XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4085




        Onorevoli Colleghi! - Nell'illustrare la proposta di legge costituzionale atto Camera n. 3393 (Disposizioni in materia di procedimenti penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei membri del Parlamento e dei giudici costituzionali), il deputato Nitto Palma e gli altri proponenti affermavano che "in assenza di una espressa riserva di legge costituzionale (come, ad esempio, quella prevista dall'articolo 96 della Costituzione), la strada della legislazione ordinaria è assolutamente percorribile, con la sola preclusione della possibilità di restaurare quell'autorizzazione al procedimento penale abrogata dalla riforma costituzionale del 1993". A tal fine quei deputati ricordavano che "ad esempio, nel passato anche recente, è stato il legislatore ordinario a dettare la disciplina della materia oggetto dell'articolo 90 della Costituzione (vedi legge n. 20 del 1962; legge n. 170 del 1978; legge n. 219 del 1989); addirittura prevedendo all'articolo 7, comma 3, della legge n. 219 del 1989, una vera e propria deroga al diritto comune priva di copertura costituzionale, cioè il divieto di sottoporre il Presidente della Repubblica a perquisizione o intercettazione o arresto prima che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica".
        Il legislatore ordinario, quindi, per l'onorevole Palma sarebbe "facultato" a disciplinare il procedimento penale a carico di particolari soggetti, in ragione della diversità di posizione con gli altri cittadini che la stessa Costituzione riconosce loro, prevedendo che il procedimento venga sospeso (con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e di indagine preliminare) e che, in determinati casi, possa riattivarsi, previa verifica dell'inesistenza del fumus persecutionis, su richiesta della Camera competente (istituto, questo, che, avendo natura di condizione di proseguibilità, è giuridicamente del tutto diverso da quello dell'abrogata autorizzazione al procedimento penale).
        In realtà, per i proponenti della presente proposta di legge costituzionale è necessitato il rango costituzionale della proposta di riconoscere un giusto ruolo - sotto forma di improcedibilità - alla particolare posizione delle cinque massime cariche dello Stato. Tale posizione rende nient'affatto inaudito un meccanismo di garanzia dello svolgimento delle funzioni, mediante la sospensione dei procedimenti penali a carico di coloro che rivestono il massimo ruolo rappresentativo dello Stato nel suo complesso; anzi, rispetto alla proposta di legge del deputato Palma con la presente proposta di legge costituzionale si intende estendere tale riconoscimento anche al Presidente del Consiglio dei ministri, la cui potestà decisionale nei fatti va tutelata non meno di quella delle altre cariche supreme dello Stato.
        Ma sono i riferimenti normativi addotti nella proposta di legge dell'onorevole Palma ad essere totalmente al di fuori dell'impianto ordinamentale vigente: non a caso "oggi non esistono più nell'ordinamento prerogative, dipendenti da leggi ordinarie, che subordinino a condizioni di procedibilità l'azione penale nei confronti di persone diverse da quelle contemplate nella Costituzione o da leggi costituzionali" (Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 1984, n. 300). Quei riferimenti appartengono ad un ordinamento recessivo, retaggio di un approccio riduttivo al problema che veniva ridotto ad una mera questione di procedura penale: così non è, trattandosi invece di guarentigie che vanno affermate nella stessa Carta costituzionale che ha istituito gli organi di cui si discute.
        Non a caso, lo stesso deputato Palma ha addotto nella sua relazione precedenti comparatistici che sono tutti di rango costituzionale:

            1) l'articolo 26 della Costituzione francese prevede che "il procedimento a carico di un membro del Parlamento è sospeso per la durata della sessione se la Camera di cui egli fa parte lo richiede";

            2) l'articolo 46 della Costituzione tedesca prevede che "ogni procedimento penale deve essere sospeso su richiesta del Bundestag".

        Ecco perché occorre disciplinare la materia conformemente al rango che essa ricopre nell'ordinamento di qualsiasi Stato evoluto: mediante una norma costituzionale. Ciò tanto più che, in caso contrario, si verificherebbero aberranti intersecazioni di disciplina tra quanto già attualmente previsto in Costituzione (per il Capo di Stato all'articolo 90, per i membri del Governo all'articolo 96) e quanto si verrebbe a disciplinare con legge ordinaria. A tale proposito, l'emendamento depositato nell'Assemblea del Senato della Repubblica il 29 maggio 2003 rappresenta un'evidente ricaduta nell'errore giuridico - oltre che nella forzatura politica - della proposta di legge del deputato Palma: vi sarebbe un sovrappiù di tutela in capo al Presidente della Repubblica, mentre per il Presidente del Consiglio dei ministri e per le altre tre supreme cariche l'improcedibilità durante il mandato sarebbe invalicabile. Per ricondurre al sistema tale aberrazione giuridica non si deve soltanto innalzare il rango della norma prescelta, ma occorre anche introdurre un meccanismo che - sulla falsariga dell'autorizzazione a procedere vigente prima del 1993 - consenta una valutazione di opportunità alla luce della quale prevedere la possibilità di concedere l'autorizzazione. Escluso il Capo dello Stato in quanto organo monocratico (assoggettabile al giudizio delle Camere e della Corte costituzionale solo nelle forme previste per i reati presidenziali), si è scelto di porre in capo all'organo collegiale la potestà di autorizzare il procedimento nei confronti dei presidenti delle Camere e della Corte costituzionale; per quanto riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, evidenti ragioni politico-istituzionali inducono ad individuare l'organo competente sulla falsariga di quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, promanando dal Parlamento il rapporto di fiducia nei confronti del Governo da lui presieduto.




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