XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4068




        Onorevoli Colleghi! - Ormai da più di dieci anni e da quattro legislature è in corso il tentativo di modificare le norme sull'affidamento dei figli di genitori separati, assicurando ad essi la costante presenza affettiva di entrambi i genitori e la possibilità di ricevere il contributo educativo di entrambi, pur nella conclusione del rapporto di coppia. Nel tempo si sono succedute, su iniziativa trasversale di tutte le forze politiche, varie formulazioni dell'auspicata riforma, promossa e sostenuta concordemente da associazioni di padri e di madri. Quelle che hanno fruito di un vasto consenso popolare hanno mantenuto fermo un punto essenziale, coerente con le esigenze di opportunità e di equità: garantire ai figli il diritto citato e la effettiva possibilità di ricevere ascolto nelle scelte che li riguardano mettendo i genitori qualitativamente sul medesimo piano, pur nel permanere di differenze quantitative, da introdurre caso per caso, nella convinzione, largamente condivisa, che il sistema migliore per abbattere, o prevenire, la conflittualità fosse quello di eliminare non necessarie discriminazioni.
        Il cammino di queste proposte è stato quanto mai tormentato, incontrando resistenze, prevalentemente da parte di una frazione degli operatori del diritto, sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede.
        Sta di fatto che anche in questa XIV legislatura, dopo che era iniziata la discussione, nel Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati della proposta di legge n. 66 e abbinate e si era giunti ad un testo unificato, si era nuovamente creata una situazione di stallo. Da qui un ulteriore testo del relatore che costituisce un passo indietro addirittura rispetto alla normativa attualmente in vigore e che il presente progetto di legge si propone di contribuire a superare.
        La presente proposta di legge, mentre mantiene i punti qualificanti essenziali contenuti nel testo unificato, che riassumono anche il lavoro delle precedenti legislature, tiene conto di molte delle perplessità e dei suggerimenti espressi nella legislatura attuale, proponendo un testo essenziale, che si avvale dei più recenti avanzamenti normativi in materia, come quelli della Francia e della Germania, di comprovata efficacia, sulla base degli accurati monitoraggi ivi effettutati per incarico del rispettivo Ministero della giustizia (Relazione Dekeuwer-Defossez, 1999; Relazione Proksch, 2002).
        Obiettivo del provvedimento è contribuire a realizzare una riforma sostanziale, coerente con l'articolo 30 della Costituzione e con le indicazioni delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dei minori, prima fra tutte la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
        L'articolo 1, che è una novella parziale dell'articolo 155 del codice civile, enuncia nei primi tre commi i princìpi generali del provvedimento e indica con chiarezza il modello scelto per realizzarli. Ma si sono tenute in gran conto le perplessità, espresse soprattutto dalle associazioni forensi, nei confronti dell'affidamento congiunto obbligatorio, visto cioè come unica soluzione che il giudice è costretto ad adottare e imporre forzatamente in tutte le situazioni. E' stata, quindi, sottolineata con estrema chiarezza la necessità del consenso per ottenere l'esercizio congiunto della potestà ed è stata data al giudice la possibilità di adattare le sue scelte alle infinite sfumature dei singoli casi, specificando che se la coppia non riesce ad accordarsi sulle modalità della separazione e del successivo regime di vita, queste sono stabilite dal giudice anche sfruttando, sul piano dei contenuti, quella distribuzione di tempi e di compiti fortemente asimmetrica propria dell'affidamento esclusivo. In tale modo è stata anche data risposta al timore che figli in tenera età debbano oscillare tra una casa e l'altra per soddisfare ambizioni degli adulti di pariteticità temporale. Ciò facendo salvo il principio del diritto della prole a ricevere cura, educazione e istruzione in modo continuativo da entrambi i genitori, atteso che essi siano entrambi idonei, e quindi non discriminabili qualitativamente, evitando così di attivare comprensibili risentimenti.
        Il quarto comma descrive la disciplina dei rapporti economici e introduce l'obbligo da parte del giudice di verificare l'effettiva consistenza dei redditi e dei patrimoni contestati. Si tratta di una novità importante, che tiene conto di alcune preoccupazioni espresse da gruppi femministi sulle garanzie economiche. Allo stesso tempo, e per le medesime ragioni, conserva del testo unificato la valutazione economica del lavoro di cura, una novità assoluta per la legislazione italiana, e non solo.
        L'articolo 2, introducendo l'articolo 155-bis del codice civile, considera il caso di inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, situazione che giustifica l'eccezionale ricorso all'affidamento esclusivo. I tentativi di escludere un genitore con segnalazioni false e strumentali sono disincentivati tenendone conto ai fini della collocazione, nell'assunzione di una minore affidabilità di chi non rispetta la figura e il ruolo dell'altro.
        Il nuovo articolo 155-ter del medesimo codice civile evidenzia il concetto che l'interesse del minore deve realmente guidare ogni scelta, iniziale o successiva. Si è voluto perciò evidenziare che ogni genitore ha la libertà di trasferire la propria residenza ove meglio crede, ma ciò non può comportare l'automatico spostamento dei figli, dovendosi valutare, su segnalazione, se e quanto ciò modifichi le relazioni dei figli con entrambi i genitori.
        L'articolo 155-quater introduce le sanzioni per le violazioni degli obblighi di mantenimento, consentendo anche il sequestro cautelativo dei beni del genitore inadempiente, mentre l'articolo 155-quinquies stabilisce regimi più favorevoli per il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente o portatore di grave disabilità.
        L'articolo 3, modificando il codice di procedura civile, opera in effetti cambiamenti di natura sostanziale. L'articolo 709-bis del citato codice introduce l'obbligo di ricorrere a strutture di supporto per la coppia in caso di dissensi in ordine all'esercizio della potestà e alle modalità dell'affido condiviso. E' un modello simile, ma più cogente, a quello che in Norvegia ha permesso il dimezzamento delle liti nell'arco di tre anni dalla sua introduzione. L'articolo 709-ter descrive i provvedimenti sanzionatori da adottare in presenza di inadempienze o violazioni che riguardino l'esercizio della genitorialità.
        L'articolo 4 dà la possibilità, al comma 1, di estendere alle coppie già separate l'applicazione della nuova normativa, senza rischiare di sconvolgere equilibri già raggiunti. Difatti, nel caso in cui la richiesta di applicazione venga da un solo genitore e l'altro non sia d'accordo, il giudice, se riterrà inopportuno modificare le condizioni preesistenti, le potrà mantenere inalterate, limitandosi a integrare il genitore non affidatario nell'esercizio della potestà solo relativamente agli spazi che già gli erano stati attribuiti. Il comma 2, infine, estende alla filiazione naturale i benefìci della legge.




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