XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4052
Onorevoli Colleghi! - La nuova disciplina sui
collaboratori di giustizia ha introdotto una serie di
disposizioni scaturite dalla esperienza dei primi sei anni di
applicazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82.
Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo nel
1997, è stato definitivamente approvato solo nel febbraio 2001
(legge n. 45 del 2001), a seguito di una disamina assai
approfondita delle questioni nelle competenti commissioni.
Una delle questioni di maggiore rilievo, tra le più
controverse, fu quella relativa alle misure di contenimento
delle cosiddette "dichiarazioni a rate". L'articolo
16-quater del citato decreto-legge n. 8 del 1991,
introdotto dalla legge n. 45 del 2001, introdusse, infatti,
una disposizione in base alla quale le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia dovessero essere racchiuse in un
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da
rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di
centottanta giorni dalla data della manifestazione della
volontà di collaborare.
Dalla inosservanza del termine discende, ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo 16-quater, la sanzione
processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre
alla inapplicabilità dei benefìci penali e penitenziari
previsti dagli articoli 16-quinquies e
16-nonies.
Il principio, in astratto pienamente condivisibile, ha
trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla
particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni,
e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro
che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella
fase di avvio della collaborazione medesima.
Ne è conseguito che il termine di centottanta giorni sia
diventato un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni
più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per
la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile.
Appare, quindi, assolutamente necessario e urgente un
correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese
oltre il termine non per una maliziosa strategia del ritardo o
del ricatto, ma per la genuina impossibilità di corrispondere
all'obbligo di rispettarlo.
L'esigenza rappresentata da ultimo dalla procura della
Repubblica di Palermo ha trovato immediato riscontro nelle
dichiarazioni del Ministro dell'interno, rese dinanzi alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata mafiosa o criminale nella seduta del
17 ottobre 2002, che ha condiviso l'esigenza, pur limitandola
ad un termine ulteriormente concedibile nel complesso non
superiore a centottanta giorni in casi del tutto
eccezionali.
In proposito si potrebbe configurare un sistema nel quale
la richiesta di assegnazione di un termine ulteriore da parte
del procuratore della Repubblica sia soggetta alla verifica
del giudice per le indagini preliminari che sarebbe chiamato a
valutare la sussistenza di comprovate e documentate
esigenze.
Il giudice potrebbe essere adito anche più volte, fermo
restando che il termine concesso dovrebbe essere commisurato
alle esigenze rappresentate, e che comunque non potrebbe
essere superato il limite massimo di ulteriori centottanta
giorni di proroga.
Tra tali esigenze si potrebbe enunciare non solo la
complessità della collaborazione, ma anche il legittimo
impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o
ad assistere alle dichiarazioni, che troverebbe nella
disciplina ordinaria del processo penale un coerente
riferimento e che, in caso di concomitanti impegni processuali
o ragioni di salute, risulterebbe agevolmente
documentabile.
La citata Commissione parlamentare di inchiesta, nella
seduta del 27 novembre 2002, ha deliberato all'unanimità su un
documento contenente le suddette linee di indirizzo,
rigorosamente tradotte nella presente proposta di legge.
La mancata adozione di un provvedimento legislativo, così
autorevolmente auspicato e annunciato, ha nuociuto alle
collaborazioni in corso in tale data, per cui si impone
l'introduzione di una norma transitoria che recuperi la
possibilità di far proseguire tali collaborazioni ed eviti che
per le stesse si producano gli effetti sanzionatori previsti
dalla legge, ovviamente concedendo la medesima fruibilità dei
termini previsti dalla presente proposta di legge.
E' auspicabile che la stessa convergenza maturata in seno
alla citata Commissione parlamentare di inchiesta si ritrovi
in Parlamento e che tali disposizioni, così autorevolmente
invocate, possano operare efficacemente e tempestivamente nel
nostro ordinamento.