XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4064




        Onorevoli Colleghi! - Occorre rammentare ancora una volta che una delle prime preoccupazioni della nuova maggioranza è stata quella di andare a vulnerare pericolosamente il livello di trasparenza e di affidabilità dei bilanci delle società commerciali, utilizzando strumentalmente il canale di quella riforma del diritto societario che era stata predisposta nelle sue linee portanti e con prospettive diametralmente opposte dalla maggioranza di centro-sinistra della XIII legislatura.
        Tanto è stato operato con la legge-delega, n. 366 del 2001, e con il conseguente decreto legislativo n. 61 del 2002. Il risultato, in termini di caduta di credibilità della rappresentazione contabile ed economica del sistema imprenditoriale italiano, è stato talmente devastante da suscitare imbarazzanti ironie e contestazioni nella comunità finanziaria e negli ambienti dottrinari e giudiziari internazionali.
        Sul piano interno, le categorie degli azionisti di minoranza e degli obbligazionisti, creditori, dipendenti, consumatori, utenti, eccetera, si sono all'improvviso trovate non solo defraudate delle maggiori o più moderne protezioni giuridiche che i progetti di riforma del centro-sinistra avevano delineato, bensì addirittura private di parte delle tradizionali e pur datate tutele che da ultimo risalivano nel loro impianto originario al codice civile del 1942.
        Una volta di più dobbiamo quindi tentare di aggrapparci all'Europa per sfruttarne una armonizzazione che in questa specifica materia è decisamente al rialzo rispetto ai deficitari standard che, come ricordato, si sono voluti introdurre nel nostro Paese al servizio di interessi particolari.
        Il veicolo è rappresentato dal regolamento (CE) n. 1506/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, che da un lato dispone l'automatica adozione dei "principi contabili internazionali", definiti dall'articolo 2, nei conti consolidati delle società quotate in un qualsiasi Stato membro a decorrere dall'esercizio 2005, mentre dall'altro canto lascia ai singoli Stati membri l'opzione di attuare analogo passo per:

            i conti annuali delle medesime società quotate;

            i conti annuali e/o quelli consolidati delle rimanenti società.

        Ricordando che la misura è stata caldeggiata dallo stesso presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa nella più recente relazione annuale del 6 maggio 2003, la presente proposta di legge, nel fare proprio, nell'articolo 1, il fulcro dei "considerando" del regolamento (CE) n. 1506/2002, contempla, di conseguenza, l'adozione dei "princìpi contabili internazionali":

            nei conti annuali delle società quotate, con decorrenza dal medesimo esercizio 2005 (articolo 2, comma 1);

            nei conti annuali e nei conti consolidati delle altre società, con slittamento all'esercizio 2007 al fine di consentire gradualità di applicazione (articolo 2, comma 2).

        Sollecitiamo l'approvazione della presente proposta di legge, che rappresenta una minimale misura moralizzatrice ed armonizzatrice del nostro mercato economico-finanziario, tanto più necessaria ed urgente dopo la ricordata manomissione del diritto penale delle società commerciali improvvidamente operata a cavallo fra gli anni 2001 e 2002.




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