XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4072
Onorevoli Deputati!
1. Un ricorso crescente alla guerra.
A partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso,
dopo la conclusione della "guerra fredda", abbiamo assistito a
un ricorso crescente alla forza militare, quasi esclusivamente
da parte delle potenze occidentali: l'occupazione di Panama
per il controllo del canale, la guerra del Golfo, l'invasione
di Haiti, gli interventi militari in Somalia e in Ruanda, le
due guerre balcaniche della Bosnia e del Kosovo,
l'Afghanistan. Da ultimo, il progetto degli Stati Uniti di un
attacco militare contro l'Iraq: un attacco che potrà avere
conseguenze incalcolabili in termini di perdite di vite umane,
di distruzioni di strutture civili, di devastazioni
ambientali.
Nel corso di questi conflitti, anche a causa dell'uso di
armi di distruzione di massa sempre più potenti e sofisticate,
centinaia di migliaia di persone innocenti hanno perso la
vita, sono state mutilate o ferite, hanno visto distrutti i
loro affetti e i loro beni. Alte centinaia di migliaia di
civili sono morti per fame o per malattie a causa degli
embarghi, primo fra tutti quello contro l'Iraq. A questo
flagello vanno aggiunte le persecuzione del popolo
palestinese, le continue violenze contro i ceceni, i curdi, i
tibetani e molti altri popoli emarginati ed oppressi, e,
infine, le atrocità del terrorismo internazionale.
All'escalation di odio, di dolore, di distruzione e di
morte ha corrisposto l'inerzia i l'impotenza delle istituzioni
internazionali che dovrebbero operare per la pace, anzitutto
delle Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite sono ormai sottoposte a un permanente
ricatto da parte delle massime potenze mondiali, che se ne
servono come di uno strumento di legittimazione delle proprie
strategie egemoniche. Ma lo Statuto dell'ONU non può essere
usato, se non sulla base di una conclamata violazione dello
spirito e della lettera delle sue norme, per giustificare la
guerra, e tanto meno una "guerra preventiva" come quella che
Stati Uniti e Gran Bretagna hanno scatenato contro l'Iraq. Lo
Statuto fu un patto solenne con il quale fu messo al bando,
come è scritto nel suo preambolo, il ripetersi del "flagello
della guerra", che per due volte nel corso di una stessa
generazione aveva causato indicibili sofferenze all'umanità.
In esso fu definito, contro le minacce alla pace, un complesso
di misure, tra le quali l'uso controllato della forza nelle
forme e alle condizioni stabilite dal capitolo VII. Fu insomma
progettato, al fine di "conseguire con mezzi pacifici la
soluzione delle controversie internazionali", il monopolio
della forza in capo al Consiglio di sicurezza, attraverso
l'istituzione - che però non è stata mai attuata - di
organismi militari permanenti alle sue dipendenze, chiamati a
svolgere, di fatto, funzioni di polizia internazionale. Oggi
quel patto è stato dimenticato.
In tutti i casi citati le potenze occidentali hanno
infatti usato la forza militare ignorando il diritto
internazionale e violando i diritti più elementari delle
persone. Il bombardamento della televisione di Belgrado, la
strage di Mazar-i-Sharif, il lager di Guantanamo sono
esempi di un uso criminale della forza internazionale che,
molto probabilmente, nessuna Corte penale internazionale avrà
mai il potere di sanzionare. E dopo l'attentato terroristico
subìto l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno elaborato
una teoria militare e inaugurato una pratica bellica che
presentano aspetti eversivi non solo dello Statuto dell'ONU,
ma anche del diritto internazionale generale: basta pensare al
carattere preventivo, unilaterale, spazialmente indefinito e
temporalmente indeterminato della "nuova guerra" dichiarata
dal presidente Bush contro l'"asse del male".
Il nostro Paese, per volontà sia di governi di
centro-sinistra sia di governi di centro-destra, è stato
corresponsabile di una larga parte di questi gravissimi
illeciti internazionali, partecipando sistematicamente, con le
proprie strutture militari, le proprie armi e le proprie basi,
alle aggressioni decise dalle potenze occidentali contro Stati
sovrani e contro i loro popoli, per lo più deboli e poveri.
Nel farlo i nostri governi e i nostri rappresentanti
parlamentari - spesso votando in complicità bipartisan-
hanno apertamente violato la Costituzione repubblicana.
2. Contro la normalizzazione costituzionale della
guerra.
La nostra Costituzione, all'articolo 11, stabilisce che
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controverzie internazionali". Questa norma non solo è stata
ripetutamente violata nel corso dell'ultimo decennio, ma si è
affermata una tendenza a considerarla normativamente
inesistente, come se fosse ormai del tutto desueta. E' in
corso, in altre parole, un'operazione politica e giuridica di
normalizzazione costituzionale della guerra che intende
privare l'articolo 11 della Costituzione di ogni valore
vincolante. Esso conserva al più - si sostiene - un
significato programmatico: è un nobile auspicio per tempi
migliori. E' ormai un coro unanime in questo senso: il
presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi ha
apertamente sostenuto questa tesi, ispirandosi ad un documento
del Pentagono, nel suo discorso alla Camera dei deputati del
25 settembre scorso. Massimo D'Alema, sin dalla partecipazione
dell'Italia alla guerra per il Kosovo, ha dichiarato che la
sinistra deve liberarsi di ogni arcaico "tabù
pacifista". Più recentemente, una delle massime autorità
dello Stato - il presidente della Camera dei deputati, Pier
Ferdinando Casini - ha sostenuto che il ripudio costituzionale
della guerra non ha più il suo significato originario, che i
tempi sono cambiati, che i princìpi costituzionali vanno
interpretati in modo flessibile. Per sconfiggere il terrorismo
internazionale anche l'Italia deve impegnarsi ad usare lo
strumento della guerra.
Si tratta di una tendenza molto grave e tanto più
pericolosa perché è largamente sostenuta dai grandi mezzi di
comunicazione di massa, controllati dal duplice monopolio
multimediale, pubblico e privato, di cui è titolare il
presidente del Consiglio dei ministri italiano. Contro gli
apologeti della guerra, la pace deve essere considerata un
bene fondamentale del popolo italiano: un bene che né il
Parlamento, né il Governo dovrebbero mai mettere in
discussione. Parlamento e Governo dovrebbero, al contrario,
impegnarsi a realizzarlo collaborando alla costruzione delle
condizioni politiche ed economiche generali che rendano meno
spietati e violenti - meno "terroristici" - i rapporti fra le
nazioni.
Il ripudio della guerra appartiene in dote al popolo
italiano. E al popolo italiano spetta oggi la responsabilità
di ripristinarlo, delegittimando le scelte in senso contrario
del governo e del Parlamento. Per questo, oggi più che mai, è
importante che una larga mobilitazione politica impugni la
bandiera dell'articolo 11 della Costituzione, una bandiera che
i bipartisan di casa nostra hanno irresponsabilmente
ammainato.
Uno strumento che può promuovere una vasta iniziativa
popolare contro la guerra è quello apprestato dall'articolo 71
della Costituzione: una proposta di legge di iniziativa
popolare, redatta in articoli, e firmata da almeno
cinquantamila elettori.
3. Una iniziativa di legge popolare contro la
guerra.
Il progetto di legge di iniziativa popolare che viene qui
presentato, - recante "Norme per l'attuazione del principio
del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della
Costituzione e dallo Statuto dell'ONU" - chiede al Parlamento
l'approvazione di una serie di garanzie che rendano operante
l'articolo 11 della Costituzione, ne consentano una effettiva
applicazione e prevedano rigorose sanzioni delle sue
violazioni. Il progetto si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 (Ripudio della guerra) si richiama
direttamente alla prescrizione dell'articolo 11 della
Costituzione che bandisce l'uso della guerra in ogni sua forma
(comma 1) e propone una definizione di "guerra" (comma 2)
coerente con il dettato costituzionale e con lo Statuto
dell'ONU. Al comma 3, richiamando congiuntamente l'articolo 52
della Costituzione e l'articolo 51 dello Statuto dell'ONU,
viene affermato un principio di grande valore. L'uso della
forza militare, consentito dall'articolo 52, per la difesa
della patria da aggressioni esterne, è la sola eccezione
ammessa sia all'articolo 11 della nostra Costituzione, sia
alla generale normativa dello Statuto dell'ONU, che riserva al
Consiglio di sicurezza il potere di usare la forza
internazionale. L'eccezione prevista dall'articolo 51 dello
Statuto dell'ONU riguarda il diritto di difesa di uno Stato
attaccato militarmente da un altro Stato. In questo caso lo
Stato aggredito può usare la forza per difendersi dall'attacco
in atto, in attesa che intervenga direttamente il Consiglio di
sicurezza e prenda, a sua discrezione, le misure necessarie
per il ristabilimento della pace.
E' chiaro, fra l'altro, che un atto terroristico, per
grave che sia, non rientra tra i presupposti della guerra di
legittima difesa, previsti dalla Costituzione italiana e dallo
Statuto dell'ONU. E' infatti un atto criminale, che richiede
l'identificazione, la cattura e la punizione dei colpevoli, e
non certo la risposta illegittima della guerra, idonea a
provocare migliaia di vittime innocenti e non, come
l'esperienza dimostra, a sconfiggere le organizzazioni
terroristiche.
L'articolo 2 (Prevenzione del conflitti), al comma 1,
conferma l'impegno dell'Italia alla cooperazione
internazionale per il mantenimento della pace, incluse le
missioni di peacekeeping, e cioè di interposizione
armata con il consenso delle parti interessate. Ma afferma
anche, al comma 2, un principio di grande importanza. Afferma
che qualsiasi "missione" che comporti l'uso della forza e non
risponda alle rigorose previsioni degli articoli 43, 45 e 47
dello Statuto dell'ONU deve essere considerata illegale.
Questi articoli prevedono che l'uso della forza, eventualmente
deliberato dal Consiglio di sicurezza, deve essere affidato a
contingenti militari posti sotto la sua diretta responsabilità
e sorveglianza, con l'assistenza di un Comitato di stato
maggiore permanente. Queste previsioni, come è noto, non sono
mai divenute effettive ed è invalsa la prassi di "appaltare"
l'uso della forza alle grandi potenze interessate ad
esercitarla. La conseguenza è stata che il Consiglio di
sicurezza si è spesso limitato a legittimare ex ante o,
più spesso, ex post guerre di aggressione che le potenze
interessate avrebbero comunque condotto - o avevano già
condotto - in ossequio alle proprie convenienze
strategiche.
L'articolo 3 (Inammissibilità di ulteriori interventi
armati), al comma 1, vieta qualsiasi intervento militare
all'estero da parte delle forze armate italiane in violazione
delle norme contenute nei due articoli precedenti e, ai commi
2 e 3, prevede specifiche sanzioni per tali violazioni.
L'articolo 4 (Armi vietate delle convenzioni
internazionali), ai commi 1 e 2, in applicazione di vari
trattati internazionali ratificati dal nostro Paese, vieta non
solo l'uso ma anche la produzione, il transito nel nostro
Paese e l'esportazione di armi biologiche, chimiche e nucleari
ed estende questo divieto alle "bombe a grappolo", ai
proiettili all'uranio impoverito e alla mine anti-uomo. Bombe
a grappolo e proiettili all'uranio impoverito sono stati
largamente usati dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna sia
nella guerra del Golfo del 1991, sia nelle due guerre
balcaniche, dal 1992 al 1999, sia, infine, in Afghanistan, con
effetti che, secondo molti osservatori, sono stati gravissimi
- e lo sono ancora - per le vite umane e per l'ambiente
naturale. Le mine anti-uomo sono state recentemente bandite da
un trattato multilaterale al quale solo gli Stati Uniti, fra i
Paesi occidentali, si sono rifiutati ad aderire. Le industrie
belliche italiane ne hanno prodotto per decenni grandissime
quantità e le mine italiane, fra le più pericolose, sono
ancora sparse, in centinaia di migliaia, nel territorio
dell'Afghanistan.
L'articolo 5 (Cooperazione con la Corte penale
internazionale), al comma 1, conferma la collaborazione del
nostro paese con la Corte penale internazionale recentemente
entrata in funzione (luglio 2002), nonostante l'opposizione
degli Stati Uniti, La Corte ha il compito di perseguire gravi
illeciti internazionali come i crimini contro l'umanità, i
crimini di guerra, il genocidio, i crimini contro la pace.
Nello stesso tempo, vietando, al comma 2, che l'Italia possa
stipulare accordi per sottrarre cittadini di Paesi terzi alla
giurisdizione della Corte, questo articolo intende reagire sia
al sabotaggio della Corte che gli Stati Uniti hanno
orchestrato sfruttando l'articolo 98 del suo Statuto, sia alla
complicità del Governo italiano con il sabotaggio
statunitense.