XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4064




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

(Finalitā).

        1. Scopo della presente legge č garantire, ai fini della tutela degli investitori e del completamento del mercato interno dei servizi finanziari, la trasparenza e la comparabilitā dell'intera informativa societaria, inclusi i conti annuali, pubblicata dalle societā i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, mediante l'adozione dei princėpi contabili internazionali, di seguito denominati "princėpi", di cui al regolamento (CE) n. 1506/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, di seguito denominato "regolamento".
        2. Lo scopo di cui al comma 1 č altresė perseguito usufruendo dell'opzione, consentita agli Stati membri dell'Unione europea dall'articolo 5 del regolamento, di estendere l'applicazione dei principi all'informativa societaria, anche consolidata, pubblicata dalle societā i cui titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati.


Art. 2.

(Adozione dei princėpi).

        1. Le societā i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, di cui all'articolo 4 del regolamento, adottano i princėpi anche nella redazione dei conti annuali, con la medesima decorrenza di cui al citato articolo 4.
        2. Le societā diverse da quelle di cui al comma 1 adottano i princėpi nella redazione dei conti annuali e nella redazione dei conti consolidati, con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello stabilito dall'articolo 4 del regolamento.



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