XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4078
Onorevoli Colleghi! - Ai fini di una effettiva e
sostanziale equità fiscale e sociale è necessario prevedere
maggiori esenzioni per quei soggetti la cui unica fonte di
reddito è costituita dal contributo versato dal coniuge a
titolo di mantenimento in caso di separazione o divorzio.
Infatti la normativa vigente risulta di portata troppo esigua
prevedendo che gli assegni periodici per il mantenimento del
coniuge, corrisposti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili, nella misura stabilita da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
1) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto
che li eroga;
2) costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro
dipendente per il soggetto che li percepisce e dunque sono
soggetti ad imposizione ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche.
Quindi, a differenza dei redditi da lavoro dipendente, gli
assegni di mantenimento non beneficiano delle deduzioni e
delle detrazioni specificamente previste per tali redditi.
La presente proposta di legge intende colmare tale lacuna
prevedendo all'articolo 1 l'esenzione dalle imposte sul
reddito degli assegni corrisposti per il mantenimento del
coniuge in caso di separazione o divorzio. Nello specifico è
previsto che l'esenzione operi al verificarsi delle seguenti
condizioni:
1) l'importo degli assegni non superi il triplo
dell'importo stabilito per la pensione sociale il cui importo
è pari, per l'anno 2003, a 359 euro mensili; pertanto il
limite di importo previsto per l'assegno annuo ammonta a
14.000 euro;
2) tali assegni costituiscano l'unica fonte di reddito
del percipiente ad eccezione della eventuale proprietà, totale
o parziale, dell'unità immobiliare adibita a casa
coniugale.
Tale misura dovrebbe dare luogo ad un minore gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari a 45
milioni di euro per l'anno in corso e a 48 milioni di euro
annui a regime.
Con gli articoli 2 e 3 si provvede alla istituzione del
Fondo di mantenimento avente lo scopo di assicurare le
prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal
giudice in favore degli aventi diritto, con escussione ad
opera dello Stato in danno dell'obbligato inadempiente,
attraverso il sistema di riscossione tramite ruoli
esattoriali.
La gestione del Fondo è attribuita alla Banca d'Italia
sulla base di un'apposita convenzione da stipulare con il
Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge.