XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4059




        Onorevoli Colleghi! - La legge sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero, legge n. 470 del 1988, ha avuto il grande merito di dare un volto ed un nome ai milioni di cittadini italiani che hanno stabilmente lasciato il proprio Paese senza dimenticarne i legami. Tuttavia, nel corso dei primi quindici anni di applicazione le comunità italiane all'estero hanno fatto presente una serie di difficoltà applicative che, senza compromettere la portata generale della legge, hanno impedito a numerose persone di iscriversi all'anagrafe e quindi, di fatto, hanno impedito l'esercizio dei diritti connessi all'iscrizione.
        In primo luogo le comunità contestano l'iscrizione "a tempo" prevista dalla legge e cioè ad un anno dalla data della sua entrata in vigore. Pertanto, considerato che la legge è stata pubblicata il 7 novembre 1988 ed entrava in vigore il giorno successivo, un primo blocco si è avuto il 7 novembre 1989. I termini sono poi stati riaperti in occasione dei censimenti generali che solitamente si tengono il primo anno di ogni decade (l'ultimo si è chiuso il 21 marzo 2003, in relazione al censimento del 2001), ma in generale si contesta, e correttamente, il concetto stesso di "chiusura dell'anagrafe".
        Il Venezuela, ad esempio, ha da poco concesso la possibilità di un doppio passaporto; così i cittadini italiani colà residenti, che intendessero iscriversi, non possono farlo perché il termine è scaduto; la proposta è quindi quella di lasciare lo sportello sempre aperto.
        Altre difficoltà sono sorte in relazione alla macchinosità di talune procedure e alla dislocazione degli uffici consolari, spesso distanti per coloro che li devono raggiungere. Intere famiglie si sono dovute mettere in moto e percorrere anche migliaia di chilometri (si pensi a Paesi vastissimi come il Brasile o l'Argentina), talvolta senza neanche riuscire ad iscriversi per l'affollamento degli uffici preposti. Non si dimentichi poi che l'avvento della telematica e di INTERNET, ancora sconosciuti o poco utilizzati nel 1988, potrebbero, oggi, semplificare le trasmissioni e le comunicazioni.
        Il testo proposto accoglie tutte queste osservazioni e le traduce in una modifica all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988.
        Pertanto:

                a) si sopprimono i termini di iscrizione, lasciandoli sempre aperti;

                b) si estende il potere-dovere di registrazione anche alle rappresentanze consolari, in modo da aumentare il numero di sportelli a disposizione;

                c) si prevede la collaborazione dei patronati per favorire l'iscrizione;

                d) si prevede che l'iscrizione di più componenti di una famiglia possa essere presentata da un solo componente, capofamiglia o delegato;

                e) si sopprime la previsione di trasmissione di copie autentiche tra uffici, prevedendo trasmissioni anche telematiche secondo criteri che ne assicurino l'autenticità e la riservatezza;

                f) si introduce l'autocertificazione in relazione a documenti già in possesso dell'amministrazione; ovviamente in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 445 del 2000, sulla semplificazione amministrativa;

                g) si introduce il principio di iscrizione "per appuntamento", con l'obbligo per gli uffici di consentire ai cittadini di disbrigare gli adempimenti a loro carico in un solo giorno.




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