XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4052




        Onorevoli Colleghi! - La nuova disciplina sui collaboratori di giustizia ha introdotto una serie di disposizioni scaturite dalla esperienza dei primi sei anni di applicazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
        Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo nel 1997, è stato definitivamente approvato solo nel febbraio 2001 (legge n. 45 del 2001), a seguito di una disamina assai approfondita delle questioni nelle competenti commissioni.
        Una delle questioni di maggiore rilievo, tra le più controverse, fu quella relativa alle misure di contenimento delle cosiddette "dichiarazioni a rate". L'articolo 16-quater del citato decreto-legge n. 8 del 1991, introdotto dalla legge n. 45 del 2001, introdusse, infatti, una disposizione in base alla quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dovessero essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di centottanta giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare.
        Dalla inosservanza del termine discende, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 16-quater, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefìci penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-quinquies e 16-nonies.
        Il principio, in astratto pienamente condivisibile, ha trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima.
        Ne è conseguito che il termine di centottanta giorni sia diventato un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile.
        Appare, quindi, assolutamente necessario e urgente un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il termine non per una maliziosa strategia del ritardo o del ricatto, ma per la genuina impossibilità di corrispondere all'obbligo di rispettarlo.
        L'esigenza rappresentata da ultimo dalla procura della Repubblica di Palermo ha trovato immediato riscontro nelle dichiarazioni del Ministro dell'interno, rese dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o criminale nella seduta del 17 ottobre 2002, che ha condiviso l'esigenza, pur limitandola ad un termine ulteriormente concedibile nel complesso non superiore a centottanta giorni in casi del tutto eccezionali.
        In proposito si potrebbe configurare un sistema nel quale la richiesta di assegnazione di un termine ulteriore da parte del procuratore della Repubblica sia soggetta alla verifica del giudice per le indagini preliminari che sarebbe chiamato a valutare la sussistenza di comprovate e documentate esigenze.
        Il giudice potrebbe essere adito anche più volte, fermo restando che il termine concesso dovrebbe essere commisurato alle esigenze rappresentate, e che comunque non potrebbe essere superato il limite massimo di ulteriori centottanta giorni di proroga.
        Tra tali esigenze si potrebbe enunciare non solo la complessità della collaborazione, ma anche il legittimo impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o ad assistere alle dichiarazioni, che troverebbe nella disciplina ordinaria del processo penale un coerente riferimento e che, in caso di concomitanti impegni processuali o ragioni di salute, risulterebbe agevolmente documentabile.
        La citata Commissione parlamentare di inchiesta, nella seduta del 27 novembre 2002, ha deliberato all'unanimità su un documento contenente le suddette linee di indirizzo, rigorosamente tradotte nella presente proposta di legge.
        La mancata adozione di un provvedimento legislativo, così autorevolmente auspicato e annunciato, ha nuociuto alle collaborazioni in corso in tale data, per cui si impone l'introduzione di una norma transitoria che recuperi la possibilità di far proseguire tali collaborazioni ed eviti che per le stesse si producano gli effetti sanzionatori previsti dalla legge, ovviamente concedendo la medesima fruibilità dei termini previsti dalla presente proposta di legge.
        E' auspicabile che la stessa convergenza maturata in seno alla citata Commissione parlamentare di inchiesta si ritrovi in Parlamento e che tali disposizioni, così autorevolmente invocate, possano operare efficacemente e tempestivamente nel nostro ordinamento.




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