XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4059
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono
la loro residenza da un comune italiano all'estero devono
farne dichiarazione all'ufficio o rappresentanza consolare
della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni
dalla avvenuta immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero
alla data di entrata in vigore della presente legge devono
dichiarare la loro residenza al competente ufficio o
rappresentanza consolare.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che
cambiano 1a residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio o
rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la
nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In
presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo
Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal
capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno
degli altri membri della famiglia.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o
rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni
opportuna azione tesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
delle comunicazioni di cui all'articolo 5, e avvalendosi, per
quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche
autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione
dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle
rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono
registrate dagli uffici o rappresentanze consolari interessati
negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di
cui al presente articolo, gli uffici o rappresentanze
consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti
schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le
dichiarazioni, ma dei quali gli uffici o rappresentanze
consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro
possesso.
7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di
questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta
giorni dall'ufficio o rappresentanza consolare al Ministero
dell'interno per le registrazioni di competenza e per le
successive, immediate comunicazioni al comune italiano
competente.
8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa
all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di
provenienza. La trasmissione delle dichiarazioni di cui al
comma 7 e al presente comma può essere effettuata anche per
via telematica. In ogni caso gli uffici effettuano la
trasmissione secondo criteri che ne garantiscono l'autenticità
e la riservatezza.
9. La richiesta agli uffici o rappresentanze
consolari, da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere
accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle
dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici
consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio ai sensi del comma
6.
10. Qualora la procedura di iscrizione comporti per
i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione
alle condizioni familiari, di salute, di lavoro ovvero alla
distanza, può essere concordata con gli uffici, anche per via
telefonica o telematica, la fissazione di una data per la
completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici garantiscono
ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico in un
solo giorno".