XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4094
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Imposta regionale sulle attività produttive).
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per
le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio 2003 e
fino alla sua abrogazione è fissata nella misura massima
dell'1,9 per cento, ed è suscettibile di progressiva riduzione
in proporzione all'eventuale riduzione dell'aliquota generale
dell'imposta medesima.
Art. 2.
(Modifiche al regime speciale dell'imposta sul valore
aggiunto per i produttori agricoli e ittici).
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "lettera c)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)";
b) al comma 2 la lettera c) è sostituita
dalle seguenti:
"c) le cooperative di imprenditori agricoli ed i
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
c-bis) le associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che
effettuano cessioni di beni prodotti, prevalentemente dai
soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori soci";
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente,
sia soggetto al regime ordinario";
e) il comma 10 è abrogato;
f) il comma 11 è sostituito dai seguenti:
"11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai
soggetti di cui ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un
triennio.
11-bis. Ai produttori ittici di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è data facoltà di
applicare il regime IVA previsto per le imprese agricole,
indipendentemente dal volume d'affari. L'opzione ha validità
triennale e ha carattere sperimentale".
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole:
"imprese estrattive" è inserita la seguente: "agricole".
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si
provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle
percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti
agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, dell'8,50 per
cento e del 7,50 per cento.
Art. 3.
(Fornitura di servizi nel settore agricolo
e nel settore della pesca).
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle
società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che
esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento;
l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo
l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari
al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle
importazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non
avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale
caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
3. I soggetti che esercitano prestazioni di servizi nel
settore della pesca, ai sensi del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, hanno facoltà di calcolare il reddito
imponibile secondo le modalità previste dal presente
articolo.
Art. 4.
(Esenzione da accisa per il gasolio agricolo).
1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio
si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
dicembre 2001, n. 454.
2. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
comma 1, valutati in 18,5 milioni di euro, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dalla riduzione delle agevolazioni per il gasolio da
utilizzare in agricoltura, prevista dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà
coltivatrice e dei produttori ittici).
1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o
all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere
ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive
modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti
alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli
onorari notarili per gli atti indicati sono ridotti alla
metà.
2. Gli atti inerenti la pesca professionale, quali quelli
relativi a certificati e documenti riferiti ai pescatori
professionali, il trasferimento di natanti, le nomine di
armamento, il rinnovo di autorizzazioni, il rinnovo di licenze
di pesca e le richieste di variazioni documentali, sono esenti
dalle imposte di bollo e di registro.
Art. 6.
(Nuova disciplina dei fabbricati rurali).
1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di
utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione
principale;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile
è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui
ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci della società semplice che conduce il
fondo";
b) al comma 3 la lettera b) è abrogata;
c) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni
prive di requisiti rurali di cui al presente comma e al comma
3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto
dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti,
si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto
edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai
fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che
non presentano i requisiti di ruralità di cui al citato comma
3-bis. I fabbricati di abitazione che hanno perso il
requisito della ruralità sono censiti nel gruppo R/1 della
categoria delle unità immobiliari a destinazione abitativa di
tipo privato, previsto dall'allegato B annesso al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138";
d) il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi
carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie
allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti
attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformità alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio
in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, alla trasformazione e
alla vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci
a cooperative o a società";
e) dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:
"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma
3-bis sono censite nel gruppo Z/2 della categoria delle
unità immobiliari per funzioni produttive connesse
all'agricoltura, previsto dall'allegato B annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138, senza attribuzione di rendita, a
condizione che le caratteristiche di destinazione e
tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali
trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la
quale sono state originariamente costruite. Per
l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto
pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le
disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni";
f) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché
risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3,
lettere a), c), d) ed e)" sono
sostituite dalle seguenti: "purché risultino soddisfatte le
condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed
e)";
g) i commi 7 e 8 sono abrogati;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di
ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla
riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi
attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per
i periodi di imposta anteriori al 1^ gennaio 2003 per le
imposte dirette e al 1^ gennaio 2004 per le altre imposte e
tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti
immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre
2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione
dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa
luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e a
contributi già versati".
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139,
sono abrogati.
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2615-bis
del codice civile).
1. L'articolo 2615-bis del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 2615-bis (Situazione patrimoniale)- Entro
un mese dall'approvazione del bilancio da parte
dell'assemblea, le persone che hanno la direzione del
consorzio, depositano presso l'ufficio del registro delle
imprese la situazione patrimoniale redatta osservando le norme
relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono
applicabili gli articoli 2621, n. 1, e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio, devono
essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro
delle imprese presso il quale è iscritto e il numero di
iscrizione".
Art. 8.
(Compendio unico).
1. Per compendio unico si intende l'estensione di terreno
necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività
determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per
l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, e dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano anche al
trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che si impegnano a costituire un compendio unico e a
coltivarlo o a condurlo a titolo di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo a titolo principale per un periodo di
almeno dieci anni dal trasferimento. Gli onorari notarili per
gli atti indicati sono ridotti ad un sesto.
3. I terreni e le relative pertinenze, compresi i
fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati
unità indivisibile per dieci anni dal momento dell'acquisto e
durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto
di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Sono
nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che
hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
4. Possono essere costituiti in compendio unico terreni
agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali
all'esercizio dell'impresa agricola.
5. Se nell'asse ereditario i beni disponibili non
consentono la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto
disposto dalla legislazione vigente in materia di successioni
ovvero dal dante causa, si provvede all'assegnazione del
compendio unico all'erede che la richiede, con addebito
dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non
soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca,
iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da
pagare entro due anni dalla data di apertura della stessa con
un tasso di interesse inferiore di un punto a quello
legale.
6. Se nessuno dei coeredi richiede l'attribuzione
preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e
nazionali dei quali beneficiano i terreni o l'azienda oggetto
della successione, ivi compresa l'attribuzione di quote
produttive. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di
riassegnazione dei diritti revocati.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino
fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e
dalle comunità montane.
8. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono
abrogati.
Art. 9.
(Contributi per gli investimenti
in agricoltura).
1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "ovvero ai sensi dei
regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della
Commissione delle Comunità europee" sono soppresse;
b) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il contributo di cui al presente articolo è fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005 e 2006".