XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4076
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è
sostituito dai seguenti:
"Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il
riconoscimento del figlio naturale può essere, altresì,
effettuato dal genitore che non ha compiuto il diciottesimo
anno di età.
Il riconoscimento del figlio naturale da parte del
genitore minore di anni sedici è subordinato al previo parere
obbligatorio ma non vincolante del presidente del tribunale
per i minorenni che si esprime, entro venti giorni dalla
richiesta, dopo aver sentito il genitore che intende
riconoscere il proprio figlio.
Il minore è di diritto emancipato con il riconoscimento
del proprio figlio naturale".
Art. 2.
1. Al fine di consentire al minore di essere educato e
mantenuto dai propri genitori naturali, fermi restando gli
interventi sanitari, economici e socio-assistenziali previsti
da leggi speciali in favore dei soggetti minori di età, lo
Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze, sostengono con idonei interventi il genitore
minore di età che ha effettuato il riconoscimento del proprio
figlio naturale ai sensi dell'articolo 250 del codice civile,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di
assicurare al genitore minore di anni sedici che ha effettuato
il riconoscimento del proprio figlio naturale il necessario
sostegno per l'adempimento dei compiti connessi al
mantenimento e all'educazione del figlio naturale
riconosciuto, è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 2 del
presente articolo per le finalità ivi previste.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.