XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4058




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 11, le parole: "e del falco" sono soppresse;

            b) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

        "11-bis. Le modalità di autorizzazione e di esercizio della caccia con il falco sono disciplinate, con proprie leggi, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
            11-ter. Ai fini della prevenzione degli incidenti aerei causati da piccoli volatili, negli scali aeroportuali è assicurata la presenza di un servizio permanente di falconeria, da affidare a soggetti autorizzati all'esercizio della caccia con il falco ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 11-bis".



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