica
legislativa che ripristina il regime speciale in via
continuativa mediante alcune disposizioni correttive e di
semplificazione normativa.
La quantificazione in 77 milioni di euro dell'onere
derivante dall'applicazione del regime speciale IVA senza il
limite di volume di affari viene assicurata mediante la
modifica delle percentuali di compensazione applicabili a
determinati prodotti agricoli, da attuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Come è noto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
ha sostituito l'articolo 2135 del codice civile, introducendo
una nuova definizione di imprenditore agricolo.
In particolare, tra le attività connesse sono previste,
tra le altre, le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi, a condizione che per dette attività vengano impiegate
prevalentemente attrezzature o risorse normalmente utilizzate
nell'attività agricola esercitata.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile e
dell'IVA da versare, in mancanza di una specifica normativa,
si devono applicare le regole di carattere generale, che
prevedono, rispettivamente, la contrapposizione tra ricavi e
costi, e la detrazione dell'IVA nel modo normale.
Le suddette regole comportano notevoli difficoltà sotto il
profilo contabile, risultando impossibile stabilire in modo
certo ed obiettivo il criterio per individuare la parte dei
costi da imputare all'attività agricola (a determinazione
forfettaria) e la parte da imputare all'attività diversa (a
determinazione analitica).
Pertanto, in analogia a quanto già disposto in materia di
agriturismo, tipica attività connessa a quella agricola, si
ritiene opportuno introdurre un regime forfettario, che
consenta una sostanziale semplificazione contabile ed una
determinazione del reddito imponibile e dell'IVA da versare
mediante l'applicazione di opportune percentuali, prescindendo
dalle detrazioni analitiche.
L'articolo 4 della presente proposta di legge intende
adeguare il trattamento tributario delle attività svolte dalle
imprese agricole per la valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, dando seguito al riconoscimento
civilistico della multifunzionalità dell'agricoltura.
Peraltro, si tratta di attività economiche marginali che
non hanno una precisa collocazione nell'ambito delle norme
tributarie e che, in base alla proposta di legge, andranno a
determinare un effetto positivo sul gettito tributario.
La riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra risponde a specifici obiettivi di
politica economica, finalizzati al contenimento dei costi di
produzione in agricoltura ed alla fondamentale esigenza di
recupero di competitività delle imprese agricole.
In tale ottica, con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.
454, la misura dell'accisa per il gasolio utilizzato in
agricoltura è stata ridotta dal 30 per cento al 22 per cento,
e quella per la benzina dal 55 per cento al 49 per cento.
Inoltre, tenuto conto che l'incidenza del costo per il
carburante è particolarmente rilevante per le coltivazioni
sotto serra, la misura dell'accisa è stata azzerata, con
diversi provvedimenti, sino al 31 dicembre 2003.
L'articolo 4 della proposta di legge vuole portare a
regime tale agevolazione, evitando il ripetersi di
provvedimenti di proroga e soprattutto tenendo conto che, se
l'agevolazione non venisse confermata, l'accisa sul carburante
utilizzato nelle serre florovivaistiche tornerebbe ad essere
applicata nella misura del 10 per cento, mentre quella per le
altre serre si applicherebbe nella misura del 22 per cento.
In ogni caso, si pone in evidenza che il costo
dell'azzeramento dell'accisa, valutato in circa 18 milioni di
euro, risulta ampiamente coperto dalla riduzione dei consumi
ammessi all'agevolazione a seguito delle nuove modalità di
erogazione introdotte con il decreto-legge n. 21 del 2000
convertito dalla legge n. 92 del 2000. Nella relazione tecnica
al predetto decreto-legge si evidenzia, infatti, che il
risparmio sul costo della agevolazione ammonta a circa 174
miliardi di lire.
Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, sono state introdotte
particolari agevolazioni tributarie a favore della piccola
proprietà contadina, finalizzata a facilitare la
ricomposizione ed il consolidamento delle strutture aziendali,
mediante un miglioramento delle dimensioni della superficie
agricola utilizzata la cui entità media (circa 6 ettari) vede
le imprese italiane collocarsi al di sotto della metà della
media delle imprese agricole europee.
Per il raggiungimento di tale finalità, le disposizioni
fiscali contenute nella citata legge prevedono, per i
trasferimenti tra vivi di terreni agricoli, il pagamento
dell'imposta di registro e di quella ipotecaria nella misura
fissa, che attualmente è pari per entrambe a 250.000 vecchie
lire, nonché dell'imposta catastale nella misura proporzionale
dell'1 per cento.
Dall'entrata in vigore sino ad oggi la legge n. 604 del
1954 ha rappresentato un fondamentale strumento di sostegno
delle imprese agricole assicurando, fra l'altro,
l'avvicendamento generazionale nel settore.
L'ampliamento della superficie coltivabile, oltre a
costituire una necessità aziendale, in ragione anche della
moderna meccanizzazione del settore, rappresenta un
moltiplicatore di forza lavoro.
In ossequio a tale obiettivo di politica economica si
rende necessario prevedere, a regime, l'agevolazione fiscale
che consente il miglioramento della dimensione "fisica" delle
imprese.
Si ricorda, inoltre, che analoga disposizione agevolativa
è prevista, in via permanente, per l'acquisto di terreni
agricoli ubicati nei territori montani (articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per cui si
tratta di uniformare il trattamento tributario sinora
assicurato da una serie di provvedimenti di proroga.
Non si ritiene, infine, di indicare alcuna copertura
finanziaria della legge in relazione alla impossibilità di
quantificare il numero degli atti di compravendita interessati
dall'agevolazione e, soprattutto, tenendo conto che le
disposizioni che hanno prorogato, a decorrere dal 1961, le
predette agevolazioni non hanno previsto oneri finanziari.