XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4076
Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa che
disciplina il riconoscimento del figlio naturale necessita di
alcune modifiche trattandosi di una legislazione per taluni
aspetti anacronistica ed insufficiente ad assicurare il pieno
esercizio di quei diritti e di quelle libertà che la nostra
Costituzione riconosce ad ogni cittadino indipendentemente dal
compimento di una determinata età.
Va, inoltre, rilevato che sebbene l'articolo 30 della
Costituzione attribuisca alla legge il compito di assicurare
ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima, pur tuttavia non sempre tale principio
costituzionale è stato rispettato dal legislatore ordinario
come risulta da quelle norme del codice civile che,
precludendo in taluni casi l'accertamento formale della
filiazione, di fatto si traducono nel mancato riconoscimento a
favore del minore del diritto allo stato di figlio naturale
riconosciuto.
Sotto questo profilo, appare fortemente datata la
disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 250 del
codice civile che, fissando la regola secondo la quale il
riconoscimento del figlio naturale non può essere fatto dai
genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,
stabilisce, indirettamente, una presunzione assoluta di
incapacità del minore di anni sedici a valutare liberamente e
incondizionatamente l'opportunità di compiere la dichiarazione
di riconoscimento.
Tale impostazione non appare condivisibile in quanto non
solo determina una grave situazione nei confronti del bambino
che resta privo, seppur temporaneamente, di uno stato
giuridico, ma anche perché incoerente con altre disposizioni
presenti nel nostro ordinamento giuridico e che riconoscono al
minore, anche prima del compimento del sedicesimo anno di età,
la piena capacità di effettuare fondamentali scelte di
vita.
Va, infatti, ricordato che la legge sull'interruzione
della gravidanza (legge n. 194 del 1978) ha introdotto nuove
posizioni di autonomia per il minore prevedendo che la
richiesta d'interruzione venga fatta personalmente dalla donna
anche se minorenne.
In campo penale, poi, il minore che ha compiuto
quattordici anni, seppur previo accertamento da parte
dell'autorità giudiziaria, può essere considerato imputabile e
quindi penalmente responsabile per aver volontariamente
commesso determinati reati.
Va, inoltre, osservato che il minore che ha compiuto
quattordici anni può esercitare diritto di querela e di
remissione.
In campo civile, poi, a norma dell'articolo 2046 del
codice civile, compete al giudice accertare caso per caso se
debba escludersi o meno la capacità di intendere e volere del
minore mentre, per quanto riguarda le disposizioni speciali,
la legge n. 977 del 1967 fissa a quindici anni di età il
minimo per le prestazioni lavorative ridotto a quattordici
anni per taluni lavori.
Da queste premesse muove la proposta di legge in esame
volta a consentire al minore la possibilità di effettuare il
riconoscimento del proprio figlio anche prima del compimento
del sedicesimo anno di età in quanto si ritiene che fin dal
momento del parto, a qualsiasi età questo avvenga, deve essere
riconosciuta al genitore la possibilità di assumere
liberamente quei diritti e quei doveri che l'ordinamento
giuridico collega alla dichiarazione di riconoscimento.
Come rilevato anche dalla dottrina, infatti, impedire al
genitore, prima del sedicesimo anno di età, di riconoscere il
proprio figlio, nonostante l'esistenza di un vincolo affettivo
e di una volontà diretta a prendersene cura, significa non
soltanto privare il genitore stesso del fondamentale compito
di allevamento della prole, ma soprattutto significa privare
il figlio, proprio nel momento più critico, di una figura
insostituibile, la cui mancanza può arrecare al bambino danni
psico-fisici irreversibili.