XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4053
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre
1985, n. 752, è sostituito dal seguente: "Le regioni, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con propria legge le attività legate
alla ricerca, alla coltivazione, alla raccolta e alla
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati,
denominata "filiera del tartufo", al fine di valorizzare tale
importante attività economica, di promuovere il miglioramento
della qualità, di adottare misure per assicurare la
tracciabilità della produzione, di realizzare campagne
informative presso il consumatore volte a difendere la
tipicità delle produzioni nazionali rispetto a quelle estere,
nonché di tutelare l'ambiente tartufigeno naturale, nel
rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti
dalla presente legge".
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e
gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le
istituzioni universitarie specializzate in micologia,
provvede, con proprio decreto, alla revisione dell'elenco dei
tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo
2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e
successive modificazioni. L'elenco di cui al citato articolo
2, primo comma, della legge n. 752 del 1985 è revisionato,
prevedendo l'inclusione esclusivamente delle specie di tartufi
autoctone, in particolare del Tuber magnatum Pico,
denominato "tartufo bianco" e il divieto di
commercializzazione di qualsiasi altro tipo di tartufo non
incluso nel medesimo elenco.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e
gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le
istituzioni universitarie specializzate in micologia, emana,
con proprio decreto, apposite linee-guida di carattere
tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di
tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa
dell'ambiente, da diffondere ad opera dei servizi competenti
per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori
socio-economici locali.
Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre
1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
"La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni
non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, primo comma, provvedono ad istituire un
registro in cui è annotata annualmente la quantità di prodotto
commercializzato nell'anno e raccolto nella regione
stessa".
Art. 4.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:
"Le regioni possono prevedere agevolazioni e incentivi per
la costituzione dei consorzi volontari ai sensi del primo
comma".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
"Sono esentati dalla prova d'esame i dottori agronomi e
forestali e coloro che sono già muniti del tesserino alla data
di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Alla lettera d) del nono comma dell'articolo 5
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "salve
diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali"
sono sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni
regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,
primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".
Art. 6.
1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre
1985, n. 752, è sostituito dai seguenti:
"I tartufi freschi o conservati, per essere posti in
vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e
varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e da
impurità. Inoltre essi devono essere accompagnati
obbligatoriamente da una apposita certificazione rilasciata
dal Corpo forestale dello Stato recante le caratteristiche
essenziali del prodotto distinte per quantità, specie e
varietà, e pezzatura, gli aspetti qualitativi ed estetici, il
rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza
geografica della produzione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e
gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le
istituzioni universitarie specializzate in micologia,
stabilisce, con proprio decreto, i requisiti minimi di qualità
per la commercializzazione dei tartufi e le norme tecniche per
il rilascio della certificazione di cui al primo comma. A tale
fine, lo stesso Ministro delle politiche agricole e forestali
può adottare misure per incentivare l'attività di ricerca
delle istituzioni citate, al fine di garantire una conoscenza
accurata delle caratteristiche organolettiche dei tartufi
identificati sulla base delle aree geografiche di provenienza
nonché i relativi effetti in termini di qualità minima dei
prodotti artificiali".
Art. 7.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:
"Quando l'etichetta di un prodotto reca la dicitura
"tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura
che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve
essere chiaramente specificata nella etichetta stessa, con gli
stessi carattere e dimensione tipografica, la specie del
tartufo utilizzata, nonché il relativo nome latino. Nel
medesimo prodotto deve comunque essere presente una
percentuale minima di tartufo pari al 10 per cento del peso
totale del prodotto e tale percentuale deve essere riportata
sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto
alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente
solo un aroma di tartufo di sintesi, è vietato riportare
sull'etichetta le diciture di cui al presente comma ed è
altresì vietato l'uso di immagini ingannevoli che richiamano
la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del
prodotto. E', infine, vietato l'impiego di qualificazioni o di
designazioni diverse da quelle previste dalla presente
legge".
Art. 8.
1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono
acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od
occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere
autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione
delle generalità del soggetto cedente.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare
all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi
dell'imposta sul valore aggiunto relativi alle autofatture
emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non
comporta per il cedente alcun obbligo contabile.
3. I soggetti cessionari sono obbligati a comunicare
annualmente alle regioni nel cui territorio ha sede l'impresa
la quantità di prodotto commercializzato, la data e il luogo
di vendita, il nominativo del soggetto cedente e l'area di
produzione del tartufo acquistato.
4. Le informazioni comunicate alle regioni da parte del
soggetto cessionario nella dichiarazione resa ai sensi del
comma 3 devono altresì essere comunicate contestualmente da
soggetto cedente alla regione nel cui territorio svolge la
propria attività, al fine eventuali controlli incrociati da
parte delle autorità competenti.
5. I soggetti cessionari sono altresì obbligati a
certificare al momento della vendita la provenienza del
prodotto, la data di raccolta e la data di
commercializzazione.