XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4085
Onorevoli Colleghi! - Nell'illustrare la proposta di
legge costituzionale atto Camera n. 3393 (Disposizioni in
materia di procedimenti penali nei confronti del Presidente
della Repubblica, dei membri del Parlamento e dei giudici
costituzionali), il deputato Nitto Palma e gli altri
proponenti affermavano che "in assenza di una espressa riserva
di legge costituzionale (come, ad esempio, quella prevista
dall'articolo 96 della Costituzione), la strada della
legislazione ordinaria è assolutamente percorribile, con la
sola preclusione della possibilità di restaurare
quell'autorizzazione al procedimento penale abrogata dalla
riforma costituzionale del 1993". A tal fine quei deputati
ricordavano che "ad esempio, nel passato anche recente, è
stato il legislatore ordinario a dettare la disciplina della
materia oggetto dell'articolo 90 della Costituzione (vedi
legge n. 20 del 1962; legge n. 170 del 1978; legge n. 219 del
1989); addirittura prevedendo all'articolo 7, comma 3, della
legge n. 219 del 1989, una vera e propria deroga al diritto
comune priva di copertura costituzionale, cioè il divieto di
sottoporre il Presidente della Repubblica a perquisizione o
intercettazione o arresto prima che la Corte costituzionale ne
abbia disposto la sospensione dalla carica".
Il legislatore ordinario, quindi, per l'onorevole Palma
sarebbe "facultato" a disciplinare il procedimento penale a
carico di particolari soggetti, in ragione della diversità di
posizione con gli altri cittadini che la stessa Costituzione
riconosce loro, prevedendo che il procedimento venga sospeso
(con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e di
indagine preliminare) e che, in determinati casi, possa
riattivarsi, previa verifica dell'inesistenza del fumus
persecutionis, su richiesta della Camera competente
(istituto, questo, che, avendo natura di condizione di
proseguibilità, è giuridicamente del tutto diverso da quello
dell'abrogata autorizzazione al procedimento penale).
In realtà, per i proponenti della presente proposta di
legge costituzionale è necessitato il rango costituzionale
della proposta di riconoscere un giusto ruolo - sotto forma di
improcedibilità - alla particolare posizione delle cinque
massime cariche dello Stato. Tale posizione rende
nient'affatto inaudito un meccanismo di garanzia dello
svolgimento delle funzioni, mediante la sospensione dei
procedimenti penali a carico di coloro che rivestono il
massimo ruolo rappresentativo dello Stato nel suo complesso;
anzi, rispetto alla proposta di legge del deputato Palma con
la presente proposta di legge costituzionale si intende
estendere tale riconoscimento anche al Presidente del
Consiglio dei ministri, la cui potestà decisionale nei fatti
va tutelata non meno di quella delle altre cariche supreme
dello Stato.
Ma sono i riferimenti normativi addotti nella proposta di
legge dell'onorevole Palma ad essere totalmente al di fuori
dell'impianto ordinamentale vigente: non a caso "oggi non
esistono più nell'ordinamento prerogative, dipendenti da leggi
ordinarie, che subordinino a condizioni di procedibilità
l'azione penale nei confronti di persone diverse da quelle
contemplate nella Costituzione o da leggi costituzionali"
(Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 1984, n. 300).
Quei riferimenti appartengono ad un ordinamento recessivo,
retaggio di un approccio riduttivo al problema che veniva
ridotto ad una mera questione di procedura penale: così non è,
trattandosi invece di guarentigie che vanno affermate nella
stessa Carta costituzionale che ha istituito gli organi di cui
si discute.
Non a caso, lo stesso deputato Palma ha addotto nella sua
relazione precedenti comparatistici che sono tutti di rango
costituzionale:
1) l'articolo 26 della Costituzione francese prevede che
"il procedimento a carico di un membro del Parlamento è
sospeso per la durata della sessione se la Camera di cui egli
fa parte lo richiede";
2) l'articolo 46 della Costituzione tedesca prevede che
"ogni procedimento penale deve essere sospeso su richiesta del
Bundestag".
Ecco perché occorre disciplinare la materia conformemente
al rango che essa ricopre nell'ordinamento di qualsiasi Stato
evoluto: mediante una norma costituzionale. Ciò tanto più che,
in caso contrario, si verificherebbero aberranti
intersecazioni di disciplina tra quanto già attualmente
previsto in Costituzione (per il Capo di Stato all'articolo
90, per i membri del Governo all'articolo 96) e quanto si
verrebbe a disciplinare con legge ordinaria. A tale proposito,
l'emendamento depositato nell'Assemblea del Senato della
Repubblica il 29 maggio 2003 rappresenta un'evidente ricaduta
nell'errore giuridico - oltre che nella forzatura politica -
della proposta di legge del deputato Palma: vi sarebbe un
sovrappiù di tutela in capo al Presidente della Repubblica,
mentre per il Presidente del Consiglio dei ministri e per le
altre tre supreme cariche l'improcedibilità durante il mandato
sarebbe invalicabile. Per ricondurre al sistema tale
aberrazione giuridica non si deve soltanto innalzare il rango
della norma prescelta, ma occorre anche introdurre un
meccanismo che - sulla falsariga dell'autorizzazione a
procedere vigente prima del 1993 - consenta una valutazione di
opportunità alla luce della quale prevedere la possibilità di
concedere l'autorizzazione. Escluso il Capo dello Stato in
quanto organo monocratico (assoggettabile al giudizio delle
Camere e della Corte costituzionale solo nelle forme previste
per i reati presidenziali), si è scelto di porre in capo
all'organo collegiale la potestà di autorizzare il
procedimento nei confronti dei presidenti delle Camere e della
Corte costituzionale; per quanto riguarda il Presidente del
Consiglio dei ministri, evidenti ragioni
politico-istituzionali inducono ad individuare l'organo
competente sulla falsariga di quanto previsto dalla legge
costituzionale n. 1 del 1989, promanando dal Parlamento il
rapporto di fiducia nei confronti del Governo da lui
presieduto.