XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4094




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di modificare alcune disposizioni fiscali per il settore agricolo che contengono trattamenti "a termine" basati, cioè, su agevolazioni tributarie in scadenza che vengono prorogate di volta in volta creando una situazione di incertezza nella stessa programmazione dell'attività delle imprese agricole.
        La situazione di "precarietà" si verifica a proposito del regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), della misura dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'accisa sul gasolio utilizzato nelle serre mentre l'agevolazione sull'imposta di registro ed ipotecaria per gli acquisti dei terreni agricoli risulta in regime di proroga dal 1961.
        In passato, il legislatore, per attenuare l'aggravio finanziario subìto dalle imprese agricole, ha previsto una gradualità nella misura delle aliquote IRAP applicate per l'agricoltura, che ha scontato finora l'aliquota dell'1,9 per cento, destinata ad aumentare fino al 4,25 per cento nell'anno 2004.
        In tale situazione, tenuto anche conto della decisione del legislatore di procedere alla graduale abolizione del tributo, è necessario mantenere in fase di transizione l'applicazione della aliquota all'1,9 per cento. Del resto, sulla base dei dati macroeconomici, tale percentuale assicura un gettito sostanzialmente pari a quello delle imposte che gravavano sulle imprese agricole anteriormente all'entrata in vigore dell'IRAP.
        L'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, ha sostituito, con effetto dal 1^ gennaio 1998, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di regime speciale IVA per i produttori agricoli.
        In particolare, il novellato dispositivo circoscrive l'applicazione del regime speciale ai soli produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno conseguito un volume di affari non superiore a 40 milioni di lire (circa 20 mila euro).
        Limitatamente ai primi due anni di applicazione delle nuove norme, con l'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 313 del 1997, è stata riconosciuta facoltà a tutti i produttori agricoli di continuare nell'adozione del regime speciale IVA, indipendentemente dal volume di affari prodotto; tale termine è stato poi prorogato ulteriormente, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2003. Pertanto il regime speciale è stato finora applicato senza interruzioni da tutti i produttori agricoli.
        Considerato che: diventa indispensabile assicurare stabilità sotto il profilo fiscale al comparto agricolo in modo da consentire una efficace programmazione della gestione dell'azienda e in particolare degli investimenti, e inoltre che l'applicazione del regime speciale per una parte soltanto delle aziende agricole, ovvero per quelle di modeste dimensioni, favorirebbe frazionamenti aziendali al solo scopo di rientrare nel regime più favorevole, si propone la conferma a regime della detrazione IVA forfettizzata per tutti i produttori agricoli indipendentemente dal volume d'affari realizzato.
        D'altro canto si fa notare che il mantenimento del regime speciale di detrazione per il settore agricolo è in linea con le disposizioni contenute nell'articolo 25 della VI direttiva 77/388 CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
        Infatti, seppur con le debite differenziazioni, a tutt'oggi, diversi Paesi dell'Unione europea, quali Francia e Germania, e la Gran Bretagna, continuano a mantenere un regime speciale IVA a favore dei produttori agricoli, anche se in tali Paesi è presente un'agricoltura forte, rispettata, competitiva nei confronti delle agricolture degli altri Paesi, sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea.
        Se non si vuole che le imprese agricole italiane risultino penalizzate al confronto delle imprese europee, che possono applicare regimi speciali, senza tenere conto del volume di affari realizzato, è necessario prevedere anche per esse una speciale detrazione in via continuativa, mediante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
        Inoltre, l'articolo 2 della presente proposta di legge intende coordinare l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con la predetta modifica legislativa che ripristina il regime speciale in via continuativa mediante alcune disposizioni correttive e di semplificazione normativa.
        La quantificazione in 77 milioni di euro dell'onere derivante dall'applicazione del regime speciale IVA senza il limite di volume di affari viene assicurata mediante la modifica delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
        Come è noto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha sostituito l'articolo 2135 del codice civile, introducendo una nuova definizione di imprenditore agricolo.
        In particolare, tra le attività connesse sono previste, tra le altre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, a condizione che per dette attività vengano impiegate prevalentemente attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola esercitata.
        Ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell'IVA da versare, in mancanza di una specifica normativa, si devono applicare le regole di carattere generale, che prevedono, rispettivamente, la contrapposizione tra ricavi e costi, e la detrazione dell'IVA nel modo normale.
        Le suddette regole comportano notevoli difficoltà sotto il profilo contabile, risultando impossibile stabilire in modo certo ed obiettivo il criterio per individuare la parte dei costi da imputare all'attività agricola (a determinazione forfettaria) e la parte da imputare all'attività diversa (a determinazione analitica).
        Pertanto, in analogia a quanto già disposto in materia di agriturismo, tipica attività connessa a quella agricola, si ritiene opportuno introdurre un regime forfettario, che consenta una sostanziale semplificazione contabile ed una determinazione del reddito imponibile e dell'IVA da versare mediante l'applicazione di opportune percentuali, prescindendo dalle detrazioni analitiche.
        L'articolo 4 della presente proposta di legge intende adeguare il trattamento tributario delle attività svolte dalle imprese agricole per la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, dando seguito al riconoscimento civilistico della multifunzionalità dell'agricoltura.
        Peraltro, si tratta di attività economiche marginali che non hanno una precisa collocazione nell'ambito delle norme tributarie e che, in base alla proposta di legge, andranno a determinare un effetto positivo sul gettito tributario.
        La riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra risponde a specifici obiettivi di politica economica, finalizzati al contenimento dei costi di produzione in agricoltura ed alla fondamentale esigenza di recupero di competitività delle imprese agricole.
        In tale ottica, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, la misura dell'accisa per il gasolio utilizzato in agricoltura è stata ridotta dal 30 per cento al 22 per cento, e quella per la benzina dal 55 per cento al 49 per cento.
        Inoltre, tenuto conto che l'incidenza del costo per il carburante è particolarmente rilevante per le coltivazioni sotto serra, la misura dell'accisa è stata azzerata, con diversi provvedimenti, sino al 31 dicembre 2003.
        L'articolo 4 della proposta di legge vuole portare a regime tale agevolazione, evitando il ripetersi di provvedimenti di proroga e soprattutto tenendo conto che, se l'agevolazione non venisse confermata, l'accisa sul carburante utilizzato nelle serre florovivaistiche tornerebbe ad essere applicata nella misura del 10 per cento, mentre quella per le altre serre si applicherebbe nella misura del 22 per cento.
        In ogni caso, si pone in evidenza che il costo dell'azzeramento dell'accisa, valutato in circa 18 milioni di euro, risulta ampiamente coperto dalla riduzione dei consumi ammessi all'agevolazione a seguito delle nuove modalità di erogazione introdotte con il decreto-legge n. 21 del 2000 convertito dalla legge n. 92 del 2000. Nella relazione tecnica al predetto decreto-legge si evidenzia, infatti, che il risparmio sul costo della agevolazione ammonta a circa 174 miliardi di lire.
        Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, sono state introdotte particolari agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, finalizzata a facilitare la ricomposizione ed il consolidamento delle strutture aziendali, mediante un miglioramento delle dimensioni della superficie agricola utilizzata la cui entità media (circa 6 ettari) vede le imprese italiane collocarsi al di sotto della metà della media delle imprese agricole europee.
        Per il raggiungimento di tale finalità, le disposizioni fiscali contenute nella citata legge prevedono, per i trasferimenti tra vivi di terreni agricoli, il pagamento dell'imposta di registro e di quella ipotecaria nella misura fissa, che attualmente è pari per entrambe a 250.000 vecchie lire, nonché dell'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1 per cento.
        Dall'entrata in vigore sino ad oggi la legge n. 604 del 1954 ha rappresentato un fondamentale strumento di sostegno delle imprese agricole assicurando, fra l'altro, l'avvicendamento generazionale nel settore.
        L'ampliamento della superficie coltivabile, oltre a costituire una necessità aziendale, in ragione anche della moderna meccanizzazione del settore, rappresenta un moltiplicatore di forza lavoro.
        In ossequio a tale obiettivo di politica economica si rende necessario prevedere, a regime, l'agevolazione fiscale che consente il miglioramento della dimensione "fisica" delle imprese.
        Si ricorda, inoltre, che analoga disposizione agevolativa è prevista, in via permanente, per l'acquisto di terreni agricoli ubicati nei territori montani (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per cui si tratta di uniformare il trattamento tributario sinora assicurato da una serie di provvedimenti di proroga.
        Non si ritiene, infine, di indicare alcuna copertura finanziaria della legge in relazione alla impossibilità di quantificare il numero degli atti di compravendita interessati dall'agevolazione e, soprattutto, tenendo conto che le disposizioni che hanno prorogato, a decorrere dal 1961, le predette agevolazioni non hanno previsto oneri finanziari.




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