XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4050




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Lo spettacolo dal vivo rientra nelle attività culturali di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, strumento fondamentale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero, della individuazione del patrimonio culturale comune europeo e dell'integrazione culturale europea nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, nonché della conoscenza e dell'integrazione multietnica delle diverse culture presenti sul territorio nazionale.
        3. La Repubblica, in conformità all'articolo 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la conoscenza dello spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze, con una particolare attenzione alla contemporaneità, alle attività di sperimentazione e di ricerca e alle produzioni giovanili e indipendenti; promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo, riconosce il ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale e sociale dei cittadini, e assicura, anche attraverso azioni positive, le pari opportunità nell'accesso alla fruizione dello spettacolo dal vivo dei cittadini a basso reddito, dei giovani e nelle aree svantaggiate.
        4. La Repubblica promuove altresì la formazione professionale qualificata nel settore dello spettacolo dal vivo e l'educazione ai diversi linguaggi artistici nelle scuole di ogni ordine e grado.
        5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

                a) il teatro;

                b) la musica;

                c) la danza;

                d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.


Art. 2.

(Interventi pubblici).

        1. Al fine dell'attuazione dei princìpi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, la Repubblica predispone i seguenti interventi:

                a) sostiene e incentiva le iniziative di spettacolo dal vivo conformi alle finalità di cui all'articolo 9;

                b) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

                c) sostiene gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione qualificata e di promozione allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori dello spettacolo dal vivo;

                d) promuove e sostiene festival e rassegne regionali, nazionali e internazionali sullo spettacolo dal vivo;

                e) promuove accordi per la diffusione della produzione italiana dello spettacolo dal vivo all'estero, per la diffusione in Italia delle produzioni dei Paesi membri dell'Unione europea e delle aree geografiche culturali di maggiore provenienza di flussi migratori, nonché per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, con particolare riguardo ai Paesi membri dell'Unione europea e ai Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore provenienza di flussi migratori;

                f) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, accordi con le emittenti nazionali e locali per destinare adeguati spazi di programmazione delle produzioni di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione privilegiata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo;

                g) si adopera affinché sull'intero territorio nazionale vengano assicurati spazi adeguati per le diverse attività dello spettacolo dal vivo, incentivando, in particolare, il recupero di spazi di uso pubblico, destinati alla produzione e alla rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

                h) si adopera affinché siano garantite condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso delle categorie a basso reddito e degli studenti a manifestazioni culturali organizzate da soggetti pubblici o beneficiari di contributi pubblici.


Art. 3.

(Compiti dello Stato).

        1. In base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, lo Stato:

                a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", acquisito il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 8 della presente legge, e nel rispetto dei princìpi generali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo;

                b) promuove e incentiva la diffusione della produzione e dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e all'estero;
                c) promuove accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea, fornendo eventualmente un apposito sostegno finanziario;

                d) procede alla costituzione dell'Archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;

                e) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture idonee alle rappresentazione delle diverse forme di spettacolo dal vivo;

                f) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli di intesa con le reti radiotelevisive nazionali, per destinare alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo spazi di programmazione e per riservare spazi di informazione specializzata sullo spettacolo dal vivo, e, in particolare, si adopera affinché un'adeguata presenza e collocazione di tali spazi sia prevista nel contratto di servizio con la concessionaria radiotelevisiva pubblica;

                g) partecipa, nelle competenti sedi istituzionali dell'Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione dello spettacolo dal vivo, adoperandosi affinché in tali sedi siano adeguatamente valorizzate le tradizioni culturali nazionali e locali;

                h) promuove, incentiva e sostiene, anche con interventi straordinari, la diffusione dello spettacolo dal vivo nelle aree e nelle località che ne risultano prive e nelle aree disagiate, al fine di garantire l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione sul territorio nazionale;

                i) definisce, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata, i criteri didattici della formazione qualificata degli artisti, dei tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nell'ambito lavorativo.
        2. I compiti assegnati allo Stato ai sensi del comma 1 sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di una programmazione triennale, predisposta, per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera h) del comma 1, tenendo conto dei singoli programmi triennali redatti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali istituisce, nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, un servizio per il monitoraggio e la vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al settore dello spettacolo dal vivo. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'organico da attribuire al servizio e le modalità del rapporto con le regioni per la realizzazione delle attività di monitoraggio e di vigilanza.


Art. 4.

(Compiti delle regioni).

        1. Le regioni, in conformità ai principi generali sanciti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e dall'articolo 2, nonché agli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo definiti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3:

                a) elaborano, dopo avere acquisito e istruito le domande di ammissione ai contributi in favore dello spettacolo dal vivo nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, a esse presentate ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio, un programma regionale degli interventi di promozione, di valorizzazione e di sostegno dello spettacolo dal vivo avente durata triennale, avendo cura di favorire un'equilibrata presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, la promozione delle tradizioni locali, la ricerca, la sperimentazione e le produzioni di giovani artisti e autori, il recupero, la ristrutturazione e il restauro degli spazi, delle strutture e degli immobili da destinare allo spettacolo dal vivo;

            b) formulano proposte allo Stato ai fini dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h);

            c) favoriscono la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte delle categorie a basso reddito, attraverso accordi, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le istituzioni teatrali, musicali e di danza operanti sul proprio territorio;

            d) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;

            e) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per lo spettacolo dal vivo, in cui affluiscono le risorse del Fondo unico per lo spettacolo attribuite ai sensi dell'articolo 6. Esse concorrono altresì, con proprie risorse, alla formazione di appositi fondi di bilancio, per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione regionale degli interventi dello spettacolo dal vivo;

            f) verificano annualmente, in concorso con il Ministero per i beni e le attività culturali, il corretto utilizzo dei contributi assegnati ai soggetti operanti sul proprio territorio nonché il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei risultati dei progetti finanziati sul proprio territorio;

            g) partecipano, secondo modalità stabilite con proprie leggi alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;

            h) promuovono e stipulano protocolli d'intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio;

            i) predispongono progetti da presentare ai competenti organi dell'Unione europea.

Art. 5.

(Compiti delle province e dei comuni).

        1. Le province e i comuni:

            a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

            b) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

            c) propongono e realizzano, in concorso con le regioni, i progetti per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, di strutture, di immobili e di beni demaniali da destinare allo spettacolo dal vivo;

            d) sostengono e incentivano, anche in forma associata, secondo modalità determinate dagli appositi regolamenti regionali e attraverso la concessione in locazione a prezzi agevolati o in comodato di immobili di proprietà provinciale e comunale, compagnie, associazioni e cooperative di spettacolo che non beneficiano di contributi erogati a valere sul FUS, e che svolgano attività ritenute meritevoli di sostegno nel campo dello spettacolo dal vivo.


Capo II

INTERVENTI PUBBLICI PER
LO SPETTACOLO DAL VIVO


Art. 6.

(Fondo unico per lo spettacolo).

        1. Lo Stato provvede, in sede di legge finanziaria, ad incrementare gli stanziamenti per il FUS in misura almeno pari al 5 per cento della dotazione prevista dal Fondo stesso e comunque in percentuale non inferiore al tasso di inflazione programmata.
        2. Gli stanziamenti necessari all'incremento del FUS previsto al comma 1 sono reperiti negli introiti derivati allo Stato dal lotto e dalle lotterie.
        3. La Commissione di cui all'articolo 7 trasmette, tramite il Ministro per i beni e le attività culturali, ogni anno una relazione annuale sull'utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo dal vivo alle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alla relazione viene data pubblicità anche mediante pubblicazione nei siti web del Ministero per i beni e le attività culturali e delle regioni. La relazione è integrata da un allegato contenente i dati dei singoli contributi pubblici dei quali hanno beneficiato soggetti privati, con l'indicazione sintetica dell'iniziativa, dell'attività e delle disposizioni di legge o di regolamento in base alle quali è stato attribuito il contributo. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sulla relazione.
        4. L'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.


Art. 7.

(Commissione unificata per
lo spettacolo dal vivo).

        1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Commissione unificata per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominata "Commissione", composta dal Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, e da quattro membri, designati, rispettivamente, uno dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, uno dalla Conferenza unificata, uno dall'associazione nazionale dei comuni italiani e uno dall'Unione delle province d'Italia tra soggetti di altissima qualificazione professionale con comprovabile e specifica esperienza almeno ventennale.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può delegare a presiedere la Commissione permanentemente o per singole sedute il direttore della direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e la attività culturali.
        3. I membri designati della Commissione restano in carica per tre anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.


Art. 8.

(Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività
culturali e delle regioni).

        1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Consiglio". Del Consiglio fanno parte il Ministro per i beni e le attività culturali, che lo presiede, il direttore della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, e quattro gruppi di esperti di elevata qualificazione professionale per ciascuno dei seguenti settori dello spettacolo dal vivo: teatro; danza; musica; attività circensi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare. Gli esperti sono scelti tra le professionalità indicate dalle associazioni di categoria e dai sindacati di settore maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Almeno uno degli esperti di ciascun gruppo deve essere professionalmente qualificato nelle attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici, nelle attività culturali e nell'analisi dei risultati degli interventi.
        2. Gli esperti di cui al comma 1 sono assunti con contratto di consulenza di durata triennale, rinnovabile una sola volta, dal Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Consiglio esprime pareri sulla ripartizione delle quote del FUS destinate allo spettacolo dal vivo tra i settori di cui al comma 1 e sull'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo; coadiuva il Ministro per i beni e le attività culturali nello svolgimento dei compiti assegnati allo Stato ai sensi dell'articolo 3; effettua una valutazione consuntiva dei progetti che hanno usufruito dei contributi del FUS.
        4. Il Ministro per i beni e le attività culturali designa, tra i componenti di ciascun gruppo di esperti di cui al comma 1, un comitato tecnico-scientifico composto da tre membri, tra cui necessariamente l'esperto di cui al medesimo comma 1, ultimo periodo. I comitati svolgono l'attività istruttoria demandata al Ministero per i beni e le attività culturali in ordine alle domande di ammissione ai contributi nei settori di rispettiva competenza ed esprimono, in particolare, pareri sulla valutazione quantitativa e qualitativa delle iniziative sulla base dei criteri adottati dalla Commissione unificata ai sensi del comma 1 dell'articolo 11.
        5. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali determina i requisiti di qualificazione professionale dei componenti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, di cui al comma 4, le cause di incompatibilità, le modalità di funzionamento dell'organo, assicurando comunque la pubblicità delle riunioni del Consiglio stesso e dei comitati tecnico-scientifici nonché la possibilità per qualsiasi soggetto di proporre opposizione motivata alle decisioni del Consiglio e dei comitati, con conseguente obbligo di deliberazione entro quindici giorni dal ricevimento dell'opposizione.
        6. Le regioni possono istituire commissioni consultive regionali per lo spettacolo che coadiuvano le regioni stesse nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, svolgono l'attività istruttoria demandata alle regioni in ordine alle domande di ammissione ai contributi ed esprimono pareri sulla valutazione quantitativa e qualitativa delle iniziative sulla base dei criteri adottati dalla Commissione unificata ai sensi del comma 1 dell'articolo 11. Nella istituzione e nell'organizzazione dei lavori delle commissioni, le regioni osservano i seguenti princìpi generali:

            a) scelta dei componenti fra soggetti di elevata qualificazione professionale;

            b) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interesse generate da altre funzioni o ruoli per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

            c) pubblicità delle riunioni;
            d) possibilità per qualsiasi soggetto di presentare opposizione motivata alle decisioni assunte, con obbligo di riesaminare le determinazioni e di ripronunciarsi sulle stesse entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione;

            e) possibilità che l'attività istruttoria delle domande di ammissione ai contributi del FUS sia svolta da appositi comitati tecnico-scientifici istituiti in seno alle commissioni in analogia a quanto disposto dal comma 4.


Art. 9.

(Finalità dei contributi del FUS).

        1. I contributi del FUS allo spettacolo dal vivo sono erogati al fine di:

            a) favorire l'eccellenza artistica;

            b) valorizzare i linguaggi artistici;

            c) promuovere la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo;

            d) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e di nuovi stili;

            e) ampliare le potenzialità del mercato, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo e l'utilizzazione di siti storici e di aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;

            f) promuovere giovani artisti e autori;

            g) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

            h) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico;

            i) incentivare forme di creazione interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

            l) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
            m) incentivare la distribuzione e la diffusione dello spettacolo dal vivo, in particolare attraverso il sostegno di progetti di autoproduzione consortile, di associazioni fra diversi soggetti culturali sul territorio nazionale e di coproduzioni tra due o più regioni;

            n) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo, anche nell'ambito delle attività didattiche scolastiche, alle nuove generazioni e alle categorie sociali più disagiate;

            o) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative e l'avvicendarsi di compagnie dallo spettacolo dal vivo nelle aree meno servite;

            p) sostenere la proiezione internazionale delle attività di spettacolo dal vivo italiane, in particolare in ambito italiano ed europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;

            q) promuovere e sostenere le iniziative di spettacolo espressione delle aree culturali di maggiore provenienza dei flussi migratori.


Art. 10.

(Requisiti per la concessione
dei contributi del FUS).

        1. I contributi del FUS sono concessi ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

            a) avere svolto almeno tre anni di attività nel settore, attestati mediante autocertificazione; tale requisito non è richiesto per i soggetti che dimostrano di aver prestato la loro attività alle dipendenze di un direttore artistico che ha ricoperto tale carica o un'altra carica direttiva, presso un ente artistico, anche in un settore diverso dallo spettacolo dal vivo, per almeno dieci anni;

            b) documentare il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, ove esistenti, nonché delle norme previdenziali, assistenziali nonché di tutela della sicurezza e della salute;

            c) presentare un organico programma culturale triennale;

            d) impegnarsi, qualora sia un soggetto avente scopo di lucro, a reinvestire gli eventuali utili conseguiti in misura pari ad almeno il 50 per cento;

            e) impegnarsi, qualora si tratti di compagnie, di associazioni o di cooperative di spettacolo, ad effettuare un numero minimo di spettacoli all'anno, determinato dalla legislazione regionale, all'interno di istituti scolastici o universitari, o comunque riservati agli studenti, e almeno dieci spettacoli riservati alle categorie sociali a basso reddito in locali messi a disposizioni dagli enti locali;

            f) impegnarsi, qualora si tratti di soggetti stabili pubblici, a programmare un numero minimo di spettacoli all'anno, determinato dalla legislazione regionale a prezzo ridotto e destinati agli studenti e alle categorie sociali a basso reddito;

            g) impegnarsi, qualora si tratti di soggetti stabili privati, a programmare un numero minimo di spettacoli all'anno, determinato dalla legislazione regionale, a prezzo ridotto e destinati agli studenti e alle categorie sociali a basso reddito;

            h) avere uno statuto recante idonee garanzie volte a salvaguardare la libertà di espressione artistica.

        2. Le regioni, con proprio regolamento, possono prevedere che sia consentito prescindere dal requisito di cui alla lettera a) del comma 1:

            a) per le compagnie, le associazioni o le cooperative di spettacolo che operano o si impegnano ad operare in aree e in località che risultano prive o carenti di iniziative nel settore dello spettacolo dal vivo, i cui componenti o direttori artistici documentano una significativa esperienza nel settore e il cui progetto artistico-culturale è riconosciuto particolarmente valido, e che si impegnano, altresì ad effettuare gratuitamente in tali aree e località almeno quindici spettacoli all'anno all'interno di istituti scolastici o universitari, o comunque riservati agli studenti e almeno quindici spettacoli riservati alle categorie sociali a basso reddito in locali messi a disposizione dagli enti locali;

            b) per i soggetti stabili pubblici o privati che operano o si impegnano ad operare in aree e in località che risultano prive o carenti di iniziative nel settore dello spettacolo dal vivo, a condizione che i direttori artistici degli stessi documentino un'esperienza professionale almeno quinquennale in posizione identica o in analoga carica direttiva.

        3. Le regioni possono prevedere che le domande di concessione dei contributi del FUS per l'attuazione di iniziative dello spettacolo dal vivo, anche limitate a specifici settori dello stesso spettacolo, da svolgere sul rispettivo territorio, siano basate su una programmazione culturale annuale anziché triennale in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c).


Art. 11.

(Modalità di presentazione delle domande per la
concessione dei contributi. Controlli. Criteri per la
valutazione qualitativa e quantitativa e per l'erogazione dei
contributi).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione, sentiti il Consiglio e le regioni, determina le modalità, i termini e i documenti da allegare alla domanda di concessione dei contributi del FUS; le modalità di erogazione dei contributi e dei controlli sulle attività di spettacolo dal vivo sovvenzionate; i criteri per la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti e delle iniziative, nonché la misura della percentuale dei contributi da attribuire mediante apposita valutazione quantitativa e qualitativa attuata sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2.
        2. La Commissione determina i criteri per la valutazione quantitativa e qualitativa di cui al comma 1 del presente articolo sulla base dei princìpi generali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, degli indirizzi generali di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 allo scopo di assicurare un equilibrato perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9, contemperando, in particolare, la finalità di favorire l'eccellenza artistica e le finalità di promuovere giovani artisti e autori, di attuare il riequilibrio territoriale, di avvicinare allo spettacolo dal vivo le nuove generazioni e le categorie sociali a basso reddito.
        3. I criteri di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 sono abrogati i regolamenti di cui ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47, e successive modificazioni, e 21 maggio 2002, n. 188.


Art. 12.

(Procedimenti per la ripartizione e per la concessione dei
contributi).

        1. La Commissione, acquisiti i programmi di intervento regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 e il programma triennale statale di cui al comma 2 dell'articolo 3, nonché le domande di ammissione ai contributi del FUS, sentite le commissioni consultive regionali di cui all'articolo 8, comma 6, definisce con cadenza triennale la percentuale degli stanziamenti al FUS destinata alle diverse attività dello spettacolo dal vivo e ai relativi settori, e assegna allo Stato e alle regioni una quota del Fondo stesso per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3 e 4.
        2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono volte preliminarmente all'erogazione dei contributi del FUS, sulla base degli indirizzi generali di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 nonché dei principi generali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.
        3. Le domande per la concessione dei contributi del FUS sono presentate al Ministero per i beni e le attività culturali e al competente assessorato della regione ove ha sede il soggetto richiedente o dove deve svolgersi l'attività.
        4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni istruiscono le domande di cui al comma 3, esprimendo il loro parere in merito alla concessione e, se favorevole, all'entità dei contributi.
        5. Tra la data di trasmissione dei pareri di cui al comma 4 alla Commissione e la decisione di cui al comma 6, deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni allo scopo di consentire al soggetto richiedente e a chiunque vi abbia interesse di esercitare i diritti di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        6. La Commissione, con decisione motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce la concessione dei contributi e ne determina l'entità.
        7. La Commissione procede altresì alla pronunzia di decadenza dalla concessione dei contributi ovvero alla loro riduzione proporzionale nei casi in cui non sia realizzato, in tutto o in parte, il progetto finanziato o di modifiche sostanziali non autorizzate del progetto stesso.


Art. 13.

(Fondo per gli spazi pubblici).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, di strutture, di immobili e di beni demaniali da destinare alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro, e destinato, in particolare, alla realizzazione di:

            a) residenze multidisciplinari; costituite da strutture polivalenti destinate alla presenza contestuale di attività di produzione e di distribuzione di spettacoli dal vivo;

            b) sale teatrali;

            c) sale di registrazione e di esecuzione musicale;

            d) laboratori per artisti.

        2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati a progetti elaborati da comuni, province e regioni, anche in forma associata, allo scopo di:

            a) incentivare la riqualificazione di spazi urbani in disuso per finalità culturali e sociali;

            b) sostenere la costituzione di una rete di strutture pubbliche destinate alle attività dello spettacolo dal vivo, in particolare delle associazioni, delle cooperative e delle realtà imprenditoriali giovanili.

        3. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati con carattere di priorità a progetti da realizzare nelle aree e nelle località meno servite al fine di favorire il radicamento di iniziative di spettacolo dal vivo.
        4. La Commissione, sentite le commissioni consultive regionali di cui all'articolo 8, comma 6, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

                a) le categorie di interventi ammissibili al finanziamento;

                b) il limite massimo del finanziamento concedibile;

                c) ulteriori criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti.

        5. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è regolato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 12.

Art. 14.

(Agevolazioni fiscali ed erogazioni liberali).

        1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo avente a oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

                a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo, nonché di misure di incentivazione a favore dei medesimi progetti per l'investimento nelle strutture e nelle risorse umane;

                b) previsione di misure per il sostegno, anche nella forma del prestito di onore, e di agevolazioni fiscali destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure per il sostegno e per l'agevolazione fiscale delle attività artistiche dello spettacolo dal vivo;

                c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la realizzazione dei loro progetti e attività culturali, e introduzione della tax shelter. La defiscalizzazione delle liberalità e l'introduzione della tax shelter riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento funzionale e tecnologico e di ristrutturazione di spazi e di immobili adibiti e da adibire alle attività di spettacolo dal vivo;
                d) introduzione di una aliquota IVA ridotta per i settori dello spettacolo dal vivo, con una aliquota massima del 10 per cento;

                e) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

                f) previsione di incentivi fiscali a favore delle compagnie e delle attività circensi che prevedono la partecipazione di soli animali domestici e per la trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza animali selvatici.


        3. Il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto, specificando, eventualmente, le disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e trasmette nuovamente alle Camere il testo corredato dalle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari che è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione.


Art. 15.

(Artisti di strada).

        1. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di commercio ambulante.


Art. 16.

(Ente teatrale italiano, Accademia nazionale d'arte
drammatica Silvio D'Amico e Accademia nazionale di
danza).

        1. La Repubblica, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dell'Ente teatrale italiano per lo svolgimento di attività di promozione e per la valorizzazione della cultura teatrale in Italia e all'estero, nonché per la promozione e la realizzazione di progetti di coproduzione teatrale internazionale, nonché di progetti volti alla documentazione e alla conservazione della memoria dell'arte teatrale italiana; si avvale, inoltre, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico per la formazione professionale e artistica, per la ricerca didattica, da sviluppare anche in collaborazione con istituzioni estere di pari finalità, nonché per la realizzazione di progetti di alta formazione professionale; si avvale, altresì, dell'Accademia nazionale di danza per lo svolgimento di attività di promozione della danza, nonché per la realizzazione di progetti volti a favorire gli scambi internazionali, l'alta formazione professionale, anche in colaborazione con organismi stranieri, la documentazione e la conservazione della memoria dell'arte coreutica.


Capo III

REGOLAMENTI Dl ATTUAZIONE


Art. 17.

(Regolamenti regionali).

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, nonché delle leggi regionali con le quali esse provvedono a adeguare la propria legislazione agli indirizzi e alle finalità culturali della legge medesima.
        2. I regolamenti regionali di attuazione, nel rispetto dei princìpi fondamentali e delle finalità culturali della presente legge, definiscono i parametri, i criteri e le modalità per l'accesso alle programmazioni regionali degli interventi pubblici per ciascuno dei settori dello spettacolo dal vivo.
        3. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente legge. Le composizione degli uffici e dei servizi regionali competenti per lo spettacolo dal vivo è informata ai seguenti princìpi:

                a) specifiche competenze ed elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici regionali competenti per lo spettacolo dal vivo;

                b) assenza di situazioni personali di conflitto di interesse.



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