XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4052




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo l6-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di processi nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge legittimi impedimenti del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi, sempre che non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine suddetto e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata la eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica, sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta".


Art. 2.

        1. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 1 della presente legge si applicano alle collaborazioni per le quali il termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16-quater non è scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle collaborazioni per le quali il termine è scaduto successivamente al 27 novembre 2002.
        2. Nel caso di cui al comma 1 la richiesta è presentata dal procuratore della Repubblica, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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