XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4090




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assicurazione obbligatoria
per le strutture sanitarie).

        1. Le aziende ospedaliere (AO), le aziende sanitarie locali (ASL) e le strutture sanitarie private accreditate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) esercitano la propria attività ai sensi dell'ordinamento vigente, previo obbligo di stipula, con le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti del SSN, i cui massimali siano idonei a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.
        2. La responsabilità civile per danni alle persone, causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una AO, in una ASL o in una struttura accreditata dal SSN, è posta a carico delle medesime strutture e a copertura di tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, ad esclusione delle prestazioni previste all'allegato 2 annesso al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Le AO, le ASL e le strutture private accreditate dal SSN possono avviare azioni di rivalsa nei confronti del personale sanitario quando l'accertamento dei fatti configuri responsabilità dello stesso personale ascrivibili a dolo e a colpa gravi.

Art. 2.

(Contenuti dell'assicurazione obbligatoria per le
strutture sanitarie).

        1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le tariffe dei premi e le condizioni generali del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dal SSN di cui al citato articolo 1 sono obbligate a stipulare.


Art. 3.

(Azioni per il risarcimento del danno).

        1. Gli assistiti del SSN che a seguito di prestazioni sanitarie ricevute dalle AO, dalle ASL o da strutture sanitarie private accreditate dallo stesso SSN hanno subìto danni alla propria salute o alla propria integrità fisica e psichica, esercitano azione diretta per il risarcimento del danno subito con le modalità di cui al comma 3.
        2. Le clausole relative alla responsabilità civile per danni alle persone causate dal personale sanitario delle AO, delle ASL e delle strutture sanitarie private accreditate dal SSN devono essere portate a conoscenza del personale e degli assistiti, attraverso opportuni strumenti informativi, da parte dei direttori generali delle AO e delle ASL, nonché dei responsabili sanitari delle strutture sanitarie private accreditate.
        3. I soggetti danneggiati, o i loro rappresentanti legali, inviano alla compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto ai sensi dell'articolo 1, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di risarcimento del danno subito, corredata da idonea documentazione probante la natura e l'entità del danno medesimo.
        4. La compagnia di assicurazione, entro tre mesi dal ricevimento della domanda di risarcimento, di cui al comma 3, previ accertamenti, controlli e verifiche di tipo documentale e diagnostico nei confronti del soggetto danneggiato, comunica l'entità del risarcimento o i motivi per i quali il risarcimento non è riconosciuto.
        5. Qualora il danno subìto provochi invalidità fisiche o psichiche di carattere non provvisorio, la compagnia di assicurazione comunica al soggetto danneggiato l'entità del risarcimento dovuto entro tre mesi dalla data di presentazione della denuncia da parte dello stesso soggetto, corredata da documentazione attestante il carattere permanente del danno subito.
        6. Il soggetto danneggiato, se dichiara di accettare l'entità del risarcimento, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, provvede a darne comunicazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla stessa compagnia di assicurazione la quale, entro un mese dal ricevimento della lettera, provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento.
        7. In caso di mancato accordo del soggetto danneggiato sull'entità del risarcimento, la compagnia di assicurazione provvede, comunque, entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 5, a liquidare la somma stabilita quale anticipo, ai fini della successiva transazione arbitrale indotta ai sensi dell'articolo 4.


Art. 4.

(Transazione arbitrale).

        1. Qualora non vi sia accordo tra le parti, su proposta del soggetto danneggiato e previa accettazione della controparte, la controversia può essere deferita a un apposito collegio arbitrale costituito ai sensi del comma 3, al quale le parti interessate possono chiedere di pronunciarsi secondo equità.
        2. Il procedimento arbitrale e le impugnazioni sono svolti in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Non è comunque ammessa impugnazione conto la decisione del collegio arbitrale, salvo che nei casi di violazione di legge.
        3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, due dei quali designati dalle parti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 810 del codice di procedura civile. Il terzo arbitro, è nominato ai sensi degli articoli 809 e 810 del citato codice di procedura civile, tra i soggetti che rivestono il ruolo di consulente tecnico previsto dall'articolo 61 dello stesso codice, iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
        4. L'incarico di cui al comma 3, secondo periodo, può essere altresì, conferito ad un soggetto iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 5 della presente legge di una regione diversa da quella in cui avviene la trattazione della controversia con lodo arbitrale.
        5. Nel caso in cui il giudice adito ritenga di dover conferire l'incarico di terzo arbitro ai sensi del comma 4 o a soggetti non iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5 della presente legge, chiede al presidente del tribunale competente l'autorizzazione, indicando i motivi della scelta. Se il presidente ritiene validi tali motivi, provvede alla nomina con ordinanza.
        6. Ciascuna parte ha facoltà di chiedere con apposita istanza al giudice adito che la nomina del terzo arbitro avvenga tra i soggetti iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 5 con specifica specializzazione nella disciplina oggetto del contenzioso.


Art. 5.

(Istituzione degli albi professionali regionali degli
arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le controversie
inerenti la responsabilità professionale del personale
sanitario).

        1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in ciascuna regione e provincia autonoma è istituito l'albo professionale regionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le controversie inerenti la responsabilità professionale del personale sanitario.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi, sentiti gli ordini professionali interessati, stabiliscono le modalità per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specifiche specializzazioni delle professioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche.



Frontespizio Relazione