XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4068
Onorevoli Colleghi! - Ormai da più di dieci anni e da
quattro legislature è in corso il tentativo di modificare le
norme sull'affidamento dei figli di genitori separati,
assicurando ad essi la costante presenza affettiva di entrambi
i genitori e la possibilità di ricevere il contributo
educativo di entrambi, pur nella conclusione del rapporto di
coppia. Nel tempo si sono succedute, su iniziativa trasversale
di tutte le forze politiche, varie formulazioni dell'auspicata
riforma, promossa e sostenuta concordemente da associazioni di
padri e di madri. Quelle che hanno fruito di un vasto consenso
popolare hanno mantenuto fermo un punto essenziale, coerente
con le esigenze di opportunità e di equità: garantire ai figli
il diritto citato e la effettiva possibilità di ricevere
ascolto nelle scelte che li riguardano mettendo i genitori
qualitativamente sul medesimo piano, pur nel permanere di
differenze quantitative, da introdurre caso per caso, nella
convinzione, largamente condivisa, che il sistema migliore per
abbattere, o prevenire, la conflittualità fosse quello di
eliminare non necessarie discriminazioni.
Il cammino di queste proposte è stato quanto mai
tormentato, incontrando resistenze, prevalentemente da parte
di una frazione degli operatori del diritto, sulle quali non è
il caso di soffermarsi in questa sede.
Sta di fatto che anche in questa XIV legislatura, dopo che
era iniziata la discussione, nel Comitato ristretto della
Commissione giustizia della Camera dei deputati della proposta
di legge n. 66 e abbinate e si era giunti ad un testo
unificato, si era nuovamente creata una situazione di stallo.
Da qui un ulteriore testo del relatore che costituisce un
passo indietro addirittura rispetto alla normativa attualmente
in vigore e che il presente progetto di legge si propone di
contribuire a superare.
La presente proposta di legge, mentre mantiene i punti
qualificanti essenziali contenuti nel testo unificato, che
riassumono anche il lavoro delle precedenti legislature, tiene
conto di molte delle perplessità e dei suggerimenti espressi
nella legislatura attuale, proponendo un testo essenziale, che
si avvale dei più recenti avanzamenti normativi in materia,
come quelli della Francia e della Germania, di comprovata
efficacia, sulla base degli accurati monitoraggi ivi
effettutati per incarico del rispettivo Ministero della
giustizia (Relazione Dekeuwer-Defossez, 1999; Relazione
Proksch, 2002).
Obiettivo del provvedimento è contribuire a realizzare una
riforma sostanziale, coerente con l'articolo 30 della
Costituzione e con le indicazioni delle convenzioni
internazionali che tutelano i diritti dei minori, prima fra
tutte la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio
1991, n. 176.
L'articolo 1, che è una novella parziale dell'articolo 155
del codice civile, enuncia nei primi tre commi i princìpi
generali del provvedimento e indica con chiarezza il modello
scelto per realizzarli. Ma si sono tenute in gran conto le
perplessità, espresse soprattutto dalle associazioni forensi,
nei confronti dell'affidamento congiunto obbligatorio, visto
cioè come unica soluzione che il giudice è costretto ad
adottare e imporre forzatamente in tutte le situazioni. E'
stata, quindi, sottolineata con estrema chiarezza la necessità
del consenso per ottenere l'esercizio congiunto della potestà
ed è stata data al giudice la possibilità di adattare le sue
scelte alle infinite sfumature dei singoli casi, specificando
che se la coppia non riesce ad accordarsi sulle modalità della
separazione e del successivo regime di vita, queste sono
stabilite dal giudice anche sfruttando, sul piano dei
contenuti, quella distribuzione di tempi e di compiti
fortemente asimmetrica propria dell'affidamento esclusivo. In
tale modo è stata anche data risposta al timore che figli in
tenera età debbano oscillare tra una casa e l'altra per
soddisfare ambizioni degli adulti di pariteticità temporale.
Ciò facendo salvo il principio del diritto della prole a
ricevere cura, educazione e istruzione in modo continuativo da
entrambi i genitori, atteso che essi siano entrambi idonei, e
quindi non discriminabili qualitativamente, evitando così di
attivare comprensibili risentimenti.
Il quarto comma descrive la disciplina dei rapporti
economici e introduce l'obbligo da parte del giudice di
verificare l'effettiva consistenza dei redditi e dei patrimoni
contestati. Si tratta di una novità importante, che tiene
conto di alcune preoccupazioni espresse da gruppi femministi
sulle garanzie economiche. Allo stesso tempo, e per le
medesime ragioni, conserva del testo unificato la valutazione
economica del lavoro di cura, una novità assoluta per la
legislazione italiana, e non solo.
L'articolo 2, introducendo l'articolo 155-bis del
codice civile, considera il caso di inidoneità di uno dei
genitori a svolgere il proprio ruolo, situazione che
giustifica l'eccezionale ricorso all'affidamento esclusivo. I
tentativi di escludere un genitore con segnalazioni false e
strumentali sono disincentivati tenendone conto ai fini della
collocazione, nell'assunzione di una minore affidabilità di
chi non rispetta la figura e il ruolo dell'altro.
Il nuovo articolo 155-ter del medesimo codice civile
evidenzia il concetto che l'interesse del minore deve
realmente guidare ogni scelta, iniziale o successiva. Si è
voluto perciò evidenziare che ogni genitore ha la libertà di
trasferire la propria residenza ove meglio crede, ma ciò non
può comportare l'automatico spostamento dei figli, dovendosi
valutare, su segnalazione, se e quanto ciò modifichi le
relazioni dei figli con entrambi i genitori.
L'articolo 155-quater introduce le sanzioni per le
violazioni degli obblighi di mantenimento, consentendo anche
il sequestro cautelativo dei beni del genitore inadempiente,
mentre l'articolo 155-quinquies stabilisce regimi più
favorevoli per il figlio maggiorenne non autosufficiente
economicamente o portatore di grave disabilità.
L'articolo 3, modificando il codice di procedura civile,
opera in effetti cambiamenti di natura sostanziale. L'articolo
709-bis del citato codice introduce l'obbligo di
ricorrere a strutture di supporto per la coppia in caso di
dissensi in ordine all'esercizio della potestà e alle modalità
dell'affido condiviso. E' un modello simile, ma più cogente, a
quello che in Norvegia ha permesso il dimezzamento delle liti
nell'arco di tre anni dalla sua introduzione. L'articolo
709-ter descrive i provvedimenti sanzionatori da
adottare in presenza di inadempienze o violazioni che
riguardino l'esercizio della genitorialità.
L'articolo 4 dà la possibilità, al comma 1, di estendere
alle coppie già separate l'applicazione della nuova normativa,
senza rischiare di sconvolgere equilibri già raggiunti.
Difatti, nel caso in cui la richiesta di applicazione venga da
un solo genitore e l'altro non sia d'accordo, il giudice, se
riterrà inopportuno modificare le condizioni preesistenti, le
potrà mantenere inalterate, limitandosi a integrare il
genitore non affidatario nell'esercizio della potestà solo
relativamente agli spazi che già gli erano stati attribuiti.
Il comma 2, infine, estende alla filiazione naturale i
benefìci della legge.