XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4090
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria
per le strutture sanitarie).
1. Le aziende ospedaliere (AO), le aziende sanitarie
locali (ASL) e le strutture sanitarie private accreditate dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) esercitano la propria
attività ai sensi dell'ordinamento vigente, previo obbligo di
stipula, con le imprese autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione per la responsabilità civile, di un
contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei
confronti degli assistiti del SSN, i cui massimali siano
idonei a garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.
2. La responsabilità civile per danni alle persone,
causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi
in una AO, in una ASL o in una struttura accreditata dal SSN,
è posta a carico delle medesime strutture e a copertura di
tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di
assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, ad esclusione delle prestazioni previste all'allegato 2
annesso al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Le AO, le ASL e le strutture private accreditate dal
SSN possono avviare azioni di rivalsa nei confronti del
personale sanitario quando l'accertamento dei fatti configuri
responsabilità dello stesso personale ascrivibili a dolo e a
colpa gravi.
Art. 2.
(Contenuti dell'assicurazione obbligatoria per le
strutture sanitarie).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministro
della salute, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e della giustizia, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fissa le tariffe dei premi e le
condizioni generali del contratto di assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile che le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate dal SSN di cui al
citato articolo 1 sono obbligate a stipulare.
Art. 3.
(Azioni per il risarcimento del danno).
1. Gli assistiti del SSN che a seguito di prestazioni
sanitarie ricevute dalle AO, dalle ASL o da strutture
sanitarie private accreditate dallo stesso SSN hanno subìto
danni alla propria salute o alla propria integrità fisica e
psichica, esercitano azione diretta per il risarcimento del
danno subito con le modalità di cui al comma 3.
2. Le clausole relative alla responsabilità civile per
danni alle persone causate dal personale sanitario delle AO,
delle ASL e delle strutture sanitarie private accreditate dal
SSN devono essere portate a conoscenza del personale e degli
assistiti, attraverso opportuni strumenti informativi, da
parte dei direttori generali delle AO e delle ASL, nonché dei
responsabili sanitari delle strutture sanitarie private
accreditate.
3. I soggetti danneggiati, o i loro rappresentanti legali,
inviano alla compagnia di assicurazione che ha stipulato il
contratto ai sensi dell'articolo 1, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, la domanda di risarcimento del danno
subito, corredata da idonea documentazione probante la natura
e l'entità del danno medesimo.
4. La compagnia di assicurazione, entro tre mesi dal
ricevimento della domanda di risarcimento, di cui al comma 3,
previ accertamenti, controlli e verifiche di tipo documentale
e diagnostico nei confronti del soggetto danneggiato, comunica
l'entità del risarcimento o i motivi per i quali il
risarcimento non è riconosciuto.
5. Qualora il danno subìto provochi invalidità fisiche o
psichiche di carattere non provvisorio, la compagnia di
assicurazione comunica al soggetto danneggiato l'entità del
risarcimento dovuto entro tre mesi dalla data di presentazione
della denuncia da parte dello stesso soggetto, corredata da
documentazione attestante il carattere permanente del danno
subito.
6. Il soggetto danneggiato, se dichiara di accettare
l'entità del risarcimento, determinata ai sensi dei commi 4 e
5, provvede a darne comunicazione, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento alla stessa compagnia
di assicurazione la quale, entro un mese dal ricevimento della
lettera, provvede alla liquidazione della somma dovuta a
titolo di risarcimento.
7. In caso di mancato accordo del soggetto danneggiato
sull'entità del risarcimento, la compagnia di assicurazione
provvede, comunque, entro un mese dalla data della
comunicazione di cui al comma 5, a liquidare la somma
stabilita quale anticipo, ai fini della successiva transazione
arbitrale indotta ai sensi dell'articolo 4.
Art. 4.
(Transazione arbitrale).
1. Qualora non vi sia accordo tra le parti, su proposta
del soggetto danneggiato e previa accettazione della
controparte, la controversia può essere deferita a un apposito
collegio arbitrale costituito ai sensi del comma 3, al quale
le parti interessate possono chiedere di pronunciarsi secondo
equità.
2. Il procedimento arbitrale e le impugnazioni sono svolti
in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di
procedura civile. Non è comunque ammessa impugnazione conto la
decisione del collegio arbitrale, salvo che nei casi di
violazione di legge.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, due dei
quali designati dalle parti ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 810 del codice di procedura civile. Il terzo
arbitro, è nominato ai sensi degli articoli 809 e 810 del
citato codice di procedura civile, tra i soggetti che
rivestono il ruolo di consulente tecnico previsto
dall'articolo 61 dello stesso codice, iscritti all'albo
professionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. L'incarico di cui al comma 3, secondo periodo, può
essere altresì, conferito ad un soggetto iscritto all'albo
professionale di cui all'articolo 5 della presente legge di
una regione diversa da quella in cui avviene la trattazione
della controversia con lodo arbitrale.
5. Nel caso in cui il giudice adito ritenga di dover
conferire l'incarico di terzo arbitro ai sensi del comma 4 o a
soggetti non iscritti all'albo professionale di cui
all'articolo 5 della presente legge, chiede al presidente del
tribunale competente l'autorizzazione, indicando i motivi
della scelta. Se il presidente ritiene validi tali motivi,
provvede alla nomina con ordinanza.
6. Ciascuna parte ha facoltà di chiedere con apposita
istanza al giudice adito che la nomina del terzo arbitro
avvenga tra i soggetti iscritti agli albi professionali di cui
all'articolo 5 con specifica specializzazione nella disciplina
oggetto del contenzioso.
Art. 5.
(Istituzione degli albi professionali regionali degli
arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le controversie
inerenti la responsabilità professionale del personale
sanitario).
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge in ciascuna regione e provincia
autonoma è istituito l'albo professionale regionale degli
arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le controversie
inerenti la responsabilità professionale del personale
sanitario.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con proprie leggi, sentiti gli ordini professionali
interessati, stabiliscono le modalità per l'istituzione, la
tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali di cui al
comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specifiche
specializzazioni delle professioni mediche e delle professioni
sanitarie non mediche.