XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4059
Onorevoli Colleghi! - La legge sull'anagrafe e il
censimento degli italiani all'estero, legge n. 470 del 1988,
ha avuto il grande merito di dare un volto ed un nome ai
milioni di cittadini italiani che hanno stabilmente lasciato
il proprio Paese senza dimenticarne i legami. Tuttavia, nel
corso dei primi quindici anni di applicazione le comunità
italiane all'estero hanno fatto presente una serie di
difficoltà applicative che, senza compromettere la portata
generale della legge, hanno impedito a numerose persone di
iscriversi all'anagrafe e quindi, di fatto, hanno impedito
l'esercizio dei diritti connessi all'iscrizione.
In primo luogo le comunità contestano l'iscrizione "a
tempo" prevista dalla legge e cioè ad un anno dalla data della
sua entrata in vigore. Pertanto, considerato che la legge è
stata pubblicata il 7 novembre 1988 ed entrava in vigore il
giorno successivo, un primo blocco si è avuto il 7 novembre
1989. I termini sono poi stati riaperti in occasione dei
censimenti generali che solitamente si tengono il primo anno
di ogni decade (l'ultimo si è chiuso il 21 marzo 2003, in
relazione al censimento del 2001), ma in generale si contesta,
e correttamente, il concetto stesso di "chiusura
dell'anagrafe".
Il Venezuela, ad esempio, ha da poco concesso la
possibilità di un doppio passaporto; così i cittadini italiani
colà residenti, che intendessero iscriversi, non possono farlo
perché il termine è scaduto; la proposta è quindi quella di
lasciare lo sportello sempre aperto.
Altre difficoltà sono sorte in relazione alla macchinosità
di talune procedure e alla dislocazione degli uffici
consolari, spesso distanti per coloro che li devono
raggiungere. Intere famiglie si sono dovute mettere in moto e
percorrere anche migliaia di chilometri (si pensi a Paesi
vastissimi come il Brasile o l'Argentina), talvolta senza
neanche riuscire ad iscriversi per l'affollamento degli uffici
preposti. Non si dimentichi poi che l'avvento della telematica
e di INTERNET, ancora sconosciuti o poco utilizzati nel 1988,
potrebbero, oggi, semplificare le trasmissioni e le
comunicazioni.
Il testo proposto accoglie tutte queste osservazioni e le
traduce in una modifica all'articolo 6 della legge n. 470 del
1988.
Pertanto:
a) si sopprimono i termini di iscrizione,
lasciandoli sempre aperti;
b) si estende il potere-dovere di registrazione
anche alle rappresentanze consolari, in modo da aumentare il
numero di sportelli a disposizione;
c) si prevede la collaborazione dei patronati per
favorire l'iscrizione;
d) si prevede che l'iscrizione di più componenti
di una famiglia possa essere presentata da un solo componente,
capofamiglia o delegato;
e) si sopprime la previsione di trasmissione di
copie autentiche tra uffici, prevedendo trasmissioni anche
telematiche secondo criteri che ne assicurino l'autenticità e
la riservatezza;
f) si introduce l'autocertificazione in relazione
a documenti già in possesso dell'amministrazione; ovviamente
in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 445 del 2000, sulla semplificazione
amministrativa;
g) si introduce il principio di iscrizione "per
appuntamento", con l'obbligo per gli uffici di consentire ai
cittadini di disbrigare gli adempimenti a loro carico in un
solo giorno.