XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4093
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. Al fine di salvaguardare, valorizzare e incrementare il
patrimonio equino nazionale, lo Stato provvede a disciplinare
in modo organico le attività equestri, aventi finalità di
rilevante valore sociale, sportivo e culturale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione nonché a tutelare e ad
incentivare le medesime ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(Definizioni delle attività equestri,
delle attività sportive connesse
e della ippoterapia).
1. Si definiscono attività equestri: le manifestazioni
sportive, le corse di paese, le giostre, i palii e le
manifestazioni analoghe.
2. Sono altresì equiparati alle attività equestri di cui
al comma 1 l'agriturismo equestre e l'ippoterapia. Per
agriturismo equestre si intende la pratica equestre svolta in
aree extraurbane, sia individualmente che in forma associata,
per scopi ludici, turistici, ricreativi, culturali e sportivi
non agonistici, aventi finalità economica, quali escursioni,
viaggi, raduni, organizzazioni di vacanze nonché di tempo
libero a cavallo, effettuati con cavalli montati o
attaccati.
3. Le attività sportive agonistiche equestri e non
equestri, svolte anche in zone agricole, la cui pratica non
comporta trasformazioni irreversibili nel territorio, sono
equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni
urbanistiche, edilizie, ambientali e idrologiche del
territorio.
4. Ai gestori e agli addetti di cui al comma 3 si
applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali
vigenti per l'attività agricola.
5. Per attività di ippoterapia si intende la pratica
equestre finalizzata alla riabilitazione connessa al recupero
fisico e psichico dei soggetti portatori di handicap.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della salute, adotta, con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento, al fine di
stabilire i requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia nonché
di individuare le strutture dei centri ippici specializzati e
forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie.
Art. 3.
(Codice di raccomandazione per gli
standard minimi di benessere del cavallo).
1. Entro dodici mesi dalla data entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede ad emanare il Codice di raccomandazione per gli
standard minimi di benessere del cavallo, al fine di
incrementare, sul territorio nazionale, la diffusione dei
centri ippici nonché di garantire un alto livello di qualità e
di efficienza degli allevamenti, prevedendo, in particolare,
la sperimentazione di nuove tecniche nonché la salvaguardia
della sicurezza della incolumità del personale addetto e dei
cavalli.
2. E' vietato l'addestramento degli equini con metodi che
possono danneggiare la loro salute e il loro benessere, nonché
l'utilizzo di tecniche che possono provocare sofferenze agli
equini sottoposti a sforzi eccessivi rispetto alla loro
potenzialità.
3. Le attività equestri devono essere esercitate
garantendo la sicurezza e incolumità dei cavalli. A tale fine,
i campi e le piste destinati alla medesima attività devono
rispondere a specifici criteri atti, in via prioritaria, a
salvaguardare il benessere e la salute degli equini.
Art. 4.
(Scuole superiori nazionali
di specializzazione equestre).
1. Con la finalità di migliorare la preparazione
tecnico-specifica degli operatori delle varie discipline
equestri, sono istituite le scuole superiori nazionali di
specializzazione equestre, all'interno degli istituti e degli
enti militari, i cui oneri sono posti a carico dello Stato.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, provvede, con proprio decreto, a definire il
programma didattico delle scuole di cui al presente articolo.
L'attestato di frequenza nonché il superamento dell'esame
finale al termine delle citate scuole, consente l'iscrizione
ad appositi elenchi professionali nazionali equestri,
differenziati a seconda dell'attività equestre, istituiti
presso le federazioni e le associazioni di categoria.
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 449).
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole:
"diritto pubblico" sono inserite le seguenti: "di primo
livello";
b) al comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il
seguente periodo: "Gli oneri relativi ai piani di sviluppo per
gli allevatori anche pluriennali, predisposti dall'UNIRE, sono
a carico del Ministero delle politiche agricole e
forestali";
c) dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Ai fini del finanziamento dei programmi
regionali di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione
dell'UNIRE forma una graduatoria ed eroga gli incentivi nei
limiti delle risorse disponibili.
1-ter. Il consiglio di amministrazione
dell'UNIRE, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera i
criteri di formazione della graduatoria di cui al precedente
comma 1-bis e fissa la data entro la quale sono
presentati i progetti da finanziare nell'anno successivo,
dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano. I criteri di formazione della
graduatoria, deliberati dall'UNIRE, sono approvati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano";
d) all'articolo 4:
1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) La commissione per la vigilanza e il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività ippiche";
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La commissione per la vigilanza e il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività ippiche predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili
ai fini di doping nelle attività sportive. La
commissione, composta da cinque esperti in materia, è nominata
dal Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche
agricole e forestali, e dura in carica tre anni";
e) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il
seguente:
"2-bis. Il segretario generale ha, inoltre, il
compito di coordinare le tre direzioni costituite all'interno
dell'UNIRE e suddivisa per le seguenti aree: area trotto, area
galoppo, area sella";
f) all'articolo 6:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Lo statuto prevede, fra l'altro, la
costituzione di una consulta tecnica. Tutti gli atti
dell'UNIRE in materia di programmi e di piani per gli
allevatori, di programmazione tecnica delle corse e delle
manifestazioni, di calendario delle corse e delle
manifestazioni sportive, nonché di normativa e di
organizzazione disciplinare, sono deliberati previo parere
della predetta consulta. Il consiglio di amministrazione e il
segretario generale, per le rispettive competenze, possono
richiedere il parere della consulta anche riguardo l'adozione
di provvedimenti relativi a materie diverse da quelle indicate
dal presente comma.
2-ter. La consulta tecnica di cui al comma
2-bis è costituita da un rappresentante per ciascuna
delle seguenti categorie: trotto, galoppo, cavallo da sella,
ippodromi. I membri della consulta durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
2-quater. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di
amministrazione dell'UNIRE approva il regolamento recante
disposizioni per l'elezione dei componenti della consulta
tecnica di cui al comma 2-bis nonché per il suo
funzionamento. Il regolamento, approvato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, deve, in
particolare prevedere che le delibere dell'UNIRE in materia di
programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni
sportive di calendario delle corse, di normativa e di
organizzazione disciplinare nonché di piani e di programmi per
gli allevatori, siano emanate sentito il parere della citata
consulta";
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. La dotazione organica dell'UNIRE,
determinata ai sensi del comma 4, non può comunque superare le
335 unità, corrispondenti al numero dei posti organico
risultanti dalla sommatoria delle dotazioni organiche
dell'UNIRE stessa e degli enti tecnici incorporati ai sensi
del presente decreto.
4-ter. L'UNIRE può procedere ad assunzioni di
personale nei limiti della dotazione organica definita ai
sensi del comma 4-bis, previo esperimento delle
procedure di mobilità di cui all'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. I relativi oneri sono a carico
dell'UNIRE che vi provvede mediante proprie disponibilità di
bilancio.
4-quater. Sino al perfezionamento del
provvedimento di rideterminazione di cui al comma 4-bis,
la dotazione organica dell'UNIRE è provvisoriamente
determinata in misura pari al numero dei posti coperti al 1^
gennaio 2000, secondo l'articolazione delle posizioni
ordinamentali stabilita in esito alle procedure di
riqualificazione del personale previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il relativo
quadriennio".
Art. 6.
(Dismissione degli equini di proprietà delle
amministrazioni dello Stato e trasferimento a centri
abilitati).
1. Ai fini della presente legge, i cavalli in possesso
dell'Esercito italiano, dei Corpi militari e di polizia e del
Corpo forestale dello Stato, non più utilizzabili per fini
istituzionali, nonché quelli in esubero, in grado di prestare
servizi utili, sono trasferiti al Centro ippico militare
veterinario di Grosseto, nonché ad altri centri militari
individuati ai sensi dell'articolo 11. L'onere del
trasferimento e del mantenimento degli equini è posto a carico
dei centri ippici militari riceventi che ne hanno fatto
richiesta.
2. L'assegnazione dei cavalli ai centri ippici militari
che ne fanno richiesta avviene a condizione che siano
garantiti i requisiti minimi di tutela, di salvaguardia e di
benessere degli equini, in conformità alla finalità previste
dalla presente legge.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 5 della legge
14 dicembre 2000, n. 376).
1. All'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Nessun animale da compagnia, ivi
compresi gli equini, può essere addestrato con metodi che
possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, e, in
particolare, con metodi che sottopongono l'animale a un carico
eccessivo rispetto alla capacità e alla potenza fisiche
naturali o provocano allo stesso dolori e sofferenze.
4-ter. E' vietato sottoporre a doping,
come definito ai sensi dei commi 2 e 3, qualsiasi animale da
compagnia, ivi compresi gli equini. In particolare, è fatto
divieto di applicare trattamenti e di utilizzare procedimenti
che, al fine di elevare o diminuire il livello naturale delle
prestazioni, aumentino la naturale aggressività o la
potenziale pericolosità dell'animale e possano metterne a
rischio la salute e il benessere. Il divieto di cui al
presente comma si applica alle competizioni e ad ogni altra
situazione di utilizzo a diversi fini degli animali".
Art. 8.
(Obblighi dei medici veterinari).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, gli animali, ivi compresi gli equini,
maltrattati o tenuti in condizioni ritenute non idonee ai
sensi della medesima legge, sono posti sotto osservazione
medico-sanitaria da parte del servizio veterinario delle
aziende sanitarie locali, al fine del ripristino delle normali
condizioni salute e di benessere. Gli oneri relativi
all'attuazione del presente comma sono posti a carico del
proprietario dell'animale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ogni
medico veterinario che, nell'esercizio della propria
professione venendo a conoscenza di lesioni o di
maltrattamenti ad equini, omette o ritarda di riferirne
all'autorità giudiziaria, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 1.500
euro.
Art. 9.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è
inserito il seguente:
"Titolo XII-bis.
DEI DELITTI CONTRO GLI EQUINI
Capo I
DEI DELITTI CONTRO LA VITA
E L'INCOLUMITA' DEGLI EQUINI
Art. 623-ter. (Maltrattamento di un equino).
Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti
dalla legge, incrudelisce verso un equino o lo sottopone a
sevizie o, tenendo conto della natura dell'equino valutata
anche secondo la caratteristiche etologiche, lo sottopone a
comportamenti, a fatiche o a lavori dannosi per la sua salute
e il suo benessere, è punito con la reclusione da tre mesi a
un anno o con la multa da 2.500 a 10.000 euro.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono
commessi con mezzi che comportano gravi sofferenze
all'animale.
Art. 623-quater. (Spettacoli e manifestazioni
vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che
comportano sevizie per gli equini o comunque arrecano danno
alla loro salute e benessere, è punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni o con la multa da 1.000 a 6.000
euro.
Art. 623-quinquies. (Divieto di impiego di equini in
corse clandestine o in competizioni non autorizzate).
Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico,
organizza, promuove o dirige corse clandestine o competizioni
non autorizzate tra equini che possono mettere a rischio
l'integrità fisica degli equini stessi, o in qualunque modo ne
favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due
anni a quattro anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro.
La stessa pena si applica a chi alleva o addestra equini al
fine della loro partecipazione a corse o a competizioni
vietate ai sensi del presente articolo.
La pena è aumentata fino ad un terzo se le corse e le
competizioni di cui al primo comma sono documentate con foto o
con filmati.
I proprietari o i detentori degli equini impiegati o
utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 a
80.000 euro.
Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo
comma, anche se non presente sul luogo del reato, è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
25.000 euro.
Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 623-sexies. (Circostanze aggravanti). Nei casi
previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e
623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se dal
fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'equino
o la sua morte.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e
623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se le
manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto,
per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e
623-quinquies, la pena è aumentata fino ad un terzo se
nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.
Art. 623-septies (Pene accessorie). In caso di
condanna per i delitti previsti dagli articoli
623-quater e 623-quinquies, è ordinata la
confisca, ai sensi dell'articolo 240, degli equini che sono
serviti o sono stati destinati a commettere i delitti
medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
siano da questa legittimamente detenuti.
In caso di condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 623-ter, 623-quater e
623-quinquies, è ordinata la sospensione della licenza o
dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per
l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la
conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un
periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del
reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o
dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto
sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività".
2. Dopo l'articolo 727 del codice penale è inserita la
seguente sezione:
"Sezione I-bis
DELLE CONTRAVVENZIONI
CONCERNENTI GLI EQUINI
Art. 727-bis. (Detenzione illecita). Chiunque
detiene uno o più equini in condizioni incompatibili con la
loro salute e il loro benessere, è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda di 1.000 a 10.000 euro".
Art. 10.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e
sull'osservanza delle altre disposizioni di legge, decreti,
regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla
protezione degli animali e degli equini in particolare, è
affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di
procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché
alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi delle
leggi regionali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
discendere nuovi o maggiori oneri per lo Stato e per gli enti
locali.
Art. 11.
(Affidamento degli equini confiscati).
1. Gli equini per i quali è stato disposto il sequestro o
la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del
codice penale sono affidati ai centri ippici di cui
all'articolo 6 della presente legge, individuati con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli
equini confiscati possono rivalersi delle spese sostenute sul
proprietario o sul detentore dei medesimi equini.
Art. 12.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).
1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali e sono destinate ai centri
ippici di cui agli articoli 6 e 11.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 determina i criteri
di ripartizione delle entrate tenendo conto in ogni caso del
numero degli equini affidati ad associazioni, a enti o a
centri ippici diversi da quelli individuati ai sensi del
medesimo articolo 11.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le risorse di cui al
comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, dei quali 5 milioni di euro annui per
l'attuazione dell'articolo 4, 30 milioni di euro annui per
l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, introdotto
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente
legge, e 5 milioni di euro annui per l'attuazione del citato
decreto legislativo n. 449 del 1999, come modificato
dall'articolo 5 della presente legge, nonché per l'attuazione
dell'articolo 6 della medesima legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito
annualmente tra le regioni con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sulla base della consistenza
della popolazione equina rilevata mediante l'anagrafe
equina.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.