XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4089
Onorevoli Colleghi! - Il diritto di proporre obiezione
di coscienza nell'ordinamento giuridico italiano ha una tutela
costituzionale, indicata negli articoli 2 (diritti dell'uomo),
19 (libertà di pensiero), 21 (libertà religiosa) e ribadita
dalle sentenze della Corte costituzionale sia in materia di
servizio militare sia in materia di aborto (nn. 196 e 445 del
1987). La vita umana è un valore fondamentale: la sua tutela è
la radice dell'intero ordinamento giuridico (Hominum causa
omne ius constitutum est). Questo giustifica la previsione
dell'obiezione di coscienza anche quando la centralità di una
lesione della vita umana, consentita dall'ordinamento in
situazioni eccezionali, appaia remota, come è il caso del
servizio militare prestato in tempo di pace in un sistema
costituzionale, come quello italiano, che (articolo 11 della
Costituzione) rifiuta la guerra come mezzo di soluzione delle
controversie internazionali. La legge 12 ottobre 1993, n. 413,
ha previsto l'obiezione di coscienza addirittura per la
sperimentazione animale. Ne deriva la evidente necessità di
intendere l'obiezione di coscienza in materia di aborto nel
modo più ampio, atteso che, nella coscienza dell'obiettore,
l'atto abortivo costituisce soppressione attuale di un essere
umano. Né la coscienza individuale appare priva di obiettiva
ragionevolezza, posto che il Comitato nazionale di bioetica
nel suo documento pubblicato il 12 luglio 1996 su "Identità
e Statuto dell'embrione umano" ha concluso affermando,
all'unanimità "il dovere morale di trattare l'embrione umano,
fin dalla fecondazione, come una persona". E' questo un
giudizio che ha trovato autorevolissimo conforto nelle
motivazioni della sentenza n. 35 del 1997 della Corte
costituzionale dove si dichiara che "il diritto alla vita fin
dalla fecondazione" ha trovato "un sempre maggior
riconoscimento anche a livello internazionale e mondiale".
Peraltro, si sono manifestate recentemente alcune
incertezze nell'interpretazione dell'articolo 9 della citata
legge n. 194 del 1978, a seguito dell'introduzione nel mercato
farmaceutico italiano di un prodotto a base di Levonorgestrel,
denominato "Norlevo", capace di impedire l'annidamento
dell'ovulo fecondato in utero. Tale effetto, nonostante il
linguaggio non scientifico che denomina l'uso del
Levonorgestrel come "pillola del giorno dopo" o
"contraccezione di emergenza", è assolutamente sicuro, tanto
che lo stesso foglio illustrativo del prodotto ricorda la
frequente possibilità di distruzione dell'ovulo fecondato. Va
ricordato che tale indicazione è stata imposta dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio che aveva annullato il
decreto di autorizzazione alla vendita del "Norlevo" per
l'equivocità del foglio illustrativo dove non si spiegava "in
maniera chiara e non equivoca" che "il farmaco agisce
sull'ovulo fecondato impedendo le successive fasi del processo
biologico della procreazione". Immediatamente dopo
l'introduzione in commercio del "Norlevo" si è posto il
problema se il personale delle farmacie sia facoltizzato, se
obiettore, a non tenere in farmacia tale prodotto o a non
consegnarlo alla clientela che ne fa richiesta. Più
recentemente nella regione Campania è stata emanata una
circolare (n. 22886 del 4 febbraio 2003) secondo la quale
neppure i medici obiettori sarebbero facoltizzati a non
prescrivere il suddetto prodotto. Sebbene tale circolare possa
ritenersi, forse, revocata (missiva protocollo 2003/0138750
del 29 aprile 2003 della regione Campania) restano gravi
equivocità che debbono essere risolte per dare tranquillità
alla coscienza di tanti operatori sanitari e per stabilire
regole e comportamenti certi in un delicato settore.
L'articolo 1 della legge n. 194 del 1978, impegnando la
Repubblica a tutelare la vita umana fin dal suo inizio
(identificabile ovviamente nel concepimento-fecondazione) già
fornisce un criterio interpretativo in favore della estensione
della obiezione anche alle fasi della vita umana che precedono
l'annidamento. Che poi i farmacisti debbano essere considerati
"personale sanitario" ai sensi del successivo articolo 9 è
espressamente stabilito dall'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie di cui al regio decreto 28 luglio 1934, n.
1265.
Contro l'interpretazione secondo la quale la citata legge
n. 194 del 1978 all'articolo 9 comprende tra le attività
specificamente dirette alla interruzione di gravidanza anche
il "Norlevo" si è osservato che la gravidanza comincerebbe
soltanto con l'impianto dell'embrione nell'endometrio; che,
quindi, l'effetto antinidatorio non costituirebbe interruzione
volontaria della gravidanza e che, pertanto, l'obiezione di
coscienza non potrebbe essere proposta né dai medici, né dai
farmacisti. A conferma di ciò si è osservato che il filtro di
riflessione e dissuasione previsto dall'articolo 5 della
medesima legge n. 194 del 1978 suppone accertamenti ed attese
che non sono possibili per l'uso di un preparato chimico il
quale, per ottenere l'effetto cui è destinato, deve essere
assunto entro 72 ore dalla fecondazione.
E' facile rispondere che tutti i vocabolari della lingua
italiana e i manuali di ostetricia e ginecologia, nessuno
escluso, definiscono la gravidanza come la "condizione in cui
si trova la donna o la femmina di mammifero dal momento della
fecondazione al parto" (grande dizionario italiano, diretto da
Tullio De Mauro, UTET 1999, vedi anche Enciclopedia medica
italiana a cura di G. Tesauro, edizioni scientifiche
Sansoni). Qualora si voglia cambiare il significato della
parola "gravidanza" per tener conto delle nuove metodiche di
fecondazione in vitro, resta certo che la citata legge
n. 194 del 1978 (approvata prima ancora che nascesse il primo
essere umano concepito in provetta) intende tutelare la vita
umana "dal suo inizio" e non distingue tra embrione impiantato
e non impiantato. In ogni caso la ratio legis intende
proteggere la coscienza che, considerando l'embrione un essere
umano, non intende essere coinvolta nella sua uccisione: per
tale coscienza non vi è alcuna differenza tra il prodotto del
concepimento prima e dopo l'impianto.
Quanto alla difficoltà di applicare l'articolo 5 della
citata legge n. 194 del 1978 alla somministrazione del
Norlevo, questo non significa affatto che la legge escluda la
obiezione di coscienza per l'aborto precocissimo, per il
semplice fatto che esso, all'epoca della legge non era
attuabile. Al contrario,si potrebbe sostenere che l'uso della
pillola del giorno dopo non è consentito proprio per
l'impossibilità di effettuare le procedure che rendono
legittima l'interruzione volontaria della gravidanza oppure,
con una contraria interpretazione permissiva, si potrebbe dire
che la gravidanza è accertata attraverso le dichiarazioni
della donna e che l'impossibilità di attendere 7 giorni per
l'intervento giustifica il rilascio di un certificato di
urgenza. Si potrebbe anche dire che il citato articolo 5 è
inapplicabile all'aborto pre-impiantatorio ma nessuna di
queste interpretazioni toglie vigore all'articolo 9, in cui
trova spazio una obiezione di coscienza costituzionalmente
protetta, corrispondente a un principio generale, giustificata
dal valore indivisibile della vita umana quale percepito dalla
coscienza individuale.
Nonostante l'evidenza di queste riflessioni è opportuna
una interpretazione che abbia forza normativa, in modo da
rimuovere eventuali incertezze.
Si confida pertanto in una rapida approvazione della
proposta di legge qui illustrata.