XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4064
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Finalitā).
1. Scopo della presente legge č garantire, ai fini della
tutela degli investitori e del completamento del mercato
interno dei servizi finanziari, la trasparenza e la
comparabilitā dell'intera informativa societaria, inclusi i
conti annuali, pubblicata dalle societā i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati, mediante l'adozione dei
princėpi contabili internazionali, di seguito denominati
"princėpi", di cui al regolamento (CE) n. 1506/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, di
seguito denominato "regolamento".
2. Lo scopo di cui al comma 1 č altresė perseguito
usufruendo dell'opzione, consentita agli Stati membri
dell'Unione europea dall'articolo 5 del regolamento, di
estendere l'applicazione dei principi all'informativa
societaria, anche consolidata, pubblicata dalle societā i cui
titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati.
Art. 2.
(Adozione dei princėpi).
1. Le societā i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati, di cui all'articolo 4 del regolamento, adottano
i princėpi anche nella redazione dei conti annuali, con la
medesima decorrenza di cui al citato articolo 4.
2. Le societā diverse da quelle di cui al comma 1 adottano
i princėpi nella redazione dei conti annuali e nella redazione
dei conti consolidati, con decorrenza dal secondo esercizio
successivo a quello stabilito dall'articolo 4 del
regolamento.