XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4085
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Fino alla cessazione della carica il Presidente della
Repubblica non può essere sottoposto a procedimento penale o
civile, né per gli atti non compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni nè per fatti antecedenti all'assunzione della
carica".
2. All'articolo 96 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Senza l'autorizzazione della Camera cui appartiene, o del
Senato della Repubblica laddove non si tratti di un
parlamentare, fino alla cessazione delle funzioni il
Presidente del Consiglio dei ministri non può essere
sottoposto a procedimento penale, salvo quanto previsto dal
primo comma".
3. All'articolo 63 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Senza l'autorizzazione della Camera del deputati, il
Presidente della Camera non può essere sottoposto a
procedimento penale. Senza l'autorizzazione del Senato della
Repubblica, il Presidente del Senato non può essere sottoposto
a procedimento penale".
4. All'articolo 135, quinto comma, della Costituzione è
aggiunto il seguente periodo: "Senza l'autorizzazione della
Corte costituzionale, il presidente della Corte non può essere
sottoposto a procedimento penale".
5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di assunzione delle cariche o delle funzioni fino
alla cessazione delle medesime. Se la sottoposizione a
procedimento penale precede l'assunzione delle cariche o delle
funzioni, il procedimento è sospeso e tutti i termini
sostanziali e processuali riprendono a decorrere dalla loro
cessazione.
6. Le norme del presente articolo non pregiudicano
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
ineleggibilità, di incompatibilità o di incandidabilità.
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale sono sospesi, nei confronti del soggetti di cui
all'articolo 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96
della Costituzione, i procedimenti penali in corso in ogni
fase, stato o grado per qualsiasi reato, anche riguardanti
fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione
fino alla cessazione delle medesime.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.