XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4085




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Fino alla cessazione della carica il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a procedimento penale o civile, né per gli atti non compiuti nell'esercizio delle sue funzioni nè per fatti antecedenti all'assunzione della carica".

        2. All'articolo 96 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Senza l'autorizzazione della Camera cui appartiene, o del Senato della Repubblica laddove non si tratti di un parlamentare, fino alla cessazione delle funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri non può essere sottoposto a procedimento penale, salvo quanto previsto dal primo comma".

        3. All'articolo 63 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Senza l'autorizzazione della Camera del deputati, il Presidente della Camera non può essere sottoposto a procedimento penale. Senza l'autorizzazione del Senato della Repubblica, il Presidente del Senato non può essere sottoposto a procedimento penale".

        4. All'articolo 135, quinto comma, della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Senza l'autorizzazione della Corte costituzionale, il presidente della Corte non può essere sottoposto a procedimento penale".
        5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di assunzione delle cariche o delle funzioni fino alla cessazione delle medesime. Se la sottoposizione a procedimento penale precede l'assunzione delle cariche o delle funzioni, il procedimento è sospeso e tutti i termini sostanziali e processuali riprendono a decorrere dalla loro cessazione.
        6. Le norme del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di ineleggibilità, di incompatibilità o di incandidabilità.


Art. 2.

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono sospesi, nei confronti del soggetti di cui all'articolo 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i procedimenti penali in corso in ogni fase, stato o grado per qualsiasi reato, anche riguardanti fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime.
        2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.



Frontespizio Relazione