XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4058
Onorevoli Colleghi! - In Italia, la caccia con il falco
è espressamente consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157, anche se la stessa legge non prevede specifiche
disposizioni che ne regolano lo svolgimento.
La possibilità di esercitare la caccia con il falco
dipende, infatti, al pari delle altre attività venatorie, dal
conseguimento della licenza di caccia, la cui concessione
prevede, come noto, il superamento di un esame di idoneità ed
abilità all'esercizio venatorio, ma niente che riguardi
espressamente l'esercizio di forme particolari di caccia come,
appunto, quella con il falco.
Una tale situazione appare almeno singolare, in quanto la
falconeria non è in nessun modo assimilabile ad altre forme di
prelievo venatorio esercitate attraverso l'uso di armi. Ciò,
sostanzialmente, per i seguenti motivi:
1) il falco e gli altri uccelli rapaci utilizzati per la
falconeria non hanno alcuna possibilità di recare danni a cose
o a persone e, pertanto, non possono, in nessun caso, essere
considerati alla stregua delle armi;
2) nella caccia con il falco si utilizzano specie di
uccelli rapaci che, anche in natura, si procurano il cibo
cacciando prede vive e, pertanto, la falconeria può essere
considerata come la riproduzione di un fatto naturale che
riguarda il predatore e la sua preda e che vede il falconiere
svolgere un ruolo quasi da spettatore;
3) il falconiere non si limita solo ad addestrare i
rapaci a cacciare insieme all'uomo, ma sviluppa diverse
attività, anche non tipicamente venatorie, il cui principale
fine è quello di vivere all'aperto a contatto e nel rispetto
della natura, tanto è vero che, in talune circostanze,
l'attività di falconeria non è neppure finalizzata alla
predazione, ma più semplicemente ad esercitare il rapace a
catturare il "logoro", uno strumento che lo stesso falconiere
usa come preda artificiale.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che subordinare
l'esercizio della caccia con il falco all'acquisizione della
generica licenza di caccia e, quindi, del relativo porto
d'anni, è da considerare poco giustificabile, se non assurdo.
A mero titolo di esempio si consideri, infatti, che una tale
disposizione preclude la possibilità dell'esercizio di una
attività del tutto pacifica, nonché rispettosa dell'ambiente,
quale è la caccia con il falco, a tutte le persone che, in
luogo dell'assolvimento degli obblighi militari, hanno
prestato servizio civile e che, per tale motivo, non possono
richiedere il porto d'armi.
A ciò si aggiunga che l'attività di falconeria è da
ritenere di particolare importanza ai fini della prevenzione
degli incidenti aerei causati da volatili che, non
infrequentemente, bloccano i motori di aerei determinando
conseguenze anche molto gravi o potenzialmente tali.
Tutto ciò considerato, con la presente proposta di legge
si intende, in primo luogo, affermare il principio che il
falco non è un'arma e che, di conseguenza, l'esercizio della
falconeria non può essere considerato alla stregua di una
attività per il cui svolgimento è necessario il porto
d'armi.
Nel rispetto di tale principio, la presente proposta di
legge interviene a modificare il testo della legge n. 157 del
1992, nel modo seguente:
1) sopprimendo al comma 11 dell'articolo 22 le
disposizioni che estendono anche alla caccia con il falco
l'obbligo del conseguimento della licenza di caccia prevista
per l'esercizio delle attività venatorie con il fucile e con
l'arco;
2) lasciando alle regioni il compito di regolamentare
l'esercizio della falconeria;
3) prevedendo il riconoscimento e la valorizzazione ai
fini di utilità pubblica dell'attività della falconeria e di
coloro che la esercitano, la cui presenza è prevista come
necessaria negli scali aeroportuali di maggiore transito.
Poiché in tutte le regioni italiane attualmente
interessate dall'esercizio della falconeria risultano essere
in vigore specifiche norme regionali in materia, riteniamo che
la presente proposta di legge possa essere considerata
sicuramente semplificativa e migliorativa del quadro normativo
vigente e, anche per questo motivo, se ne raccomanda la
sollecita approvazione.