XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4053




        Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è apportare le necessarie modifiche alla legge 16 dicembre 985, n. 752 (in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), al fine di adeguare la legislazione vigente alle mutate condizioni economico-produttive della tartuficoltura nazionale e alle nuove problematiche del settore.
        Il tartufo è il frutto sotterraneo di un fungo. Numerose sono le specie destinate al consumo. Tra di esse, quelle che hanno il maggiore interesse economico e gastronomico in Italia sono il tartufo bianco pregiato (Tuber Magnatum Pico)- il più pregiato - ed il tartufo nero (Tuber Melanosporum Pico). L'Italia è leader a livello mondiale sia nella produzione del tartufo bianco che del tartufo nero.
        La tartuficoltura rappresenta una importante attività economica sia a livello della produzione che a livello della trasformazione, distribuzione e commercializzazione, generando un consistente indotto economico ed alimentando un vasto mercato sia a livello nazionale che internazionale. Il ruolo di tale coltura, inoltre, è importante anche dal punto di vista socio-occupazionale (elevato numero di occupati coinvolti nella produzione e nelle fasi a valle della filiera) e per lo sviluppo rurale del territorio (ruolo strategico per la tutela ed il recupero delle aree forestali e marginali).
        Le istituzioni che si occupano di tartufo hanno la necessità di valorizzare il prodotto contestualmente con il territorio di produzione, incrementandone la conoscenza soprattutto all'esterno e coinvolgendo tutti i livelli della "filiera tartufo" ed i vari soggetti interessati, dai ricercatori i commercianti, fino ai ristoratori ed agli operatori turistici.
        I punti di debolezza della "filiera tartufo" sono rappresentati innanzitutto dalla aleatorietà della produzione, dato che la tartuficoltura è la risultante del delicato equilibrio tra le caratteristiche del suolo, le condizioni climatiche e le piante simbiotiche. Inoltre, la tartuficoltura si avvale di una tecnica agronomica piuttosto complessa per l'impianto e la gestione della tartufaia e di costose operazioni colturali che hanno lo scopo di conservare le proprietà del suolo e di migliorare le condizioni per lo sviluppo della micorriza del fungo che dovrà portare i frutti. Ciò limita la produzione sostenibile di tartufi, ovvero quella che può essere ottenuta senza aumentare eccessivamente il "carico" sulla tartufaia e depauperare, cosi, le proprietà chimico-fisiche del suolo, con conseguenze negative sia sulla produzione che sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio.
        Queste considerazioni valgono in particolar modo per il tartufo bianco pregiato - ad esempio della zona di Alba (Cuneo) - che non si riproduce attraverso la micorizzazione di piante autoctone, sicché l'unica garanzia per la sua produzione è legata proprio alla conservazione delle caratteristiche naturali del territorio di produzione.
        Tali difficoltà strutturali intrinseche - che portano ad una ridotta e frammentata offerta nazionale non in grado di soddisfare la crescente domanda interna, con un conseguente rialzo dei prezzi - sono rese ancor più gravi sia dalla crescente concorrenza del prodotto estero (Tuber oligospermum dal Nord Africa che viene mescolato alle partite di tartufo bianco e Tuber himalayense dalla Cina che ha un aspetto difficilmente distinguibile dal tartufo nero di Norcia) che dalla continua presenza sul mercato di specie di Tuber non comprese nell'elenco di quelle commercializzabili ai sensi della citata legge n. 752 del 1985 ed utilizzate per contraffare le specie pregiate di tartufi bianco e nero.
        Sulla base delle considerazioni esposte emerge la necessità di creare le condizioni per il futuro sviluppo del tartufo in Italia e per la tutela di una risorsa economica nazionale famosa in tutto il mondo. Risorsa che, avendo forti connotazioni di tipicità e di territorialità della produzione, può assumere un ruolo chiave nello sviluppo rurale regionale di alcune importanti realtà locali e nella difesa economico-ambientale e socio-occupazionale del territorio.
        La presente proposta di legge reca pertanto:

            a) l'introduzione di una certificazione obbligatoria, rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, che indichi le caratteristiche essenziali del prodotto (quantità, specie e varietà, pezzatura), gli aspetti qualitativi ed estetici, il rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza geografica della produzione (tracciabilità): in tale modo saranno promosse la trasparenza all'intera filiera e la piena visibilità di tutte le sue fasi e degli operatori coinvolti;

            b) la tutela della produzione nazionale e di quella certificata rispetto alle altre, attraverso forme di discriminazione nei confronti del prodotto che non viene commercializzato con il certificato di garanzia e tipicità, nonché la promozione di campagne informative dirette al consumatore al fine di diffondere tale certificazione e di spingere il consumatore ad esigere la garanzia di tipicità e qualità;

            c) l'istituzione di un registro su cui annotare la quantità annualmente prodotta e certificata in Italia al fine di monitorare la quantità, la qualità e la provenienza geografica della produzione nazionale;
            d) incentivi per la costituzione di associazioni di produttori di tartufi (data la scarsa diffusione dell'associazionismo agricolo in questo settore) e di consorzi per la difesa, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione del prodotto;

            e) incentivi all'attività di ricerca al fine di meglio conoscere le caratteristiche organolettiche dei vari tartufi identificate per aree geografiche di provenienza ed i relativi effetti in termini di qualità minima dei prodotti certificati;

            f) l'emanazione di linee-guida di carattere tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'ambiente, da diffondere ad opera dei servizi competenti per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori socio-economici locali;

            g) il riconoscimento del soggetto "cedente" come anello principale che lega il prodotto al territorio di produzione, in modo tale da garantire la visibilità alla prima fase della filiera, ovvero la produzione, rappresentata dalla figura del ricercatore di tartufo;

            h) la conferma che la raccolta di tartufi deve essere libera nei boschi e nei territori non coltivati, in modo da evitare ogni tipo di conflittualità tra ricercatori e proprietari dei terreni.




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