XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4089




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La facoltà di proporre obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, deve intendersi riferita a tutto il personale sanitario, ivi compresi i farmacisti, in relazione alla prescrizione e alla vendita di prodotti farmaceutici idonei ad impedire lo sviluppo dell'embrione umano anche nelle fasi che precedono l'impianto nell'endometrio.



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