XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4081
Onorevoli Colleghi! - Sono anni che i consumatori
aspettano risposte alle loro preoccupazioni riguardo alla
sicurezza e al valore nutrizionale degli alimenti, specie in
seguito ai disastri della diossina, dell'influenza aviaria,
della BSE, dell'afta epizootica, e alle problematiche
derivanti dalla proliferazione di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati. Gli stessi consumatori
oggi chiedono chiarezza, informazione, vogliono sapere cosa
mangiano, vogliono poter scegliere liberamente e
consapevolmente. Questo diritto sacrosanto oggi viene ad essi
negato, sia perché gli strumenti normativi ancora oggi non
garantiscono la completezza della tracciabilità e
dell'etichettatura dei prodotti, sia perché vi sono cattive
pratiche produttive e commerciali, furbe e illegali che,
approfittando dell'inadeguatezza delle strutture adibite ai
controlli e dell'assenza di coordinamento tra di esse, privano
il cittadino del diritto di scelta. Di conseguenza il
consumatore oggi è diffidente, molto vulnerabile e pronto a
reagire emotivamente di fronte a qualsiasi segnale negativo
proveniente dal cibo che consuma.
Non dobbiamo dimenticare le crisi profonde in termini
economici che hanno subìto comparti importanti per la nostra
economia. Il Parlamento ha il dovere di dotare lo Stato di
strumenti efficaci ed efficienti in grado di dialogare e di
rassicurare il consumatore.
Dobbiamo dotare il nostro sistema di strumenti competenti
e indipendenti dotati di capacita organizzativa e di vero
coordinamento. L'Unione europea, tramite l'istituzione
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di cui al
regolamento (CE) n. 178 del 2002, dal Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, ha fatto un passo importante
in questa direzione e noi siamo chiamati a rispondere in
maniera adeguata a tale stimolo. Istituendo l'Autorità
italiana per la sicurezza alimentare abbiamo l'opportunità
unica di perseguire con ulteriore determinazione il modello
agricolo europeo improntato sulla qualità, sulla tipicità e
sulla sicurezza dei prodotti agro-alimentari.
Il progetto di legge, e anche la denominazione "Autorità
italiana per la sicurezza alimentare" lo dimostra, ha
l'obiettivo di dotare il sistema europeo di una struttura
capace di interfacciarsi e di far parte di una rete europea
perfettamente in grado di interagire per affrontare le
emergenze e arricchire con pareri scientifici autorevoli la
conoscenza sulle caratteristiche dei prodotti agro-alimentari
e il loro impatto sulla salute e sull'ambiente.
In questo senso è assolutamente necessario il
coordinamento degli enti e delle strutture preposti ai
controlli, come anche la messa in rete degli stessi tramite un
Sistema informativo e di comunicazione continuo e senza
strappi. L'Autorità italiana per la sicurezza alimentare dovrà
svolgere questi compiti e, in accordo con il referente
europeo, definire gli standard di sicurezza alimentare e
le metodologie tecnico-scientifiche più innovative, uniformi
nell'ambito comunitario, per le analisi in laboratorio.
La presente proposta di legge tiene conto di tutto
questo.
L'articolo 1 si occupa dell'istituzione e delle finalità
dell'Autorità italiana per la sicurezza alimentare.
L'articolo 2 ne delinea i compiti. L'articolo 3 stabilisce
la sede e gli organi dell'Autorità.
L'articolo 4 si occupa della composizione e del ruolo del
consiglio di amministrazione, ove è prevista, in particolare,
la nomina di un rappresentante delle organizzazioni per i
diritti dei consumatori. Questa presenza è molto importante,
sia perché l'Autorità europea l'ha prevista al proprio
interno, sia perché sarebbe un segnale importante, una
dimostrazione di sensibilità rispetto alle esigenze dei
consumatori.
L'articolo 5 si occupa del ruolo del presidente il quale,
tra l'altro, rappresenta l'Autorità italiana all'interno del
foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la
sicurezza alimentare. Gli articoli 6 e 7 si occupano del ruolo
del direttore esecutivo e del collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 8 disciplina il comitato scientifico e i gruppi di
esperti scientifici. In particolare, questi ultimi
rispecchiano esattamente i gruppi previsti dall'Autorità
europea per la sicurezza alimentare. Questa scelta è stata
fatta, ovviamente, per fornire alla struttura europea un
gruppo di referenti immediatamente individuabili. Per la
stessa ragione, la presente proposta di legge prevede che i
coordinatori dei singoli gruppi di esperti scientifici
facciano parte del comitato scientifico dell'Autorità.
L'articolo 9 si occupa dell'indipendenza dei componenti
degli organi dell'Autorità. E' assolutamente necessario che i
soggetti che ricoprono un ruolo nell'Autorità siano estranei a
interessi diretti e indiretti che possano inficiare le
rispettive azioni. Essi devono provare, senza ombra di dubbio,
di essere indipendenti e di operare esclusivamente nel
pubblico interesse. L'articolo 10 si occupa
dell'organizzazione e del trasferimento delle risorse umane e
materiali per permettere il funzionamento ottimale
dell'Autorità, come anche delle strutture delle quali può
avvalersi.
L'articolo 11 indica la copertura finanziaria della
legge.