XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4094




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Imposta regionale sulle attività produttive).

        1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio 2003 e fino alla sua abrogazione è fissata nella misura massima dell'1,9 per cento, ed è suscettibile di progressiva riduzione in proporzione all'eventuale riduzione dell'aliquota generale dell'imposta medesima.


Art. 2.

(Modifiche al regime speciale dell'imposta sul valore
aggiunto per i produttori agricoli e ittici).

        1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)";

            b) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

        "c) le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

                c-bis) le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti, prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci";

            c) il comma 3 è abrogato;

            d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

            e) il comma 10 è abrogato;

            f) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

        "11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un triennio.
            11-bis. Ai produttori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è data facoltà di applicare il regime IVA previsto per le imprese agricole, indipendentemente dal volume d'affari. L'opzione ha validità triennale e ha carattere sperimentale".

        2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: "imprese estrattive" è inserita la seguente: "agricole".
        3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, dell'8,50 per cento e del 7,50 per cento.

Art. 3.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo
e nel settore della pesca).

        
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
        2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
        3. I soggetti che esercitano prestazioni di servizi nel settore della pesca, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, hanno facoltà di calcolare il reddito imponibile secondo le modalità previste dal presente articolo.


Art. 4.

(Esenzione da accisa per il gasolio agricolo).

        1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
        2. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del comma 1, valutati in 18,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle agevolazioni per il gasolio da utilizzare in agricoltura, prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà
coltivatrice e dei produttori ittici).

        1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili per gli atti indicati sono ridotti alla metà.
        2. Gli atti inerenti la pesca professionale, quali quelli relativi a certificati e documenti riferiti ai pescatori professionali, il trasferimento di natanti, le nomine di armamento, il rinnovo di autorizzazioni, il rinnovo di licenze di pesca e le richieste di variazioni documentali, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.


Art. 6.

(Nuova disciplina dei fabbricati rurali).

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) il fabbricato deve essere utilizzato:

            1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;
            2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

            3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

            4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

            5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

            6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo";

                b) al comma 3 la lettera b) è abrogata;

                c) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive di requisiti rurali di cui al presente comma e al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al citato comma 3-bis. I fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nel gruppo R/1 della categoria delle unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato, previsto dall'allegato B annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138";

                d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

            "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

                a) alla protezione delle piante;

                b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
                c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

                d) al ricovero degli animali;

                e) all'agriturismo;

                f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

                g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

                h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

                i) alla manipolazione, alla trasformazione e alla vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o a società";

                e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

                "3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nel gruppo Z/2 della categoria delle unità immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura, previsto dall'allegato B annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni";

            f) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)";

            g) i commi 7 e 8 sono abrogati;
            h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

            "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1^ gennaio 2003 per le imposte dirette e al 1^ gennaio 2004 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e a contributi già versati".

        2. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono abrogati.


Art. 7.

(Modifica dell'articolo 2615-bis
del codice civile).

        1. L'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 2615-bis (Situazione patrimoniale)- Entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, le persone che hanno la direzione del consorzio, depositano presso l'ufficio del registro delle imprese la situazione patrimoniale redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.
        Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621, n. 1, e 2626.
        Negli atti e nella corrispondenza del consorzio, devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritto e il numero di iscrizione".


Art. 8.

(Compendio unico).

        
1. Per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
        2. Le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano anche al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo a titolo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Gli onorari notarili per gli atti indicati sono ridotti ad un sesto.
        3. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibile per dieci anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
        4. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
        5. Se nell'asse ereditario i beni disponibili non consentono la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di successioni ovvero dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio unico all'erede che la richiede, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagare entro due anni dalla data di apertura della stessa con un tasso di interesse inferiore di un punto a quello legale.
        6. Se nessuno dei coeredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali dei quali beneficiano i terreni o l'azienda oggetto della successione, ivi compresa l'attribuzione di quote produttive. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di riassegnazione dei diritti revocati.
        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.
        8. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.


Art. 9.

(Contributi per gli investimenti
in agricoltura).

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 le parole: "ovvero ai sensi dei regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee" sono soppresse;

                b) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".



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