XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4050




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende definire i princìpi generali nella materia dell'intervento pubblico a sostegno dello spettacolo dal vivo alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        Non pare che possa essere messo in discussione, in primo luogo, che la promozione e il sostegno dello spettacolo dal vivo presuppongono che questo assuma la consistenza dell'espressione artistica, e che quindi siano una ipotesi specifica della promozione delle attività culturali, materia oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        Peraltro, la definizione dei princìpi generali, che, anche nel mutato assetto costituzionale, continua a spettare allo Stato, non può non ricomprendere la ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni, province e comuni sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, essendo evidente la connessione che intercorre tra princìpi generali e livello di allocazione delle funzioni amministrative.
        Ciò detto, il principio ispiratore della presente proposta di legge è la riaffermazione della necessità di un forte investimento di risorse pubbliche nel settore dello spettacolo dal vivo. L'intervento pubblico certamente non può sostituirsi al mercato; ma è altrettanto vero che il mercato, lasciato a se stesso, non è in grado di assicurare l'attuazione del pluralismo delle iniziative culturali e, più in generale, il principio della libertà dell'arte e quindi della cultura sancito dall'articolo 33 della Costituzione. E ciò è tanto più vero nel nostro Paese, in cui a differenza di altri, per una serie di ragioni che non è qui il caso di ricordare, è mancato e manca un intervento promozionale delle imprese nel settore dell'arte e della cultura.
        L'intervento pubblico, peraltro, deve essere indirizzato non solo per favorire l'eccellenza e la qualità artistiche, ma anche per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono a una parte significativa dei cittadini l'accesso alle iniziative nel campo dello spettacolo dal vivo. Sotto questo profilo, la presente proposta di legge introduce elementi di discontinuità rispetto agli attuali meccanismi di attribuzione delle risorse pubbliche, in quanto non soltanto fissa in astratto l'obiettivo di garantire condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso agli spettacoli dal vivo delle categorie a basso reddito e di incentivare le iniziative nelle aree sfavorite sotto il profilo dell'offerta, ma delinea in concreto gli strumenti operativi per realizzare tali obiettivi, prevedendo ad esempio, che requisito per essere ammessi ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge n. 163 del 1980, è l'impegno a realizzare un numero minimo di spettacoli all'interno di istituzioni scolastiche o a prezzo ridotto, che verrà determinato dalle regioni sulla base delle condizioni sociali e di offerta culturale esistenti all'interno dei loro territori, e prevedendo altresì la possibilità che le regioni stesse fissino dei requisiti di ammissione ai contributi per i soggetti che operino o si impegnino a operare nelle aree prive o carenti di iniziative.
        La presente proposta di legge, inoltre, mira a individuare gli strumenti giuridici volti ad assicurare l'esigenza, da tutti avvertita, che l'intervento pubblico sia veramente strumento di promozione e di sostegno della cultura, di affermazione di una politica culturale volta a favorire la produzione e la diffusione dello spettacolo nel Paese, e quindi di salvaguardia del principio della libertà dell'arte sancito dall'articolo 33 della Costituzione, nonché a evitare il rischio che si privilegi questa o quella iniziativa a seconda del contenuto della stessa o, peggio, della corrente culturale di ispirazione.
        A tale fine, si è ritenuto di attribuire a un organo a composizione mista, la cui componente predominante sia tecnica e non politica (dei cinque membri, quattro sono designati dei presidenti delle camere, di intesa tra loro, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani tra soggetti di altissima qualificazione professionale e con specifica esperienza almeno ventennale), il compito di decidere l'ammissione ai contributi del FUS e di determinarne la misura.
        Al contempo, è previsto che l'istruttoria delle domande di ammissione ai contributi sia svolta da organi consultivi a prevalente composizione tecnica.
        In sede di elaborazione della presente proposta di legge, i nodi gordiani da sciogliere erano indiscutibilmente quello della ripartizione e della gestione del FUS e della ridefinizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'attribuzione dei contributi.
        Alla luce del mutato assetto istituzionale, era sicuramente improponibile il mantenimento in capo allo Stato della funzione di attribuzione dei contributi del FUS in via esclusiva; l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, precludeva altresì allo Stato la possibilità di ridefinire, in via generale e astratta, e quindi con fonte regolamentare, i criteri per l'attribuzione dei contributi del FUS.
        Tre vie erano percorribili la distribuzione della quota del FUS destinata al settore dello spettacolo dal vivo tra le regioni, riservando una quota allo Stato per interventi di carattere sussidiario e perequativo; la distinzione tra spettacoli di interesse nazionale e spettacoli di interesse regionale-locale, e la conseguente attribuzione allo Stato del compito di promuovere i primi e alle regioni di promuovere i secondi; la costituzione di un centro decisionale comune.
        La prima soluzione avrebbe generato il rischio concreto di una diffusa conflittualità tra le regioni allo scopo di vedersi attribuire una somma che, in media, non avrebbe potuto essere superiore a 8 milioni di euro, di perpetuare le vigenti sperequazioni nell'offerta culturale, e, soprattutto, avrebbe determinato, di fatto, l'impossibilità di perseguire una politica culturale unitaria di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, giacché essa implicava l'attribuzione alle regioni di definire in via regolamentare i criteri di ammissione ai contributi.
        La seconda soluzione avrebbe generato il problema di definire la rilevanza nazionale o meramente locale dello spettacolo; problema pressoché irrisolvibile, alla luce della naturale vocazione universale della cultura. E comunque, pur volendo prescindere da tali difficoltà, avrebbe mortificato il ruolo delle regioni, che si sarebbero viste private del compito, indubbiamente a loro spettante in quanto componenti essenziali della Repubblica, di concorrere a definire la politica di sostegno dello spettacolo dal vivo, e relegate al ruolo di dispensatrici di sovvenzioni di spettacoli di secondaria importanza.
        La costituzione di un centro decisionale comune, al contrario, afferma bensì il principio dell'unità culturale della nazionale, sancendo però al contempo che all'elaborazione e all'attuazione di tale principio concorrono tutti i soggetti che compongono la Repubblica, in modo che di esso sia parte integrante il rispetto delle specifiche tradizioni locali.
        Il ruolo delle regioni e degli enti locali non viene pertanto compresso, ma piuttosto esaltato: essi, sulla base della presente proposta di legge, concorrono, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, alla definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'attribuzione dei contributi; istituiscono, su un piano paritario rispetto allo Stato, le domande di ammissione ai contributi; designano la maggioranza dei componenti della citata Commissione unificata chiamata a ripartire la quota del FUS destinata allo spettacolo dal vivo tra i singoli settori e i diversi soggetti dei vari settori e ad assegnare i singoli contributi; sono attributari di numerosi e significativi compiti; hanno, insomma, tutti gli strumenti per essere protagonisti, in via paritaria, della politica di sostegno dello spettacolo e per adeguare i princìpi generali posti dalla presente proposta di legge alle loro specifiche condizioni ed esigenze.




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