XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4090
Onorevoli Colleghi! - L'opinione pubblica del nostro
Paese è ormai da anni allarmata da ricorrenti fatti di cronaca
inerenti l'aumento del contenzioso per lesioni personali o
omicidi colposi inerenti ai comportamenti professionali, in
primo luogo dei medici, e, più in generale, ascrivibili al
personale sanitario.
Si è determinata una situazione nella quale i cittadini
hanno fatto ricorso sempre di più alla magistratura per
risolvere controversie, non sempre e non solo dipendenti dalla
sola pratica professionale del personale sanitario, ma spesso
ascrivibili a contesti organizzativi, a modalità di lavoro di
equipe, a situazioni impiantistiche, tecnologiche e
ambientali che nell'insieme possono determinare danni o
lesioni nei confronti degli utenti di prestazioni e di servizi
sanitari.
Al tempo stesso ciò ha determinato atteggiamenti difensivi
e preoccupazioni legittime nel personale sanitario, in ragione
della tutela della propria professionalità, troppo spesso
"sbattuta" in prima pagina e raffigurata quale "mostro".
Si assiste, così, da un lato ad una tendenza di "medicina
difensiva" volta a pratiche terapeutiche finalizzate non solo
all'interesse dei pazienti, ma anche a salvaguardare la
propria immagine professionale.
Dall'altro lato si assiste ad un atteggiamento di
insicurezza dei cittadini, che di fronte al determinarsi di
esiti non positivi rispetto a pratiche e a prestazioni
sanitarie, rivolgono le loro attese o il bisogno di giusto
risarcimento di un danno subìto, ad una sorta di accanimento
giudiziario che si protrae nel tempo, non sempre risarcitorio
né dell'integrità né dell'ipotetico errore.
La lezione giurisprudenziale è ricca di casi di dubbia
interpretazione spesso risolti dopo anni e anni con uno
svilimento delle diverse professioni, e a volte anche dei
complessivi contesti sanitari nei quali gli episodi sono
avvenuti.
Non sempre l'azione penale si è caratterizzata quale
strumento per ottenere giustizia o per sanzionare eventuali
colpe professionali. Né appaiono sufficienti le pratiche del
consenso informato giacché molte prestazioni definibili "ad
alto rischio" vedono già da parte dei professionisti,
soprattutto negli USA , il rifiuto di compierle, ancorché
necessarie.
Si tratta allora di considerare soggetti e comportamenti
nei contesti, certo di autonomia professionale e decisionale,
ma non avulsi dall'ambiente, dalla struttura, dall'assetto
organizzativo.
Occorrono dunque alcune innovazioni sul terreno normativo,
che precisino le responsabilità per danni alla persona, per
interventi nelle strutture sanitarie a seguito dell'erogazione
di prestazioni e di servizi, facendo in modo che l'ente
erogante preveda un'assicurazione obbligatoria, con massimali
e con premi fissati a livello nazionale per le aziende
ospedaliere, per quelle territoriali e per le strutture
private accreditate dal Servizio sanitario nazionale (SSN).
L'obbligatorietà di una assicurazione può rappresentare
per le parti che eventualmente entrino in conflitto un livello
accettabile di tutela. Al danneggiato garantirebbe certezza e
rapidità del risarcimento, attraverso il ricorso alla
transazione arbitrale e all'eventuale pronuncia secondo
equità. Al personale sanitario garantirebbe, altresì, la
certezza di una copertura finanziaria equa e congrua per il
rischio connesso all'esercizio delle diverse professioni.
E' pertanto opportuno stabilire norme che rendano il più
rapido e snello possibile il percorso per il risarcimento del
danno subito e prevedano termini precisi per la conclusione
delle controversie; nonché istituire albi regionali degli
arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio cui ricorrere in
caso di contenziosi, rappresentativi delle diverse specialità
mediche e delle professioni sanitarie non mediche.
All'articolo 1 della proposta di legge si prevede
l'obbligatorietà per le aziende ospedaliere, per le aziende
sanitarie locali e per le strutture sanitarie private
accreditate dal SSN di contrarre assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile che può derivare a seguito del
danno subìto dagli utenti, posta a carico delle relative
strutture e a copertura delle prestazioni e dei servizi
erogati.
All'articolo 2, in analogia con l'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, si
prevedono i termini dell'assicurazione obbligatoria per le
strutture sanitarie, con massimali e con tariffe stabiliti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e della giustizia, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
All'articolo 3 si prevedono le modalità relative alle
azioni per il risarcimento del danno.
All'articolo 4 sono disciplinate le transazioni
arbitrali.
All'articolo 5 è prevista l'istituzione degli albi
professionali regionali degli arbitri e dei consulenti
tecnici.