XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4090




        Onorevoli Colleghi! - L'opinione pubblica del nostro Paese è ormai da anni allarmata da ricorrenti fatti di cronaca inerenti l'aumento del contenzioso per lesioni personali o omicidi colposi inerenti ai comportamenti professionali, in primo luogo dei medici, e, più in generale, ascrivibili al personale sanitario.
        Si è determinata una situazione nella quale i cittadini hanno fatto ricorso sempre di più alla magistratura per risolvere controversie, non sempre e non solo dipendenti dalla sola pratica professionale del personale sanitario, ma spesso ascrivibili a contesti organizzativi, a modalità di lavoro di equipe, a situazioni impiantistiche, tecnologiche e ambientali che nell'insieme possono determinare danni o lesioni nei confronti degli utenti di prestazioni e di servizi sanitari.
        Al tempo stesso ciò ha determinato atteggiamenti difensivi e preoccupazioni legittime nel personale sanitario, in ragione della tutela della propria professionalità, troppo spesso "sbattuta" in prima pagina e raffigurata quale "mostro".
        Si assiste, così, da un lato ad una tendenza di "medicina difensiva" volta a pratiche terapeutiche finalizzate non solo all'interesse dei pazienti, ma anche a salvaguardare la propria immagine professionale.
        Dall'altro lato si assiste ad un atteggiamento di insicurezza dei cittadini, che di fronte al determinarsi di esiti non positivi rispetto a pratiche e a prestazioni sanitarie, rivolgono le loro attese o il bisogno di giusto risarcimento di un danno subìto, ad una sorta di accanimento giudiziario che si protrae nel tempo, non sempre risarcitorio né dell'integrità né dell'ipotetico errore.
        La lezione giurisprudenziale è ricca di casi di dubbia interpretazione spesso risolti dopo anni e anni con uno svilimento delle diverse professioni, e a volte anche dei complessivi contesti sanitari nei quali gli episodi sono avvenuti.
        Non sempre l'azione penale si è caratterizzata quale strumento per ottenere giustizia o per sanzionare eventuali colpe professionali. Né appaiono sufficienti le pratiche del consenso informato giacché molte prestazioni definibili "ad alto rischio" vedono già da parte dei professionisti, soprattutto negli USA , il rifiuto di compierle, ancorché necessarie.
        Si tratta allora di considerare soggetti e comportamenti nei contesti, certo di autonomia professionale e decisionale, ma non avulsi dall'ambiente, dalla struttura, dall'assetto organizzativo.
        Occorrono dunque alcune innovazioni sul terreno normativo, che precisino le responsabilità per danni alla persona, per interventi nelle strutture sanitarie a seguito dell'erogazione di prestazioni e di servizi, facendo in modo che l'ente erogante preveda un'assicurazione obbligatoria, con massimali e con premi fissati a livello nazionale per le aziende ospedaliere, per quelle territoriali e per le strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale (SSN).
        L'obbligatorietà di una assicurazione può rappresentare per le parti che eventualmente entrino in conflitto un livello accettabile di tutela. Al danneggiato garantirebbe certezza e rapidità del risarcimento, attraverso il ricorso alla transazione arbitrale e all'eventuale pronuncia secondo equità. Al personale sanitario garantirebbe, altresì, la certezza di una copertura finanziaria equa e congrua per il rischio connesso all'esercizio delle diverse professioni.
        E' pertanto opportuno stabilire norme che rendano il più rapido e snello possibile il percorso per il risarcimento del danno subito e prevedano termini precisi per la conclusione delle controversie; nonché istituire albi regionali degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio cui ricorrere in caso di contenziosi, rappresentativi delle diverse specialità mediche e delle professioni sanitarie non mediche.
        All'articolo 1 della proposta di legge si prevede l'obbligatorietà per le aziende ospedaliere, per le aziende sanitarie locali e per le strutture sanitarie private accreditate dal SSN di contrarre assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile che può derivare a seguito del danno subìto dagli utenti, posta a carico delle relative strutture e a copertura delle prestazioni e dei servizi erogati.
        All'articolo 2, in analogia con l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, si prevedono i termini dell'assicurazione obbligatoria per le strutture sanitarie, con massimali e con tariffe stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        All'articolo 3 si prevedono le modalità relative alle azioni per il risarcimento del danno.
        All'articolo 4 sono disciplinate le transazioni arbitrali.
        All'articolo 5 è prevista l'istituzione degli albi professionali regionali degli arbitri e dei consulenti tecnici.




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