XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4093
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende valorizzare e tutelare la razza equina sia assicurando
che la stessa sia oggetto solo di puri e legittimi interessi,
sia garantendo tutte le cure e i trattamenti necessari al
benessere dei cavalli, incentivando anche i centri equestri e
le scuole di specializzazione ippiche, affinché questo
meraviglioso animale possa vivere nelle condizioni migliori
possibili.
Tra le diverse finalità di ampia tutela del cavallo, si
prevede, in particolare, una serie di sanzioni e di
provvedimenti disciplinari per coloro che maltrattano e ledono
l'integrità fisica fino a causare la morte del quadrupede. A
tale proposito, la presente proposta di legge prevede alcune
modifiche al codice penale, introducendo un intero titolo
all'interno del codice, che tutela e salvaguardia la vita
degli equini e sanziona, addirittura in taluni casi con
l'arresto, coloro che organizzano corse clandestine. Le
modifiche normative al codice penale riprendono un
provvedimento di tutela degli animali già approvato dalla
Camera dei deputati. Un caposaldo della proposta di legge è
costituito dall'individuazione di alcune aree demaniali
militari, destinate ad ospitare gli equini dismessi dalle
amministrazioni dello Stato e non più utilizzabili per fini
istituzionali, la cui finalità è quella di permettere un
sereno proseguimento della loro vita in questi centri ippici,
senza i quali gli equini sarebbero destinati alla
macellazione. Da segnalare, inoltre, una serie di norme volte
al potenziamento dell'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE), che si inseriscono in un più ampio
quadro normativo costituito dalle recenti modifiche introdotte
in tema di giochi e di scommesse di cavalli, oltre alle
disposizioni di riordino degli organi dell'ente. Illustriamo
qui di seguito i singoli articoli.
Con l'articolo 1 sono dettati i princìpi e le finalità
della legge, con riferimento alla recente modifica del titolo
V della parte seconda della Costituzione.
L'articolo 2 definisce le attività equestri nelle sue
svariate forme anche sportive, nonché i princìpi
dell'ippoterapia ovvero l'uso del cavallo nella riabilitazione
dei portatori di handicap.
L'articolo 3 prevede l'emanazione del Codice di
raccomandazione per gli standard minimi di benessere del
cavallo. Spesso oggi nel corso di competizioni, non soltanto
agonistiche, le prestazioni passano in primo piano rispetto al
benessere del cavallo. Ad esempio, nel nostro mondo moderno
dove gli interessi commerciali sono talvolta più forti di
tutto, accade che si è tentati di spingere i cavalli al di là
delle loro capacità o di utilizzarli in modo per loro nocivo.
Tali atteggiamenti devono essere combattuti ad ogni costo. Gli
organizzatori di manifestazioni, di agriturismo equestri,
nonché gli stessi maneggi in particolare, hanno la
responsabilità di evitare tutte le situazioni (luoghi,
percorsi, programmi) nelle quali i cavalli possono essere
sfruttati o mal tenuti. Pertanto l'intento normativo è di
assicurare che tutti i cavalli vivano in un contesto sano e
pulito.
L'articolo 4 prevede l'istituzione delle scuole superiori
nazionali di specializzazione equestre, coinvolgendo anche gli
istituti e gli enti militari, al fine di migliorare la
preparazione tecnico-scientifica equestre. E' prevista,
altresì la definizione di un specifico programma didattico,
seguito dall'esame abilitativo che consentirà l'iscrizione ad
appositi elenchi professionali nazionali equestri.
L'articolo 5 amplia il programma degli interventi e
dell'attività dell'UNIRE, prevedendo una serie di disposizioni
normative volte a sostenere e a potenziare l'organico
dell'ente, attraverso l'istituzione di una consulta tecnica
competente per il settore del trotto, del galoppo, della sella
e per gli ippodromi. Sono anche previsti ulteriori compiti di
coordinamento per il segretario generale dell'UNIRE. Il
medesimo articolo stabilisce, inoltre, l'istituzione della
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e
per la tutela della salute nelle attività ippiche.
Con l'articolo 6 sono individuati i centri ippici militari
destinati ad ospitare gli equini dismessi dalle
amministrazioni dello Stato e non più utilizzabili, quindi,
per fini istituzionali.
L'articolo 7 modifica la legge vigente in materia di uso
di sostanze dopanti (legge n. 376 del 2000), prevedendo che il
divieto relativo all'uso di tali sostanze nelle attività
sportive, sia esteso anche agli animali, ivi compresi, quindi,
gli equini.
L'articolo 8 detta sanzioni per i trasgressori alle
disposizioni della legge, nonché l'obbligo da parte dei medici
veterinari delle aziende sanitarie locali di riferire
all'autorità giudiziaria, eventuali lesioni o maltrattamenti
agli equini, riscontrati a seguito dell'esercizio della loro
professione.
L'articolo 9 reca modifiche al codice penale, introducendo
un nuovo titolo che prevede severe norme, per coloro che
maltrattano gli animali e, conseguentemente, anche i cavalli,
ampliando le disposizioni volte a tutelare e a salvaguardare
la razza equina e stabilendo una serie di misure sanzionatorie
pecuniarie e di custodia cautelare.
L'articolo 10 stabilisce che la vigilanza sul rispetto
della legge, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni
vigenti in materia di protezione degli animali è affidata, ai
sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale,
anche alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie
ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali
vigenti.
L'articolo 11 stabilisce che i quadrupedi confiscati sono
affidati al Centro ippico militare di Grosseto, e agli altri
centri ippici militari individuati con apposito decreto.
Con l'articolo 12 si prevede che le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla
legge siano assegnate al bilancio del Ministero delle
politiche agricole e forestali, che successivamente provvederà
alla loro ripartizione a favore dei centri ippici militari
individuati ai sensi dell'articolo 6 al fine di consentire il
potenziamento delle loro strutture.
Con l'articolo 13, infine, si dispone la copertura
finanziaria della legge, pari a 40 milioni di euro all'anno,
per il triennio 2003-2005.