XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4081
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità italiana
per la sicurezza alimentare. Finalità).
1. E' istituita l'Autorità italiana per la sicurezza
alimentare, di seguito denominata "Autorità".
2. Al fine di garantire la vigilanza sulla sicurezza e
sulla salubrità degli alimenti, nonché il rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di produzione
agro-alimentare, l'Autorità:
a) ispira la propria azione nel rispetto del
principio di precauzione sancito dal Libro Bianco sulla
sicurezza alimentare dell'Unione europea;
b) assicura elevati livelli di tutela della vita e
della salute umana, della salute e del benessere degli
animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, attraverso
una valutazione scientifica dei rischi sanitari connessi
all'alimentazione umana ed animale;
c) svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e
di consulenza di carattere tecnico-scientifico in materia di
alimentazione e di salute dei cittadini, nonché nei confronti
dei processi di produzione, di immagazzinamento, di
confezionamento e di distribuzione dei prodotti;
d) vigila sul rispetto della normativa vigente in
materia di benessere degli animali destinati all'alimentazione
umana;
e) realizza controlli volti alla valutazione delle
caratteristiche nutrizionali e della salubrità degli alimenti
tenendo anche in considerazione gli eventuali rischi derivanti
dalla presenza di sostanze chimiche e biochimiche nei prodotti
esaminati;
f) definisce gli standard operativi dei
laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare,
con particolare attenzione verso i metodi di analisi
qualitativa e quantitativa della presenza di organismi
geneticamente modificati nei prodotti, volti ad evidenziare
eventuali violazioni della normativa nazionale e
comunitaria;
g) raccoglie e analizza i dati che consentono la
caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno
un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli
alimenti e dei mangimi;
h) svolge le proprie funzioni secondo modalità
atte a farle assumere il ruolo di ente di riferimento in
conseguenza della sua indipendenza, della qualità scientifica
e tecnica dei pareri formulati e delle informazioni diffuse,
abbia trasparenza delle sue procedure e dei metodi di
funzionamento nonché della diligenza nello svolgere i compiti
ad essa assegnati;
i) è aperta ai contatti con i consumatori e con
altri gruppi interessati;
l) mette in rete tutte le strutture nazionali
esistenti che si occupano di materie attinenti alle sue
finalità, ivi comprese le strutture che si occupano della
valutazione, della gestione e della comunicazione del rischio
alimentare;
m) agisce in stretto coordinamento con l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare istituita del regolamento
(CE) n. 178 del 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002.
Art. 2.
(Compiti dell'Autorità).
1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a) esercita l'accertamento sulla composizione e
sulla innocuità dei prodotti destinati all'alimentazione e
offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e
tecnica in materia di nutrizione umana;
b) formula pareri scientifici su questioni legate
alla salute e al benessere degli animali destinati alla
produzione di alimenti per il consumo umano, alla salute dei
vegetali e in materia di nutrizione degli animali da reddito,
nonché sui mangimi, additivi e farmaci utilizzati per tali
animali;
c) formula pareri scientifici in materia di
alimenti, di mangimi e di vegetali ottenuti o ottenibili da
organismi geneticamente modificati;
d) valuta il rischio alimentare, disponendo dei
più validi ed aggiornati pareri forniti dagli organismi
scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore,
nonché utilizzando le tecniche più innovative disponibili per
la realizzazione delle analisi in laboratorio provvedendo
anche al coordinamento e all'armonizzazione delle stesse;
e) esercita il controllo, secondo i criteri
operativi fissati a livello comunitario e nazionale, per
prevenire il rischio alimentare derivante dal mancato rispetto
della legislazione vigente in materia da parte dei soggetti
interessati;
f) fornisce pareri scientifici e informazioni
all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo,
alle organizzazioni dei settori della tutela ambientale e
della salvaguardia della salute pubblica agli operatori del
settore agricolo, alle industrie agroalimentari di
trasformazione, alle catene di distribuzione, nonché ai
consumatori su tutte le questioni che attengono la sicurezza
alimentare;
g) collabora con le agenzie regionali che si
occupano di ambiente e di alimentazione, recependo gli stimoli
derivanti dalle problematiche locali, e fornendo alle medesime
agenzie il necessario apporto tecnico e scientifico,
coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e dettando gli
indirizzi generali, nel rispetto della normativa europea;
h) promuove convegni e dibattiti scientifici a
carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i
propri compiti istituzionali. Rende noti mediante
pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate, o i metodi di analisi elaborati e, in generale, la
documentazione scientifica elaborata o raccolta;
i) commissiona studi scientifici, necessari
all'espletamento dei suoi compiti;
l) effettua, direttamente o per delega, le
ispezioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei propri
compiti;
m) vigila sul rispetto degli obblighi dei
produttori e dei distributori circa la normativa nazionale ed
europea in materia di tracciabilità, di etichettatura e di
modalità di distribuzione, ed elabora proposte finalizzate
all'adeguamento e al miglioramento della legislazione vigente
in materia;
n) fornisce ai cittadini ed alle parti interessate
informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei
settori di propria competenza per consentire agli stessi di
fare scelte consapevoli.
2. L'Autorità presenta, ogni anno, una relazione al
Parlamento sui risultati degli studi scientifici effettuati e
sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza,
contenente, in particolare, una verifica e una valutazione
della normativa vigente in materia di sicurezza e di salubrità
dell'alimentazione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità opera con
criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi
specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e
alla riservatezza dei dati personali.
Art. 3.
(Sede, personalità giuridica
e composizione dell'Autorità).
1. L'Autorità ha sede in Roma, ha personalità giuridica di
diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e
successive modificazioni.
2. Sono organi dell'Autorità:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici.
Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro
della salute, ed è composto da:
a) due esperti designati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
b) due esperti designati dal Ministero della
salute;
c) due esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un esperto nominato dalle organizzazioni per i
diritti dei consumatori maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati
in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di
professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e
giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti
dall'Autorità.
3. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata
triennale. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere riconfermati una sola volta.
4. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un
compenso fissato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento
interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore
esecutivo. Il regolamento è pubblico.
6. Il consiglio di amministrazione forma il bilancio e ne
verifica l'attuazione, nomina i membri del comitato
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché il
direttore esecutivo.
7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri
membri un presidente e un vice presidente con mandato
triennale rinnovabile una sola volta.
8. Il consiglio di amministrazione garantisce che
l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che
le sono assegnati secondo le modalità stabilite dalla presente
legge.
9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del
direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva
il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Il
consiglio di amministrazione provvede affinché tale programma
sia coerente con le priorità fissate in materia di sicurezza
alimentare dal Parlamento e dall'Unione europea. Entro il 30
marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la
relazione generale sull'attività dell'Autorità svolta nel
corso dell'anno precedente e la trasmette al Parlamento.
10. Alle riunioni del consiglio di amministrazione
partecipa, senza diritto di voto, il direttore esecutivo che
provvede alle attività di segreteria.
11. Il consiglio di amministrazione invita il presidente
del comitato scientifico a partecipare alle riunioni, senza
diritto di voto.
12. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
dei propri membri.
13. Il consiglio di amministrazione si riunisce su
convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei
suoi componenti.
Art. 5.
(Presidente).
1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità, con
facoltà di delega;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale delle
attività dell'Autorità;
d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e
urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di
amministrazione nella riunione successiva;
e) esercita le altre eventuali attribuzioni
previste dal regolamento di organizzazione e dai regolamenti
interni;
f) partecipa al foro consultivo istituito
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Art. 6.
(Direttore esecutivo).
1. Il direttore esecutivo è nominato, in sede di prima
applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro della salute e, successivamente,
dal consiglio di amministrazione dell'Autorità, tra un elenco
di candidati stilato a seguito di avviso pubblico.
2. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo
di tre anni rinnovabili una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione può revocare l'incarico
al direttore esecutivo, in qualsiasi momento, quando esso non
abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal consiglio di
amministrazione medesimo o per gravi e giustificati motivi.
4. Il direttore esecutivo è incaricato di:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti
dell'Autorità;
b) elaborare la proposta relativa ai programmi di
lavoro dell'Autorità;
c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni
del consiglio di amministrazione;
d) garantire che venga fornito un adeguato
sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato
scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
e) gestire il bilancio dell'Autorità;
f) gestire le questioni relative al personale;
g) sviluppare e mantenere i contatti con il
Parlamento, con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
e con gli organismi scientifici internazionali.
5. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone
all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti
progetti:
a) il progetto di relazione generale riguardante
l'attività svolta dall'Autorità nel corso dell'anno
precedente;
b) il progetto del programma di lavoro per l'anno
successivo;
c) il progetto di rendiconto annuale relativo
all'anno precedente;
d) il progetto di bilancio per l'anno
successivo.
6. Il direttore esecutivo, previa approvazione del
consiglio di amministrazione, trasmette la relazione e il
programma di cui alle lettere a) e b) del comma 5
al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.
Art. 7.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri designati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, dal Ministro della salute e dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 8.
(Comitato scientifico e
gruppi di esperti scientifici).
1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici permanenti formulano i pareri scientifici
dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive
competenze.
2. Il comitato scientifico è responsabile del
coordinamento generale necessario per garantire la coerenza
della procedura di formulazione dei pareri scientifici e
formula pareri su questioni multisettoriali che investono le
competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle
questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo
di esperti. Qualora le questioni non rientrino nella sfera di
competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso, al
fine di formulare i pareri scientifici, istituisce appositi
gruppi di lavoro.
3. Il comitato scientifico è composto dal presidente e dai
coordinatori dei gruppi di esperti scientifici. Il presidente
è nominato di intesa dal Ministro delle politiche agricole e
forestali e dal Ministro della salute.
4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da
esperti scientifici indipendenti selezionati in base a una
procedura aperta di presentazione delle candidature. Sono
istituiti i seguenti gruppi di esperti scientifici:
a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi
alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e
sui materiali a contatto con gli alimenti;
b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi
e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi;
c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute
dei vegetali, sui prodotti fitosanitari e sui loro residui;
d) il gruppo di esperti scientifici sugli
organismi geneticamente modificati;
e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti
dietetici, sull'alimentazione e sulle allergie;
f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli
biologici;
g) il gruppo di esperti scientifici sui
contaminanti nella catena alimentare;
h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e
sul benessere degli animali.
5. Ogni gruppo di esperti scientifici è costituito da
sette membri scelti dal consiglio di amministrazione sulla
base di un elenco presentato dal direttore esecutivo e redatto
sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso
pubblico.
6. I membri dei gruppi di esperti scientifici hanno un
mandato triennale rinnovabile.
7. I gruppi di esperti scientifici nominano i rispettivi
coordinatori, ciascuno tra i propri membri. I coordinatori dei
gruppi di esperti scientifici in seguito alla loro nomina
divengono automaticamente membri del comitato scientifico.
8. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li
compongono.
9. Per esigenze particolari il comitato scientifico e i
gruppi di esperti scientifici possono essere integrati da
altri esperti che partecipano alle riunioni senza diritto di
voto.
Art. 9.
(Indipendenza).
1. I membri del consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano
nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo
indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono
una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi
con le quali indicano l'assenza di interessi, diretti o
indiretti, che possano essere considerati in contrasto con la
loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio dei
rispettivi mandati.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli
esperti esterni partecipanti ai gruppi di lavoro istituiti ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, dichiarano ad ogni riunione
qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto
con la loro indipendenza in relazione agli argomenti posti
all'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui i membri del consiglio di
amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i
membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti
scientifici e gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di
lavoro non siano in grado di garantire la propria indipendenza
e l'assenza di interessi diretti o indiretti in contrasto con
il pubblico interesse, il loro incarico decade
automaticamente. Se l'assenza dei requisiti richiesti si
manifesta successivamente al loro insediamento, il consiglio
di amministrazione decide le modalità tramite le quali sanare
eventuali pareri scientifici inficiati da tale conflitto di
interessi e dà mandato al direttore esecutivo di esaminare le
eventuali vie legali da adire per la tutela degli interessi
dell'Autorità.
Art. 10.
(Organizzazione dell'Autorità).
1. L'Autorità costituisce la struttura organizzativa
statale delle risorse umane, tecniche, strumentali e
strutturali finalizzate alla sicurezza alimentare.
2. Il personale civile già in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, con compiti esclusivi o
prevalenti di valutazione o di controllo del rischio
alimentare, è trasferito alle dipendenze dell'Autorità,
conservando il trattamento economico in godimento e lo stato
giuridico proprio dell'amministrazione di provenienza.
3. Oltre alle proprie strutture organizzative, l'Autorità
si avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle
professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e
degli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi
sanitari e veterinari e dei Corpi di polizia specializzati nei
settori della tutela ambientale e della salvaguardia della
salute pubblica, quali il Corpo forestale dello Stato, i
nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di
Stato e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei Corpi
di polizia locale.
4. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed
amministrativa. E' sottoposta al controllo della Corte dei
conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e
forestali e della salute, individua le amministrazioni dello
Stato e le relative dotazioni organiche e strumentali da
trasferire o da porre sotto il coordinamento dell'Autorità ai
sensi della presente legge. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le modalità organizzative e funzionali
dell'Autorità.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.