XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4076




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa che disciplina il riconoscimento del figlio naturale necessita di alcune modifiche trattandosi di una legislazione per taluni aspetti anacronistica ed insufficiente ad assicurare il pieno esercizio di quei diritti e di quelle libertà che la nostra Costituzione riconosce ad ogni cittadino indipendentemente dal compimento di una determinata età.
        Va, inoltre, rilevato che sebbene l'articolo 30 della Costituzione attribuisca alla legge il compito di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, pur tuttavia non sempre tale principio costituzionale è stato rispettato dal legislatore ordinario come risulta da quelle norme del codice civile che, precludendo in taluni casi l'accertamento formale della filiazione, di fatto si traducono nel mancato riconoscimento a favore del minore del diritto allo stato di figlio naturale riconosciuto.
        Sotto questo profilo, appare fortemente datata la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 250 del codice civile che, fissando la regola secondo la quale il riconoscimento del figlio naturale non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, stabilisce, indirettamente, una presunzione assoluta di incapacità del minore di anni sedici a valutare liberamente e incondizionatamente l'opportunità di compiere la dichiarazione di riconoscimento.
        Tale impostazione non appare condivisibile in quanto non solo determina una grave situazione nei confronti del bambino che resta privo, seppur temporaneamente, di uno stato giuridico, ma anche perché incoerente con altre disposizioni presenti nel nostro ordinamento giuridico e che riconoscono al minore, anche prima del compimento del sedicesimo anno di età, la piena capacità di effettuare fondamentali scelte di vita.
        Va, infatti, ricordato che la legge sull'interruzione della gravidanza (legge n. 194 del 1978) ha introdotto nuove posizioni di autonomia per il minore prevedendo che la richiesta d'interruzione venga fatta personalmente dalla donna anche se minorenne.
        In campo penale, poi, il minore che ha compiuto quattordici anni, seppur previo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, può essere considerato imputabile e quindi penalmente responsabile per aver volontariamente commesso determinati reati.
        Va, inoltre, osservato che il minore che ha compiuto quattordici anni può esercitare diritto di querela e di remissione.
        In campo civile, poi, a norma dell'articolo 2046 del codice civile, compete al giudice accertare caso per caso se debba escludersi o meno la capacità di intendere e volere del minore mentre, per quanto riguarda le disposizioni speciali, la legge n. 977 del 1967 fissa a quindici anni di età il minimo per le prestazioni lavorative ridotto a quattordici anni per taluni lavori.
        Da queste premesse muove la proposta di legge in esame volta a consentire al minore la possibilità di effettuare il riconoscimento del proprio figlio anche prima del compimento del sedicesimo anno di età in quanto si ritiene che fin dal momento del parto, a qualsiasi età questo avvenga, deve essere riconosciuta al genitore la possibilità di assumere liberamente quei diritti e quei doveri che l'ordinamento giuridico collega alla dichiarazione di riconoscimento.
        Come rilevato anche dalla dottrina, infatti, impedire al genitore, prima del sedicesimo anno di età, di riconoscere il proprio figlio, nonostante l'esistenza di un vincolo affettivo e di una volontà diretta a prendersene cura, significa non soltanto privare il genitore stesso del fondamentale compito di allevamento della prole, ma soprattutto significa privare il figlio, proprio nel momento più critico, di una figura insostituibile, la cui mancanza può arrecare al bambino danni psico-fisici irreversibili.




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