XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4072
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Ripudio della guerra).
1. La realizzazione di un ordinamento internazionale che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, di cui
all'articolo 11 della Costituzione, non può essere perseguita
facendo ricorso allo strumento della guerra.
2. Per "guerra" si intende qualunque intervento armato di
uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla
violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione o il
ferimento di persone innocenti o a produrre distruzioni
indiscriminate o a causare gravi alterazioni dell'ambiente
naturale.
3. La difesa della patria, di cui all'articolo 52 della
Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni
dell'articolo 51 dello Statuto dell'Organizzazione delle
Nazioni unite (ONU).
Art. 2.
(Prevenzione dei conflitti).
1. L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle
controversie internazionali, a norma del capo VI dello Statuto
dell'ONU.
2. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43,
45 e 47 dello Statuto dell'ONU, l'Italia potrà fornire
soltanto formazioni non armate, nonché contingenti militari
per il mantenimento della pace ("caschi blu") con il consenso
delle parti interessate. I relativi accordi dovranno essere
autorizzati dalle Camere in conformità all'articolo 80 della
Costituzione.
Art. 3.
(Inammissibilità di ulteriori
interventi armati).
1. Le forze armate italiane non possono compiere
interventi militari all'estero in contrasto con le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
2. I fatti commessi nel corso di operazioni militari
all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui
sopra, sono regolati dal diritto penale comune.
3. I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad
operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato
giurisdizionale.
Art. 4.
(Armi vietate dalle convenzioni
internazionali).
1. In attuazione del Trattato di non proliferazione delle
armi nucleari, ratificato ai sensi della legge 24 aprile 1975,
n. 131, della Convenzione che vieta la fabbricazione e
l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche,
ratificata ai sensi della legge 8 ottobre 1974, n. 618, della
Convenzione che mette al bando la produzione, lo sviluppo e
l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata ai sensi
della legge 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la
produzione, l'introduzione e il transito nel territorio
nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché
la loro fornitura ai Paesi esteri.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende alle mine
anti-uomo, alle bombe a grappolo, ai proiettili alle munizioni
all'uranio impoverito e a ogni altro sistema d'arma il cui uso
sia vietato dalle convenzioni internazionali.
3. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, le
violazioni del presente articolo sono punite ai sensi
dell'articolo 435 del codice penale.
Art. 5.
(Cooperazione con la
Corte penale internazionale).
1. L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività
della Corte penale internazionale, istituita a Roma il 17
luglio 1998, ai sensi degli articoli 88 e seguenti dello
statuto istitutivo della medesima Corte, ratificato ai sensi
della legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. E' fatto divieto di stipulare accordi internazionali
volti a sottrarre i cittadini di Paesi terzi alla
giurisdizione della Corte penale internazionale.