XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4068
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 155 del codice civile).
1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo
155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione
personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto
dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli
e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
essa, al diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi i genitori in modo continuativo, nel rispetto del
diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno
di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e
contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non
sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, nonché
della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o,
se del caso, dei membri della famiglia allargata, di dare alla
prole, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue
capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
Qualora un genitore chieda l'esercizio congiunto della
potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo
consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in
conformità omologando il comune progetto educativo, dopo avere
verificato che corrisponda all'interesse del minore.
Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice dispone
per l'esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi
e le modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore
e attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte,
limitatamente alle questioni di normale amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive
attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di
maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per
capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere
stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno
perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto
principio di proporzionalità, considerando anche la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite
da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice
dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e
sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a
soggetti diversi".
Art. 2.
(Modifiche al codice civile in tema
di affidamento condiviso).
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
"Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione
all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre
l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga,
anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai
sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti
per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel
genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al
minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie
la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore
istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del
minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante
a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento
del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da emanare nell'interesse dei figli. Si applica
la disposizione di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile.
Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare
e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in
funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne
consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato
nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da
parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di
esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere
la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare,
compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto
un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater. (Violazione degli obblighi di
mantenimento). Nel regime di mantenimento diretto di cui al
quarto comma dell'articolo 155, in caso di violazione degli
obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore
inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto
tramite assegno da versare all'altro genitore.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni.
Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei
figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti
economicamente si applicano le disposizioni previste dal
quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il
pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato
direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le
circostanze, non disponga diversamente.
Ai figli maggiorenni portatori di grave disabilità, si
applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei
minori".
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura civile in tema di
sollecitazione della responsabilità genitoriale).
1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 709-bis. (Obbligo di consulenza). Le
parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i
casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio
per i minori, di rivolgersi per la risoluzione dei conflitti
insorti tra esse in ordine all'esercizio della potestà o alle
modalità dell'affido condiviso, ad un centro privato, ad un
consultorio pubblico o ad un professionista scelto tra
psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari,
al fine di verificare o sollecitare l'assunzione delle
responsabilità genitoriali.
Il giudice adito per decidere sulla separazione dei
coniugi e sull'affidamento dei figli verifica che le parti
abbiano adempiuto all'obbligo di cui al primo comma.
In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei
genitori, è disposto l'affidamento condiviso, nel relativo
provvedimento deve essere inserita, d'ufficio o su comune
indicazione dei coniugi, la denominazione di un centro
privato, di un consultorio pubblico o di un professionista
esperto, scelto tra psicologi, avvocati, assistenti sociali o
mediatori familiari, cui le parti sono tenute a rivolgersi in
relazione al corretto esplicarsi della potestà genitoriale nei
confronti dei figli.
Art. 709-ter. (Provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione
dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio
della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in
corso, anche ai sensi dell'articolo 710, al giudice dello
stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del
luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al
minore o impediscano il corretto assolvimento dei compiti
educativi e di cura, egli può modificare i provvedimenti in
vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di
affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti
sanzioni:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad
un massimo di 5.000 euro a favore della cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari.
I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi
di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla
sezione per i minorenni della corte d'appello territorialmente
competente".
Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori
può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice
di procedura civile o dell'articolo 9 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione della
presente legge.
2. Gli articoli 155-bis e 155-ter del codice
civile e gli articoli 709-bis e 709-ter del codice
di procedura civile si applicano anche alle fattispecie di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili di esso, di cui alla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, nonché ai figli nati da coppie di
fatto.