XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4093




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende valorizzare e tutelare la razza equina sia assicurando che la stessa sia oggetto solo di puri e legittimi interessi, sia garantendo tutte le cure e i trattamenti necessari al benessere dei cavalli, incentivando anche i centri equestri e le scuole di specializzazione ippiche, affinché questo meraviglioso animale possa vivere nelle condizioni migliori possibili.
        Tra le diverse finalità di ampia tutela del cavallo, si prevede, in particolare, una serie di sanzioni e di provvedimenti disciplinari per coloro che maltrattano e ledono l'integrità fisica fino a causare la morte del quadrupede. A tale proposito, la presente proposta di legge prevede alcune modifiche al codice penale, introducendo un intero titolo all'interno del codice, che tutela e salvaguardia la vita degli equini e sanziona, addirittura in taluni casi con l'arresto, coloro che organizzano corse clandestine. Le modifiche normative al codice penale riprendono un provvedimento di tutela degli animali già approvato dalla Camera dei deputati. Un caposaldo della proposta di legge è costituito dall'individuazione di alcune aree demaniali militari, destinate ad ospitare gli equini dismessi dalle amministrazioni dello Stato e non più utilizzabili per fini istituzionali, la cui finalità è quella di permettere un sereno proseguimento della loro vita in questi centri ippici, senza i quali gli equini sarebbero destinati alla macellazione. Da segnalare, inoltre, una serie di norme volte al potenziamento dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), che si inseriscono in un più ampio quadro normativo costituito dalle recenti modifiche introdotte in tema di giochi e di scommesse di cavalli, oltre alle disposizioni di riordino degli organi dell'ente. Illustriamo qui di seguito i singoli articoli.
        Con l'articolo 1 sono dettati i princìpi e le finalità della legge, con riferimento alla recente modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione.
        L'articolo 2 definisce le attività equestri nelle sue svariate forme anche sportive, nonché i princìpi dell'ippoterapia ovvero l'uso del cavallo nella riabilitazione dei portatori di handicap.
        L'articolo 3 prevede l'emanazione del Codice di raccomandazione per gli standard minimi di benessere del cavallo. Spesso oggi nel corso di competizioni, non soltanto agonistiche, le prestazioni passano in primo piano rispetto al benessere del cavallo. Ad esempio, nel nostro mondo moderno dove gli interessi commerciali sono talvolta più forti di tutto, accade che si è tentati di spingere i cavalli al di là delle loro capacità o di utilizzarli in modo per loro nocivo. Tali atteggiamenti devono essere combattuti ad ogni costo. Gli organizzatori di manifestazioni, di agriturismo equestri, nonché gli stessi maneggi in particolare, hanno la responsabilità di evitare tutte le situazioni (luoghi, percorsi, programmi) nelle quali i cavalli possono essere sfruttati o mal tenuti. Pertanto l'intento normativo è di assicurare che tutti i cavalli vivano in un contesto sano e pulito.
        L'articolo 4 prevede l'istituzione delle scuole superiori nazionali di specializzazione equestre, coinvolgendo anche gli istituti e gli enti militari, al fine di migliorare la preparazione tecnico-scientifica equestre. E' prevista, altresì la definizione di un specifico programma didattico, seguito dall'esame abilitativo che consentirà l'iscrizione ad appositi elenchi professionali nazionali equestri.
        L'articolo 5 amplia il programma degli interventi e dell'attività dell'UNIRE, prevedendo una serie di disposizioni normative volte a sostenere e a potenziare l'organico dell'ente, attraverso l'istituzione di una consulta tecnica competente per il settore del trotto, del galoppo, della sella e per gli ippodromi. Sono anche previsti ulteriori compiti di coordinamento per il segretario generale dell'UNIRE. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, l'istituzione della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche.
        Con l'articolo 6 sono individuati i centri ippici militari destinati ad ospitare gli equini dismessi dalle amministrazioni dello Stato e non più utilizzabili, quindi, per fini istituzionali.
        L'articolo 7 modifica la legge vigente in materia di uso di sostanze dopanti (legge n. 376 del 2000), prevedendo che il divieto relativo all'uso di tali sostanze nelle attività sportive, sia esteso anche agli animali, ivi compresi, quindi, gli equini.
        L'articolo 8 detta sanzioni per i trasgressori alle disposizioni della legge, nonché l'obbligo da parte dei medici veterinari delle aziende sanitarie locali di riferire all'autorità giudiziaria, eventuali lesioni o maltrattamenti agli equini, riscontrati a seguito dell'esercizio della loro professione.
        L'articolo 9 reca modifiche al codice penale, introducendo un nuovo titolo che prevede severe norme, per coloro che maltrattano gli animali e, conseguentemente, anche i cavalli, ampliando le disposizioni volte a tutelare e a salvaguardare la razza equina e stabilendo una serie di misure sanzionatorie pecuniarie e di custodia cautelare.
        L'articolo 10 stabilisce che la vigilanza sul rispetto della legge, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali vigenti.
        L'articolo 11 stabilisce che i quadrupedi confiscati sono affidati al Centro ippico militare di Grosseto, e agli altri centri ippici militari individuati con apposito decreto.
        Con l'articolo 12 si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge siano assegnate al bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, che successivamente provvederà alla loro ripartizione a favore dei centri ippici militari individuati ai sensi dell'articolo 6 al fine di consentire il potenziamento delle loro strutture.
        Con l'articolo 13, infine, si dispone la copertura finanziaria della legge, pari a 40 milioni di euro all'anno, per il triennio 2003-2005.




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