XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4050
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Lo spettacolo dal vivo rientra nelle attività culturali
di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 148 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come
libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale
del patrimonio culturale e artistico della nazione, strumento
fondamentale della diffusione e della conoscenza della cultura
e dell'arte italiane in Europa e all'estero, della
individuazione del patrimonio culturale comune europeo e
dell'integrazione culturale europea nel rispetto delle
diversità nazionali e regionali, nonché della conoscenza e
dell'integrazione multietnica delle diverse culture presenti
sul territorio nazionale.
3. La Repubblica, in conformità all'articolo 33 della
Costituzione, promuove lo sviluppo, la produzione, la
diffusione e la conoscenza dello spettacolo dal vivo nelle
diverse tradizioni ed esperienze, con una particolare
attenzione alla contemporaneità, alle attività di
sperimentazione e di ricerca e alle produzioni giovanili e
indipendenti; promuove e tutela la salvaguardia delle
tradizioni locali dello spettacolo dal vivo, riconosce il
ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita
culturale e sociale dei cittadini, e assicura, anche
attraverso azioni positive, le pari opportunità nell'accesso
alla fruizione dello spettacolo dal vivo dei cittadini a basso
reddito, dei giovani e nelle aree svantaggiate.
4. La Repubblica promuove altresì la formazione
professionale qualificata nel settore dello spettacolo dal
vivo e l'educazione ai diversi linguaggi artistici nelle
scuole di ogni ordine e grado.
5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività
culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel
luogo stesso dell'esibizione:
a) il teatro;
b) la musica;
c) la danza;
d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi
comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse
forme dello spettacolo popolare.
Art. 2.
(Interventi pubblici).
1. Al fine dell'attuazione dei princìpi di cui ai commi 2,
3 e 4 dell'articolo 1, la Repubblica predispone i seguenti
interventi:
a) sostiene e incentiva le iniziative di
spettacolo dal vivo conformi alle finalità di cui all'articolo
9;
b) assicura la conservazione del patrimonio
storico dello spettacolo dal vivo;
c) sostiene gli enti e le associazioni che
svolgono attività di formazione qualificata e di promozione
allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori
dello spettacolo dal vivo;
d) promuove e sostiene festival e rassegne
regionali, nazionali e internazionali sullo spettacolo dal
vivo;
e) promuove accordi per la diffusione della
produzione italiana dello spettacolo dal vivo all'estero, per
la diffusione in Italia delle produzioni dei Paesi membri
dell'Unione europea e delle aree geografiche culturali di
maggiore provenienza di flussi migratori, nonché per la
coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, con
particolare riguardo ai Paesi membri dell'Unione europea e ai
Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore
provenienza di flussi migratori;
f) sottoscrive, anche con finanziamenti
finalizzati, accordi con le emittenti nazionali e locali per
destinare adeguati spazi di programmazione delle produzioni di
spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione
privilegiata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo
dal vivo;
g) si adopera affinché sull'intero territorio
nazionale vengano assicurati spazi adeguati per le diverse
attività dello spettacolo dal vivo, incentivando, in
particolare, il recupero di spazi di uso pubblico, destinati
alla produzione e alla rappresentazione dello spettacolo dal
vivo;
h) si adopera affinché siano garantite condizioni
tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso delle categorie a
basso reddito e degli studenti a manifestazioni culturali
organizzate da soggetti pubblici o beneficiari di contributi
pubblici.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. In base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della
Costituzione, lo Stato:
a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
acquisito il parere degli organi consultivi di cui
all'articolo 8 della presente legge, e nel rispetto dei
princìpi generali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1,
gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal
vivo;
b) promuove e incentiva la diffusione della
produzione e dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e
all'estero;
c) promuove accordi per la coproduzione di
spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i
Paesi membri dell'Unione europea, fornendo eventualmente un
apposito sostegno finanziario;
d) procede alla costituzione dell'Archivio
nazionale per lo spettacolo dal vivo;
e) promuove, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di
infrastrutture idonee alle rappresentazione delle diverse
forme di spettacolo dal vivo;
f) sottoscrive, anche con finanziamenti
finalizzati, protocolli di intesa con le reti radiotelevisive
nazionali, per destinare alle produzioni italiane ed europee
di spettacolo dal vivo spazi di programmazione e per riservare
spazi di informazione specializzata sullo spettacolo dal vivo,
e, in particolare, si adopera affinché un'adeguata presenza e
collocazione di tali spazi sia prevista nel contratto di
servizio con la concessionaria radiotelevisiva pubblica;
g) partecipa, nelle competenti sedi istituzionali
dell'Unione europea, alla programmazione e alla definizione
delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione
dello spettacolo dal vivo, adoperandosi affinché in tali sedi
siano adeguatamente valorizzate le tradizioni culturali
nazionali e locali;
h) promuove, incentiva e sostiene, anche con
interventi straordinari, la diffusione dello spettacolo dal
vivo nelle aree e nelle località che ne risultano prive e
nelle aree disagiate, al fine di garantire l'equilibrio
dell'offerta culturale e della distribuzione sul territorio
nazionale;
i) definisce, con regolamento adottato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e di intesa con la Conferenza unificata, i criteri
didattici della formazione qualificata degli artisti, dei
tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello
spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nell'ambito
lavorativo.
2. I compiti assegnati allo Stato ai sensi del comma 1
sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali
sulla base di una programmazione triennale, predisposta, per
quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera h)
del comma 1, tenendo conto dei singoli programmi triennali
redatti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a).
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali
istituisce, nell'ambito della Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero, con proprio decreto da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, un servizio per il monitoraggio e la vigilanza
sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al
settore dello spettacolo dal vivo. Con lo stesso decreto sono
stabiliti l'organico da attribuire al servizio e le modalità
del rapporto con le regioni per la realizzazione delle
attività di monitoraggio e di vigilanza.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni, in conformità ai principi generali sanciti
dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e dall'articolo 2, nonché
agli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal
vivo definiti ai sensi della lettera a) del comma 1
dell'articolo 3:
a) elaborano, dopo avere acquisito e istruito le
domande di ammissione ai contributi in favore dello spettacolo
dal vivo nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS),
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive
modificazioni, a esse presentate ai sensi dell'articolo 10
della presente legge, e in concorso con le province e con i
comuni del proprio territorio, un programma regionale degli
interventi di promozione, di valorizzazione e di sostegno
dello spettacolo dal vivo avente durata triennale, avendo cura
di favorire un'equilibrata presenza delle attività dello
spettacolo dal vivo sul territorio regionale, la promozione
delle tradizioni locali, la ricerca, la sperimentazione e le
produzioni di giovani artisti e autori, il recupero, la
ristrutturazione e il restauro degli spazi, delle strutture e
degli immobili da destinare allo spettacolo dal vivo;
b) formulano proposte allo Stato ai fini
dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera h);
c) favoriscono la fruizione dello spettacolo dal
vivo da parte delle categorie a basso reddito, attraverso
accordi, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le
istituzioni teatrali, musicali e di danza operanti sul proprio
territorio;
d) promuovono la formazione degli artisti, dei
tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;
e) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per
lo spettacolo dal vivo, in cui affluiscono le risorse del
Fondo unico per lo spettacolo attribuite ai sensi
dell'articolo 6. Esse concorrono altresì, con proprie risorse,
alla formazione di appositi fondi di bilancio, per una quota
pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante
dalla programmazione regionale degli interventi dello
spettacolo dal vivo;
f) verificano annualmente, in concorso con il
Ministero per i beni e le attività culturali, il corretto
utilizzo dei contributi assegnati ai soggetti operanti sul
proprio territorio nonché il perseguimento degli obiettivi e
la realizzazione dei risultati dei progetti finanziati sul
proprio territorio;
g) partecipano, secondo modalità stabilite con
proprie leggi alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;
h) promuovono e stipulano protocolli d'intesa,
anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti
radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di
informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni
dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio
territorio;
i) predispongono progetti da presentare ai
competenti organi dell'Unione europea.
Art. 5.
(Compiti delle province e dei comuni).
1. Le province e i comuni:
a) partecipano alla programmazione regionale degli
interventi per lo spettacolo dal vivo;
b) partecipano, anche in forma associata, alla
costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello
spettacolo dal vivo;
c) propongono e realizzano, in concorso con le
regioni, i progetti per il recupero, la ristrutturazione e la
riconversione di spazi pubblici, di strutture, di immobili e
di beni demaniali da destinare allo spettacolo dal vivo;
d) sostengono e incentivano, anche in forma
associata, secondo modalità determinate dagli appositi
regolamenti regionali e attraverso la concessione in locazione
a prezzi agevolati o in comodato di immobili di proprietà
provinciale e comunale, compagnie, associazioni e cooperative
di spettacolo che non beneficiano di contributi erogati a
valere sul FUS, e che svolgano attività ritenute meritevoli di
sostegno nel campo dello spettacolo dal vivo.
Capo II
INTERVENTI PUBBLICI PER
LO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 6.
(Fondo unico per lo spettacolo).
1. Lo Stato provvede, in sede di legge finanziaria, ad
incrementare gli stanziamenti per il FUS in misura almeno pari
al 5 per cento della dotazione prevista dal Fondo stesso e
comunque in percentuale non inferiore al tasso di inflazione
programmata.
2. Gli stanziamenti necessari all'incremento del FUS
previsto al comma 1 sono reperiti negli introiti derivati allo
Stato dal lotto e dalle lotterie.
3. La Commissione di cui all'articolo 7 trasmette, tramite
il Ministro per i beni e le attività culturali, ogni anno una
relazione annuale sull'utilizzazione del FUS e sull'andamento
complessivo dello spettacolo dal vivo alle competenti
Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica. Alla relazione viene data
pubblicità anche mediante pubblicazione nei siti web del
Ministero per i beni e le attività culturali e delle regioni.
La relazione è integrata da un allegato contenente i dati dei
singoli contributi pubblici dei quali hanno beneficiato
soggetti privati, con l'indicazione sintetica dell'iniziativa,
dell'attività e delle disposizioni di legge o di regolamento
in base alle quali è stato attribuito il contributo. Le
Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sulla
relazione.
4. L'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è
abrogato.
Art. 7.
(Commissione unificata per
lo spettacolo dal vivo).
1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, la Commissione unificata per lo spettacolo
dal vivo, di seguito denominata "Commissione", composta dal
Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede,
e da quattro membri, designati, rispettivamente, uno dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, uno dalla
Conferenza unificata, uno dall'associazione nazionale dei
comuni italiani e uno dall'Unione delle province d'Italia tra
soggetti di altissima qualificazione professionale con
comprovabile e specifica esperienza almeno ventennale.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può
delegare a presiedere la Commissione permanentemente o per
singole sedute il direttore della direzione generale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e la attività
culturali.
3. I membri designati della Commissione restano in carica
per tre anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Art. 8.
(Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività
culturali e delle regioni).
1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo,
di seguito denominato "Consiglio". Del Consiglio fanno parte
il Ministro per i beni e le attività culturali, che lo
presiede, il direttore della Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività
culturali, e quattro gruppi di esperti di elevata
qualificazione professionale per ciascuno dei seguenti settori
dello spettacolo dal vivo: teatro; danza; musica; attività
circensi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e
spettacolo popolare. Gli esperti sono scelti tra le
professionalità indicate dalle associazioni di categoria e dai
sindacati di settore maggiormente rappresentativi a livello
nazionale. Almeno uno degli esperti di ciascun gruppo deve
essere professionalmente qualificato nelle attività di
pianificazione economico-finanziaria degli interventi
pubblici, nelle attività culturali e nell'analisi dei
risultati degli interventi.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono assunti con
contratto di consulenza di durata triennale, rinnovabile una
sola volta, dal Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Il Consiglio esprime pareri sulla ripartizione delle
quote del FUS destinate allo spettacolo dal vivo tra i settori
di cui al comma 1 e sull'esame di questioni di rilievo
generale interessanti lo spettacolo; coadiuva il Ministro per
i beni e le attività culturali nello svolgimento dei compiti
assegnati allo Stato ai sensi dell'articolo 3; effettua una
valutazione consuntiva dei progetti che hanno usufruito dei
contributi del FUS.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali designa,
tra i componenti di ciascun gruppo di esperti di cui al comma
1, un comitato tecnico-scientifico composto da tre membri, tra
cui necessariamente l'esperto di cui al medesimo comma 1,
ultimo periodo. I comitati svolgono l'attività istruttoria
demandata al Ministero per i beni e le attività culturali in
ordine alle domande di ammissione ai contributi nei settori di
rispettiva competenza ed esprimono, in particolare, pareri
sulla valutazione quantitativa e qualitativa delle iniziative
sulla base dei criteri adottati dalla Commissione unificata ai
sensi del comma 1 dell'articolo 11.
5. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i
beni e le attività culturali determina i requisiti di
qualificazione professionale dei componenti del Consiglio e
dei comitati tecnico-scientifici, di cui al comma 4, le cause
di incompatibilità, le modalità di funzionamento dell'organo,
assicurando comunque la pubblicità delle riunioni del
Consiglio stesso e dei comitati tecnico-scientifici nonché la
possibilità per qualsiasi soggetto di proporre opposizione
motivata alle decisioni del Consiglio e dei comitati, con
conseguente obbligo di deliberazione entro quindici giorni dal
ricevimento dell'opposizione.
6. Le regioni possono istituire commissioni consultive
regionali per lo spettacolo che coadiuvano le regioni stesse
nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, svolgono
l'attività istruttoria demandata alle regioni in ordine alle
domande di ammissione ai contributi ed esprimono pareri sulla
valutazione quantitativa e qualitativa delle iniziative sulla
base dei criteri adottati dalla Commissione unificata ai sensi
del comma 1 dell'articolo 11. Nella istituzione e
nell'organizzazione dei lavori delle commissioni, le regioni
osservano i seguenti princìpi generali:
a) scelta dei componenti fra soggetti di elevata
qualificazione professionale;
b) assenza in capo ai componenti di situazioni di
conflitto di interesse generate da altre funzioni o ruoli per
conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello
spettacolo dal vivo;
c) pubblicità delle riunioni;
d) possibilità per qualsiasi soggetto di
presentare opposizione motivata alle decisioni assunte, con
obbligo di riesaminare le determinazioni e di ripronunciarsi
sulle stesse entro quindici giorni dalla data di ricevimento
dell'opposizione;
e) possibilità che l'attività istruttoria delle
domande di ammissione ai contributi del FUS sia svolta da
appositi comitati tecnico-scientifici istituiti in seno alle
commissioni in analogia a quanto disposto dal comma 4.
Art. 9.
(Finalità dei contributi del FUS).
1. I contributi del FUS allo spettacolo dal vivo sono
erogati al fine di:
a) favorire l'eccellenza artistica;
b) valorizzare i linguaggi artistici;
c) promuovere la salvaguardia delle tradizioni
locali dello spettacolo dal vivo;
d) promuovere nella produzione la qualità,
l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove
tecniche e di nuovi stili;
e) ampliare le potenzialità del mercato, anche
promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non
destinati ad attività di spettacolo e l'utilizzazione di siti
storici e di aree archeologiche per lo sviluppo del turismo
culturale;
f) promuovere giovani artisti e autori;
g) agevolare la committenza di nuove opere e la
valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed
europeo;
h) promuovere la conservazione, il recupero e la
valorizzazione del repertorio classico;
i) incentivare forme di creazione
interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi
espressivi;
l) sostenere la formazione e tutelare le
professionalità in campo artistico, tecnico e
organizzativo;
m) incentivare la distribuzione e la diffusione
dello spettacolo dal vivo, in particolare attraverso il
sostegno di progetti di autoproduzione consortile, di
associazioni fra diversi soggetti culturali sul territorio
nazionale e di coproduzioni tra due o più regioni;
n) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal
vivo, con particolare riguardo, anche nell'ambito delle
attività didattiche scolastiche, alle nuove generazioni e alle
categorie sociali più disagiate;
o) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo
il radicamento di iniziative e l'avvicendarsi di compagnie
dallo spettacolo dal vivo nelle aree meno servite;
p) sostenere la proiezione internazionale delle
attività di spettacolo dal vivo italiane, in particolare in
ambito italiano ed europeo, mediante iniziative di
coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati
organismi esteri;
q) promuovere e sostenere le iniziative di
spettacolo espressione delle aree culturali di maggiore
provenienza dei flussi migratori.
Art. 10.
(Requisiti per la concessione
dei contributi del FUS).
1. I contributi del FUS sono concessi ai soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto almeno tre anni di attività nel
settore, attestati mediante autocertificazione; tale requisito
non è richiesto per i soggetti che dimostrano di aver prestato
la loro attività alle dipendenze di un direttore artistico che
ha ricoperto tale carica o un'altra carica direttiva, presso
un ente artistico, anche in un settore diverso dallo
spettacolo dal vivo, per almeno dieci anni;
b) documentare il rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro della categoria, ove esistenti,
nonché delle norme previdenziali, assistenziali nonché di
tutela della sicurezza e della salute;
c) presentare un organico programma culturale
triennale;
d) impegnarsi, qualora sia un soggetto avente
scopo di lucro, a reinvestire gli eventuali utili conseguiti
in misura pari ad almeno il 50 per cento;
e) impegnarsi, qualora si tratti di compagnie, di
associazioni o di cooperative di spettacolo, ad effettuare un
numero minimo di spettacoli all'anno, determinato dalla
legislazione regionale, all'interno di istituti scolastici o
universitari, o comunque riservati agli studenti, e almeno
dieci spettacoli riservati alle categorie sociali a basso
reddito in locali messi a disposizioni dagli enti locali;
f) impegnarsi, qualora si tratti di soggetti
stabili pubblici, a programmare un numero minimo di spettacoli
all'anno, determinato dalla legislazione regionale a prezzo
ridotto e destinati agli studenti e alle categorie sociali a
basso reddito;
g) impegnarsi, qualora si tratti di soggetti
stabili privati, a programmare un numero minimo di spettacoli
all'anno, determinato dalla legislazione regionale, a prezzo
ridotto e destinati agli studenti e alle categorie sociali a
basso reddito;
h) avere uno statuto recante idonee garanzie volte
a salvaguardare la libertà di espressione artistica.
2. Le regioni, con proprio regolamento, possono prevedere
che sia consentito prescindere dal requisito di cui alla
lettera a) del comma 1:
a) per le compagnie, le associazioni o le
cooperative di spettacolo che operano o si impegnano ad
operare in aree e in località che risultano prive o carenti di
iniziative nel settore dello spettacolo dal vivo, i cui
componenti o direttori artistici documentano una significativa
esperienza nel settore e il cui progetto artistico-culturale è
riconosciuto particolarmente valido, e che si impegnano,
altresì ad effettuare gratuitamente in tali aree e località
almeno quindici spettacoli all'anno all'interno di istituti
scolastici o universitari, o comunque riservati agli studenti
e almeno quindici spettacoli riservati alle categorie sociali
a basso reddito in locali messi a disposizione dagli enti
locali;
b) per i soggetti stabili pubblici o privati che
operano o si impegnano ad operare in aree e in località che
risultano prive o carenti di iniziative nel settore dello
spettacolo dal vivo, a condizione che i direttori artistici
degli stessi documentino un'esperienza professionale almeno
quinquennale in posizione identica o in analoga carica
direttiva.
3. Le regioni possono prevedere che le domande di
concessione dei contributi del FUS per l'attuazione di
iniziative dello spettacolo dal vivo, anche limitate a
specifici settori dello stesso spettacolo, da svolgere sul
rispettivo territorio, siano basate su una programmazione
culturale annuale anziché triennale in deroga a quanto
previsto dal comma 1, lettera c).
Art. 11.
(Modalità di presentazione delle domande per la
concessione dei contributi. Controlli. Criteri per la
valutazione qualitativa e quantitativa e per l'erogazione dei
contributi).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Commissione, sentiti il Consiglio e le
regioni, determina le modalità, i termini e i documenti da
allegare alla domanda di concessione dei contributi del FUS;
le modalità di erogazione dei contributi e dei controlli sulle
attività di spettacolo dal vivo sovvenzionate; i criteri per
la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti e delle
iniziative, nonché la misura della percentuale dei contributi
da attribuire mediante apposita valutazione quantitativa e
qualitativa attuata sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
del comma 2.
2. La Commissione determina i criteri per la valutazione
quantitativa e qualitativa di cui al comma 1 del presente
articolo sulla base dei princìpi generali di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'articolo 1, degli indirizzi generali di cui alla
lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 allo scopo di
assicurare un equilibrato perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 9, contemperando, in particolare, la finalità di
favorire l'eccellenza artistica e le finalità di promuovere
giovani artisti e autori, di attuare il riequilibrio
territoriale, di avvicinare allo spettacolo dal vivo le nuove
generazioni e le categorie sociali a basso reddito.
3. I criteri di cui al comma 2 sono approvati con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 sono abrogati i regolamenti di cui ai
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 8
febbraio 2002, n. 47, e successive modificazioni, e 21 maggio
2002, n. 188.
Art. 12.
(Procedimenti per la ripartizione e per la concessione dei
contributi).
1. La Commissione, acquisiti i programmi di intervento
regionali di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 4 e il programma triennale statale di cui al
comma 2 dell'articolo 3, nonché le domande di ammissione ai
contributi del FUS, sentite le commissioni consultive
regionali di cui all'articolo 8, comma 6, definisce con
cadenza triennale la percentuale degli stanziamenti al FUS
destinata alle diverse attività dello spettacolo dal vivo e ai
relativi settori, e assegna allo Stato e alle regioni una
quota del Fondo stesso per lo svolgimento dei compiti di cui
agli articoli 3 e 4.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo
sono volte preliminarmente all'erogazione dei contributi del
FUS, sulla base degli indirizzi generali di cui alla lettera
a), del comma 1 dell'articolo 3 nonché dei principi
generali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi del FUS
sono presentate al Ministero per i beni e le attività
culturali e al competente assessorato della regione ove ha
sede il soggetto richiedente o dove deve svolgersi
l'attività.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le
regioni istruiscono le domande di cui al comma 3, esprimendo
il loro parere in merito alla concessione e, se favorevole,
all'entità dei contributi.
5. Tra la data di trasmissione dei pareri di cui al comma
4 alla Commissione e la decisione di cui al comma 6, deve
intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni allo
scopo di consentire al soggetto richiedente e a chiunque vi
abbia interesse di esercitare i diritti di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
6. La Commissione, con decisione motivata adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce la
concessione dei contributi e ne determina l'entità.
7. La Commissione procede altresì alla pronunzia di
decadenza dalla concessione dei contributi ovvero alla loro
riduzione proporzionale nei casi in cui non sia realizzato, in
tutto o in parte, il progetto finanziato o di modifiche
sostanziali non autorizzate del progetto stesso.
Art. 13.
(Fondo per gli spazi pubblici).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali il Fondo per il recupero, la
ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, di
strutture, di immobili e di beni demaniali da destinare alle
attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione iniziale
pari a 30 milioni di euro, e destinato, in particolare, alla
realizzazione di:
a) residenze multidisciplinari; costituite da
strutture polivalenti destinate alla presenza contestuale di
attività di produzione e di distribuzione di spettacoli dal
vivo;
b) sale teatrali;
c) sale di registrazione e di esecuzione
musicale;
d) laboratori per artisti.
2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati a
progetti elaborati da comuni, province e regioni, anche in
forma associata, allo scopo di:
a) incentivare la riqualificazione di spazi urbani
in disuso per finalità culturali e sociali;
b) sostenere la costituzione di una rete di
strutture pubbliche destinate alle attività dello spettacolo
dal vivo, in particolare delle associazioni, delle cooperative
e delle realtà imprenditoriali giovanili.
3. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati
con carattere di priorità a progetti da realizzare nelle aree
e nelle località meno servite al fine di favorire il
radicamento di iniziative di spettacolo dal vivo.
4. La Commissione, sentite le commissioni consultive
regionali di cui all'articolo 8, comma 6, definisce, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le categorie di interventi ammissibili al
finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento
concedibile;
c) ulteriori criteri di priorità per la
concessione dei finanziamenti.
5. Il procedimento per la concessione dei contributi di
cui al presente articolo è regolato ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 12.
Art. 14.
(Agevolazioni fiscali ed erogazioni liberali).
1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le
attività culturali, un decreto legislativo avente a oggetto il
riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello
spettacolo dal vivo e per le attività professionali
collegate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di interventi di agevolazione
fiscale a favore dei soggetti operanti nello spettacolo dal
vivo, nonché di misure di incentivazione a favore dei medesimi
progetti per l'investimento nelle strutture e nelle risorse
umane;
b) previsione di misure per il sostegno, anche
nella forma del prestito di onore, e di agevolazioni fiscali
destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e
femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di
misure per il sostegno e per l'agevolazione fiscale delle
attività artistiche dello spettacolo dal vivo;
c) previsione di norme per la defiscalizzazione
delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e
giuridiche a favore di soggetti pubblici e privati che operano
nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la
realizzazione dei loro progetti e attività culturali, e
introduzione della tax shelter. La defiscalizzazione
delle liberalità e l'introduzione della tax shelter
riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento
funzionale e tecnologico e di ristrutturazione di spazi e di
immobili adibiti e da adibire alle attività di spettacolo dal
vivo;
d) introduzione di una aliquota IVA ridotta per i
settori dello spettacolo dal vivo, con una aliquota massima
del 10 per cento;
e) introduzione di un premio fiscale proporzionale
alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno
fiscale;
f) previsione di incentivi fiscali a favore delle
compagnie e delle attività circensi che prevedono la
partecipazione di soli animali domestici e per la
trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza animali
selvatici.
3. Il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo
di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro il termine
di trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di
decreto, specificando, eventualmente, le disposizioni ritenute
non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma
2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari
entro i successivi trenta giorni e trasmette nuovamente alle
Camere il testo corredato dalle eventuali osservazioni e
modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari che è espresso entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
Art. 15.
(Artisti di strada).
1. Alle esibizioni degli artisti di strada non si
applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di commercio
ambulante.
Art. 16.
(Ente teatrale italiano, Accademia nazionale d'arte
drammatica Silvio D'Amico e Accademia nazionale di
danza).
1. La Repubblica, per l'attuazione delle finalità di cui
alla presente legge, si avvale dell'Ente teatrale italiano per
lo svolgimento di attività di promozione e per la
valorizzazione della cultura teatrale in Italia e all'estero,
nonché per la promozione e la realizzazione di progetti di
coproduzione teatrale internazionale, nonché di progetti volti
alla documentazione e alla conservazione della memoria
dell'arte teatrale italiana; si avvale, inoltre,
dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico per
la formazione professionale e artistica, per la ricerca
didattica, da sviluppare anche in collaborazione con
istituzioni estere di pari finalità, nonché per la
realizzazione di progetti di alta formazione professionale; si
avvale, altresì, dell'Accademia nazionale di danza per lo
svolgimento di attività di promozione della danza, nonché per
la realizzazione di progetti volti a favorire gli scambi
internazionali, l'alta formazione professionale, anche in
colaborazione con organismi stranieri, la documentazione e la
conservazione della memoria dell'arte coreutica.
Capo III
REGOLAMENTI Dl ATTUAZIONE
Art. 17.
(Regolamenti regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal sesto
comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni
provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei princìpi
fondamentali contenuti nella presente legge, nonché delle
leggi regionali con le quali esse provvedono a adeguare la
propria legislazione agli indirizzi e alle finalità culturali
della legge medesima.
2. I regolamenti regionali di attuazione, nel rispetto dei
princìpi fondamentali e delle finalità culturali della
presente legge, definiscono i parametri, i criteri e le
modalità per l'accesso alle programmazioni regionali degli
interventi pubblici per ciascuno dei settori dello spettacolo
dal vivo.
3. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative
e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla
presente legge. Le composizione degli uffici e dei servizi
regionali competenti per lo spettacolo dal vivo è informata ai
seguenti princìpi:
a) specifiche competenze ed elevata qualificazione
tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione
degli uffici regionali competenti per lo spettacolo dal
vivo;
b) assenza di situazioni personali di conflitto di
interesse.