XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4076




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dai seguenti:

        "Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il riconoscimento del figlio naturale può essere, altresì, effettuato dal genitore che non ha compiuto il diciottesimo anno di età.
        Il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore minore di anni sedici è subordinato al previo parere obbligatorio ma non vincolante del presidente del tribunale per i minorenni che si esprime, entro venti giorni dalla richiesta, dopo aver sentito il genitore che intende riconoscere il proprio figlio.
        Il minore è di diritto emancipato con il riconoscimento del proprio figlio naturale".


Art. 2.

        1. Al fine di consentire al minore di essere educato e mantenuto dai propri genitori naturali, fermi restando gli interventi sanitari, economici e socio-assistenziali previsti da leggi speciali in favore dei soggetti minori di età, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi il genitore minore di età che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale ai sensi dell'articolo 250 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare al genitore minore di anni sedici che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale il necessario sostegno per l'adempimento dei compiti connessi al mantenimento e all'educazione del figlio naturale riconosciuto, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 2 del presente articolo per le finalità ivi previste.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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