XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4052
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo l6-quater del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il
seguente:
"1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti
particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei
contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto
delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità
giudiziarie interessate o per la pendenza di processi nei
quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino
nel termine concesso dalla legge legittimi impedimenti del
collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo
difensore ad assistervi, sempre che non possa essere
sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al
giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di
cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla
durata dell'impedimento e, comunque, non superiore a
centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di
decadenza, entro il termine suddetto e contiene, a pena di
inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su
cui si fonda. Alla richiesta è allegata la eventuale
documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga
inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere
ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine
complessivamente concesso non può comunque superare i
centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari
autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro
sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo
immediatamente al procuratore della Repubblica. Le
dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima
che il giudice per le indagini preliminari decida sulla
richiesta del procuratore della Repubblica, sono utilizzabili
se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga
successivamente intervenuta".
Art. 2.
1. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo
16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, introdotto dall'articolo 1 della presente legge si
applicano alle collaborazioni per le quali il termine di
centottanta giorni previsto dal comma 1 del medesimo articolo
16-quater non è scaduto alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché alle collaborazioni per le quali
il termine è scaduto successivamente al 27 novembre 2002.
2. Nel caso di cui al comma 1 la richiesta è presentata
dal procuratore della Repubblica, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.