XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4064
Onorevoli Colleghi! - Occorre rammentare ancora una
volta che una delle prime preoccupazioni della nuova
maggioranza è stata quella di andare a vulnerare
pericolosamente il livello di trasparenza e di affidabilità
dei bilanci delle società commerciali, utilizzando
strumentalmente il canale di quella riforma del diritto
societario che era stata predisposta nelle sue linee portanti
e con prospettive diametralmente opposte dalla maggioranza di
centro-sinistra della XIII legislatura.
Tanto è stato operato con la legge-delega, n. 366 del
2001, e con il conseguente decreto legislativo n. 61 del 2002.
Il risultato, in termini di caduta di credibilità della
rappresentazione contabile ed economica del sistema
imprenditoriale italiano, è stato talmente devastante da
suscitare imbarazzanti ironie e contestazioni nella comunità
finanziaria e negli ambienti dottrinari e giudiziari
internazionali.
Sul piano interno, le categorie degli azionisti di
minoranza e degli obbligazionisti, creditori, dipendenti,
consumatori, utenti, eccetera, si sono all'improvviso trovate
non solo defraudate delle maggiori o più moderne protezioni
giuridiche che i progetti di riforma del centro-sinistra
avevano delineato, bensì addirittura private di parte delle
tradizionali e pur datate tutele che da ultimo risalivano nel
loro impianto originario al codice civile del 1942.
Una volta di più dobbiamo quindi tentare di aggrapparci
all'Europa per sfruttarne una armonizzazione che in questa
specifica materia è decisamente al rialzo rispetto ai
deficitari standard che, come ricordato, si sono voluti
introdurre nel nostro Paese al servizio di interessi
particolari.
Il veicolo è rappresentato dal regolamento (CE) n.
1506/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002, che da un lato dispone l'automatica adozione dei
"principi contabili internazionali", definiti dall'articolo 2,
nei conti consolidati delle società quotate in un qualsiasi
Stato membro a decorrere dall'esercizio 2005, mentre
dall'altro canto lascia ai singoli Stati membri l'opzione di
attuare analogo passo per:
i conti annuali delle medesime società quotate;
i conti annuali e/o quelli consolidati delle rimanenti
società.
Ricordando che la misura è stata caldeggiata dallo stesso
presidente della Commissione nazionale per le società e la
borsa nella più recente relazione annuale del 6 maggio 2003,
la presente proposta di legge, nel fare proprio, nell'articolo
1, il fulcro dei "considerando" del regolamento (CE) n.
1506/2002, contempla, di conseguenza, l'adozione dei "princìpi
contabili internazionali":
nei conti annuali delle società quotate, con decorrenza
dal medesimo esercizio 2005 (articolo 2, comma 1);
nei conti annuali e nei conti consolidati delle altre
società, con slittamento all'esercizio 2007 al fine di
consentire gradualità di applicazione (articolo 2, comma
2).
Sollecitiamo l'approvazione della presente proposta di
legge, che rappresenta una minimale misura moralizzatrice ed
armonizzatrice del nostro mercato economico-finanziario, tanto
più necessaria ed urgente dopo la ricordata manomissione del
diritto penale delle società commerciali improvvidamente
operata a cavallo fra gli anni 2001 e 2002.