XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4078
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esenzione dalle imposte sul reddito
per gli assegni di separazione e divorzio).
1. E' esente da qualsiasi imposta il reddito derivante
dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di
separazione legale, di scioglimento o di annullamento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili, fino ad un
importo pari al triplo della pensione sociale.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nel caso in
cui gli assegni corrisposti per il mantenimento costituiscano
l'unica fonte di reddito del percipiente ad eccezione della
eventuale proprietà, totale o parziale, dell'unità immobiliare
adibita a casa coniugale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie
ed in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai
Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 27
dicembre 2002, n. 289.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Istituzione del Fondo di mantenimento).
1. E istituito presso la Banca d'Italia il Fondo di
mantenimento, avente lo scopo di assicurare le prestazioni e
gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore
degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1.
2. Il Fondo di mantenimento è gestito dalla Banca d'Italia
sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il
Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. La convenzione determina le
modalità di gestione e di amministrazione del Fondo, nonché i
diritti e gli obblighi del gestore.
Art. 3.
(Funzioni del Fondo di mantenimento
e doveri degli obbligati).
1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di
mantenimento di cui all'articolo 1 devono versare la somma
dovuta al gestore entro i cinque giorni che precedono la fine
di ogni mese.
2. Il gestore versa la somma di cui al comma 1 all'avente
diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo,
prelevandola, in caso di inadempimento, dal Fondo di cui
all'articolo 2.
3. Il gestore ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'inadempiente e deve denunciare il caso all'autorità
giudiziaria.