XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4058
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: "e del falco" sono
soppresse;
b) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le modalità di autorizzazione e di
esercizio della caccia con il falco sono disciplinate, con
proprie leggi, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
11-ter. Ai fini della prevenzione degli incidenti
aerei causati da piccoli volatili, negli scali aeroportuali è
assicurata la presenza di un servizio permanente di
falconeria, da affidare a soggetti autorizzati all'esercizio
della caccia con il falco ai sensi delle leggi regionali di
cui al comma 11-bis".