XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4059




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla avvenuta immigrazione.
            2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o rappresentanza consolare.
            3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano 1a residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio o rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
            4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno degli altri membri della famiglia.
            5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione tesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, e avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
            6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici o rappresentanze consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici o rappresentanze consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici o rappresentanze consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
            7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio o rappresentanza consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
            8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di provenienza. La trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 7 e al presente comma può essere effettuata anche per via telematica. In ogni caso gli uffici effettuano la trasmissione secondo criteri che ne garantiscono l'autenticità e la riservatezza.
            9. La richiesta agli uffici o rappresentanze consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio ai sensi del comma 6.
            10. Qualora la procedura di iscrizione comporti per i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione alle condizioni familiari, di salute, di lavoro ovvero alla distanza, può essere concordata con gli uffici, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico in un solo giorno".



Frontespizio Relazione