XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4089
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La facoltà di proporre obiezione di coscienza ai sensi
dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, deve
intendersi riferita a tutto il personale sanitario, ivi
compresi i farmacisti, in relazione alla prescrizione e alla
vendita di prodotti farmaceutici idonei ad impedire lo
sviluppo dell'embrione umano anche nelle fasi che precedono
l'impianto nell'endometrio.