XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4093




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. Al fine di salvaguardare, valorizzare e incrementare il patrimonio equino nazionale, lo Stato provvede a disciplinare in modo organico le attività equestri, aventi finalità di rilevante valore sociale, sportivo e culturale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nonché a tutelare e ad incentivare le medesime ai sensi della presente legge.


Art. 2.

(Definizioni delle attività equestri,
delle attività sportive connesse
e della ippoterapia).

        1. Si definiscono attività equestri: le manifestazioni sportive, le corse di paese, le giostre, i palii e le manifestazioni analoghe.
        2. Sono altresì equiparati alle attività equestri di cui al comma 1 l'agriturismo equestre e l'ippoterapia. Per agriturismo equestre si intende la pratica equestre svolta in aree extraurbane, sia individualmente che in forma associata, per scopi ludici, turistici, ricreativi, culturali e sportivi non agonistici, aventi finalità economica, quali escursioni, viaggi, raduni, organizzazioni di vacanze nonché di tempo libero a cavallo, effettuati con cavalli montati o attaccati.
        3. Le attività sportive agonistiche equestri e non equestri, svolte anche in zone agricole, la cui pratica non comporta trasformazioni irreversibili nel territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie, ambientali e idrologiche del territorio.
        4. Ai gestori e agli addetti di cui al comma 3 si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali vigenti per l'attività agricola.
        5. Per attività di ippoterapia si intende la pratica equestre finalizzata alla riabilitazione connessa al recupero fisico e psichico dei soggetti portatori di handicap. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento, al fine di stabilire i requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia nonché di individuare le strutture dei centri ippici specializzati e forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie.


Art. 3.

(Codice di raccomandazione per gli
standard minimi di benessere del cavallo).

        1. Entro dodici mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad emanare il Codice di raccomandazione per gli standard minimi di benessere del cavallo, al fine di incrementare, sul territorio nazionale, la diffusione dei centri ippici nonché di garantire un alto livello di qualità e di efficienza degli allevamenti, prevedendo, in particolare, la sperimentazione di nuove tecniche nonché la salvaguardia della sicurezza della incolumità del personale addetto e dei cavalli.
        2. E' vietato l'addestramento degli equini con metodi che possono danneggiare la loro salute e il loro benessere, nonché l'utilizzo di tecniche che possono provocare sofferenze agli equini sottoposti a sforzi eccessivi rispetto alla loro potenzialità.
        3. Le attività equestri devono essere esercitate garantendo la sicurezza e incolumità dei cavalli. A tale fine, i campi e le piste destinati alla medesima attività devono rispondere a specifici criteri atti, in via prioritaria, a salvaguardare il benessere e la salute degli equini.


Art. 4.

(Scuole superiori nazionali
di specializzazione equestre).

        1. Con la finalità di migliorare la preparazione tecnico-specifica degli operatori delle varie discipline equestri, sono istituite le scuole superiori nazionali di specializzazione equestre, all'interno degli istituti e degli enti militari, i cui oneri sono posti a carico dello Stato.
        2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, a definire il programma didattico delle scuole di cui al presente articolo. L'attestato di frequenza nonché il superamento dell'esame finale al termine delle citate scuole, consente l'iscrizione ad appositi elenchi professionali nazionali equestri, differenziati a seconda dell'attività equestre, istituiti presso le federazioni e le associazioni di categoria.


Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 449).

        1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni;

                a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "diritto pubblico" sono inserite le seguenti: "di primo livello";

                b) al comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "Gli oneri relativi ai piani di sviluppo per gli allevatori anche pluriennali, predisposti dall'UNIRE, sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali";

                c) dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
                "1-bis. Ai fini del finanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione dell'UNIRE forma una graduatoria ed eroga gli incentivi nei limiti delle risorse disponibili.
                1-ter. Il consiglio di amministrazione dell'UNIRE, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera i criteri di formazione della graduatoria di cui al precedente comma 1-bis e fissa la data entro la quale sono presentati i progetti da finanziare nell'anno successivo, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I criteri di formazione della graduatoria, deliberati dall'UNIRE, sono approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

                d) all'articolo 4:


            1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                "c-bis) La commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche";

            2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

                "5-bis. La commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive. La commissione, composta da cinque esperti in materia, è nominata dal Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, e dura in carica tre anni";

                e) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

                "2-bis. Il segretario generale ha, inoltre, il compito di coordinare le tre direzioni costituite all'interno dell'UNIRE e suddivisa per le seguenti aree: area trotto, area galoppo, area sella";
                f) all'articolo 6:


            1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

                "2-bis. Lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione di una consulta tecnica. Tutti gli atti dell'UNIRE in materia di programmi e di piani per gli allevatori, di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni, di calendario delle corse e delle manifestazioni sportive, nonché di normativa e di organizzazione disciplinare, sono deliberati previo parere della predetta consulta. Il consiglio di amministrazione e il segretario generale, per le rispettive competenze, possono richiedere il parere della consulta anche riguardo l'adozione di provvedimenti relativi a materie diverse da quelle indicate dal presente comma.

                2-ter. La consulta tecnica di cui al comma 2-bis è costituita da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie: trotto, galoppo, cavallo da sella, ippodromi. I membri della consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

                2-quater. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE approva il regolamento recante disposizioni per l'elezione dei componenti della consulta tecnica di cui al comma 2-bis nonché per il suo funzionamento. Il regolamento, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, deve, in particolare prevedere che le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni sportive di calendario delle corse, di normativa e di organizzazione disciplinare nonché di piani e di programmi per gli allevatori, siano emanate sentito il parere della citata consulta";

            2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

                "4-bis. La dotazione organica dell'UNIRE, determinata ai sensi del comma 4, non può comunque superare le 335 unità, corrispondenti al numero dei posti organico risultanti dalla sommatoria delle dotazioni organiche dell'UNIRE stessa e degli enti tecnici incorporati ai sensi del presente decreto.

                4-ter. L'UNIRE può procedere ad assunzioni di personale nei limiti della dotazione organica definita ai sensi del comma 4-bis, previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I relativi oneri sono a carico dell'UNIRE che vi provvede mediante proprie disponibilità di bilancio.

                4-quater. Sino al perfezionamento del provvedimento di rideterminazione di cui al comma 4-bis, la dotazione organica dell'UNIRE è provvisoriamente determinata in misura pari al numero dei posti coperti al 1^ gennaio 2000, secondo l'articolazione delle posizioni ordinamentali stabilita in esito alle procedure di riqualificazione del personale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il relativo quadriennio".


Art. 6.

(Dismissione degli equini di proprietà delle
amministrazioni dello Stato e trasferimento a centri
abilitati).

        1. Ai fini della presente legge, i cavalli in possesso dell'Esercito italiano, dei Corpi militari e di polizia e del Corpo forestale dello Stato, non più utilizzabili per fini istituzionali, nonché quelli in esubero, in grado di prestare servizi utili, sono trasferiti al Centro ippico militare veterinario di Grosseto, nonché ad altri centri militari individuati ai sensi dell'articolo 11. L'onere del trasferimento e del mantenimento degli equini è posto a carico dei centri ippici militari riceventi che ne hanno fatto richiesta.
        2. L'assegnazione dei cavalli ai centri ippici militari che ne fanno richiesta avviene a condizione che siano garantiti i requisiti minimi di tutela, di salvaguardia e di benessere degli equini, in conformità alla finalità previste dalla presente legge.


Art. 7.

(Modifiche all'articolo 5 della legge
14 dicembre 2000, n. 376).

        1. All'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

                "4-bis. Nessun animale da compagnia, ivi compresi gli equini, può essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, e, in particolare, con metodi che sottopongono l'animale a un carico eccessivo rispetto alla capacità e alla potenza fisiche naturali o provocano allo stesso dolori e sofferenze.

                4-ter. E' vietato sottoporre a doping, come definito ai sensi dei commi 2 e 3, qualsiasi animale da compagnia, ivi compresi gli equini. In particolare, è fatto divieto di applicare trattamenti e di utilizzare procedimenti che, al fine di elevare o diminuire il livello naturale delle prestazioni, aumentino la naturale aggressività o la potenziale pericolosità dell'animale e possano metterne a rischio la salute e il benessere. Il divieto di cui al presente comma si applica alle competizioni e ad ogni altra situazione di utilizzo a diversi fini degli animali".


Art. 8.

(Obblighi dei medici veterinari).

        1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli animali, ivi compresi gli equini, maltrattati o tenuti in condizioni ritenute non idonee ai sensi della medesima legge, sono posti sotto osservazione medico-sanitaria da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali, al fine del ripristino delle normali condizioni salute e di benessere. Gli oneri relativi all'attuazione del presente comma sono posti a carico del proprietario dell'animale.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ogni medico veterinario che, nell'esercizio della propria professione venendo a conoscenza di lesioni o di maltrattamenti ad equini, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 1.500 euro.


Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

        1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"Titolo XII-bis.

DEI DELITTI CONTRO GLI EQUINI


Capo I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA
E L'INCOLUMITA' DEGLI EQUINI

        Art. 623-ter. (Maltrattamento di un equino). Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un equino o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'equino valutata anche secondo la caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, a fatiche o a lavori dannosi per la sua salute e il suo benessere, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 a 10.000 euro.
        La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi che comportano gravi sofferenze all'animale.

        Art. 623-quater. (Spettacoli e manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie per gli equini o comunque arrecano danno alla loro salute e benessere, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 1.000 a 6.000 euro.
        Art. 623-quinquies. (Divieto di impiego di equini in corse clandestine o in competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige corse clandestine o competizioni non autorizzate tra equini che possono mettere a rischio l'integrità fisica degli equini stessi, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra equini al fine della loro partecipazione a corse o a competizioni vietate ai sensi del presente articolo.
        La pena è aumentata fino ad un terzo se le corse e le competizioni di cui al primo comma sono documentate con foto o con filmati.
        I proprietari o i detentori degli equini impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro.
        Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente sul luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.


Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

        Art. 623-sexies. (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'equino o la sua morte.
        Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.
        Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.
        Art. 623-septies (Pene accessorie). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240, degli equini che sono serviti o sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
        In caso di condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, è ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività".

        2. Dopo l'articolo 727 del codice penale è inserita la seguente sezione:


"Sezione I-bis

DELLE CONTRAVVENZIONI
CONCERNENTI GLI EQUINI

        Art. 727-bis. (Detenzione illecita). Chiunque detiene uno o più equini in condizioni incompatibili con la loro salute e il loro benessere, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda di 1.000 a 10.000 euro".


Art. 10.

(Vigilanza).

        1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di legge, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali e degli equini in particolare, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi delle leggi regionali.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per lo Stato e per gli enti locali.


Art. 11.

(Affidamento degli equini confiscati).

        1. Gli equini per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del codice penale sono affidati ai centri ippici di cui all'articolo 6 della presente legge, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli equini confiscati possono rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o sul detentore dei medesimi equini.

Art. 12.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

        1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e sono destinate ai centri ippici di cui agli articoli 6 e 11.
        2. Il decreto di cui all'articolo 11 determina i criteri di ripartizione delle entrate tenendo conto in ogni caso del numero degli equini affidati ad associazioni, a enti o a centri ippici diversi da quelli individuati ai sensi del medesimo articolo 11.
        3. Entro il 30 novembre di ogni anno le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, dei quali 5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 4, 30 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge, e 5 milioni di euro annui per l'attuazione del citato decreto legislativo n. 449 del 1999, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, nonché per l'attuazione dell'articolo 6 della medesima legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra le regioni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della consistenza della popolazione equina rilevata mediante l'anagrafe equina.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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