XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4078




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Esenzione dalle imposte sul reddito
per gli assegni di separazione e divorzio).

        1. E' esente da qualsiasi imposta il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, fino ad un importo pari al triplo della pensione sociale.
        2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nel caso in cui gli assegni corrisposti per il mantenimento costituiscano l'unica fonte di reddito del percipiente ad eccezione della eventuale proprietà, totale o parziale, dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie ed in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

(Istituzione del Fondo di mantenimento).

        1. E istituito presso la Banca d'Italia il Fondo di mantenimento, avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1.
        2. Il Fondo di mantenimento è gestito dalla Banca d'Italia sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione determina le modalità di gestione e di amministrazione del Fondo, nonché i diritti e gli obblighi del gestore.


Art. 3.

(Funzioni del Fondo di mantenimento
e doveri degli obbligati).

        1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento di cui all'articolo 1 devono versare la somma dovuta al gestore entro i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.
        2. Il gestore versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento, dal Fondo di cui all'articolo 2.
        3. Il gestore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente e deve denunciare il caso all'autorità giudiziaria.



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