XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4053




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: "Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge le attività legate alla ricerca, alla coltivazione, alla raccolta e alla commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, denominata "filiera del tartufo", al fine di valorizzare tale importante attività economica, di promuovere il miglioramento della qualità, di adottare misure per assicurare la tracciabilità della produzione, di realizzare campagne informative presso il consumatore volte a difendere la tipicità delle produzioni nazionali rispetto a quelle estere, nonché di tutelare l'ambiente tartufigeno naturale, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge".


Art. 2.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, provvede, con proprio decreto, alla revisione dell'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985 è revisionato, prevedendo l'inclusione esclusivamente delle specie di tartufi autoctone, in particolare del Tuber magnatum Pico, denominato "tartufo bianco" e il divieto di commercializzazione di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel medesimo elenco.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, emana, con proprio decreto, apposite linee-guida di carattere tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'ambiente, da diffondere ad opera dei servizi competenti per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori socio-economici locali.


Art. 3.

        1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

        "La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono ad istituire un registro in cui è annotata annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa".


Art. 4.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

        "Le regioni possono prevedere agevolazioni e incentivi per la costituzione dei consorzi volontari ai sensi del primo comma".


Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

        "Sono esentati dalla prova d'esame i dottori agronomi e forestali e coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
        2. Alla lettera d) del nono comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".


Art. 6.

        1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dai seguenti:

        "I tartufi freschi o conservati, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e da impurità. Inoltre essi devono essere accompagnati obbligatoriamente da una apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato recante le caratteristiche essenziali del prodotto distinte per quantità, specie e varietà, e pezzatura, gli aspetti qualitativi ed estetici, il rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza geografica della produzione.
        Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti minimi di qualità per la commercializzazione dei tartufi e le norme tecniche per il rilascio della certificazione di cui al primo comma. A tale fine, lo stesso Ministro delle politiche agricole e forestali può adottare misure per incentivare l'attività di ricerca delle istituzioni citate, al fine di garantire una conoscenza accurata delle caratteristiche organolettiche dei tartufi identificati sulla base delle aree geografiche di provenienza nonché i relativi effetti in termini di qualità minima dei prodotti artificiali".


Art. 7.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

        "Quando l'etichetta di un prodotto reca la dicitura "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichetta stessa, con gli stessi carattere e dimensione tipografica, la specie del tartufo utilizzata, nonché il relativo nome latino. Nel medesimo prodotto deve comunque essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 10 per cento del peso totale del prodotto e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo un aroma di tartufo di sintesi, è vietato riportare sull'etichetta le diciture di cui al presente comma ed è altresì vietato l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. E', infine, vietato l'impiego di qualificazioni o di designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge".


Art. 8.

        1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione delle generalità del soggetto cedente.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul valore aggiunto relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non comporta per il cedente alcun obbligo contabile.
        3. I soggetti cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni nel cui territorio ha sede l'impresa la quantità di prodotto commercializzato, la data e il luogo di vendita, il nominativo del soggetto cedente e l'area di produzione del tartufo acquistato.
        4. Le informazioni comunicate alle regioni da parte del soggetto cessionario nella dichiarazione resa ai sensi del comma 3 devono altresì essere comunicate contestualmente da soggetto cedente alla regione nel cui territorio svolge la propria attività, al fine eventuali controlli incrociati da parte delle autorità competenti.
        5. I soggetti cessionari sono altresì obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e la data di commercializzazione.



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