XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4078




        Onorevoli Colleghi! - Ai fini di una effettiva e sostanziale equità fiscale e sociale è necessario prevedere maggiori esenzioni per quei soggetti la cui unica fonte di reddito è costituita dal contributo versato dal coniuge a titolo di mantenimento in caso di separazione o divorzio. Infatti la normativa vigente risulta di portata troppo esigua prevedendo che gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, nella misura stabilita da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

            1) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li eroga;

            2) costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente per il soggetto che li percepisce e dunque sono soggetti ad imposizione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

        Quindi, a differenza dei redditi da lavoro dipendente, gli assegni di mantenimento non beneficiano delle deduzioni e delle detrazioni specificamente previste per tali redditi.
        La presente proposta di legge intende colmare tale lacuna prevedendo all'articolo 1 l'esenzione dalle imposte sul reddito degli assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge in caso di separazione o divorzio. Nello specifico è previsto che l'esenzione operi al verificarsi delle seguenti condizioni:

            1) l'importo degli assegni non superi il triplo dell'importo stabilito per la pensione sociale il cui importo è pari, per l'anno 2003, a 359 euro mensili; pertanto il limite di importo previsto per l'assegno annuo ammonta a 14.000 euro;

            2) tali assegni costituiscano l'unica fonte di reddito del percipiente ad eccezione della eventuale proprietà, totale o parziale, dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale.

        Tale misura dovrebbe dare luogo ad un minore gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari a 45 milioni di euro per l'anno in corso e a 48 milioni di euro annui a regime.
        Con gli articoli 2 e 3 si provvede alla istituzione del Fondo di mantenimento avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto, con escussione ad opera dello Stato in danno dell'obbligato inadempiente, attraverso il sistema di riscossione tramite ruoli esattoriali.
        La gestione del Fondo è attribuita alla Banca d'Italia sulla base di un'apposita convenzione da stipulare con il Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.




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