XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4049
Onorevoli Colleghi! - Dopo più di tre anni
dall'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha
fortemente inciso nell'ambito delle istituzioni di alta
cultura artistiche e musicali riconoscendo finalmente
l'applicazione del dettato costituzionale di cui all'articolo
33, rimangono aperti alcuni problemi che richiedono, per una
compiuta attuazione dei princìpi insiti nella legge stessa, un
ulteriore intervento legislativo ad integrazione e modifica di
alcuni aspetti non compiutamente affrontati al momento
dell'emanazione della stessa legge n. 508 del 1999.
Occorre altresì ricordare che dal 1999, data di
approvazione unanime da parte del Parlamento della legge n.
508, poco il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca (allora Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica) ha sin qui operato a favore
di queste istituzioni; i regolamenti previsti nella medesima
legge hanno subìto lungaggini inspiegabili e sono stati e sono
oggetto di contrastatissimi iter. Infatti, appare in
simili atteggiamenti una quasi volontà pervicace di voler
tradire le intenzioni del Parlamento e pertanto lo spirito
della legge. A questa situazione va aggiunta l'altrettanta
volontà espressa dallo stesso Ministero di tagliare risorse
già esigue, se non risibili, in godimento delle istituzioni
dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) per il loro
funzionamento (vedi stanziamenti 2001-2003), atteggiamento che
ha addirittura portato a non prevedere, nonostante la
possibilità di attingere ai fondi previsti per il settore
dell'università, comprensivo anche dell'alta formazione
artistica, i fondi necessari per l'apertura della
contrattazione dell'apposito comparto. E' altresì necessario
riconoscere il ruolo dirigenziale, per i direttori durante la
loro funzione e per i direttori amministrativi, ciò dovrebbe
avvenire per la identificazione di queste figure con la
funzione di vertice di rappresentanza in coerenza con il
parallelo sistema universitario. Questo è l'obiettivo
dell'articolo 2 della proposta di legge.
Il decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002 riconosce il valore
abilitante dei diplomi di didattica della musica solo per
l'educazione musicale. Per lo strumento musicale, invece, non
è previsto alcun luogo dove conseguire la necessaria
abilitazione, non è culturalmente auspicabile, e quindi
sostenibile (come purtroppo si paventa) l'estensione, allo
strumento, della abilitazione in educazione musicale.
L'articolo 1 della proposta di legge, che modifica
l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999, reca norme coerenti
con l'oggetto del citato decreto-legge n. 212 del 2002:
riguarda infatti un provvedimento urgente da emanare per
l'inizio dell'anno accademico 2003-2004.
Le disposizioni introdotte sono altresì coerenti con
l'articolo 5 della legge di riforma dei cicli scolastici del
Ministro Moratti, legge n. 53 del 2003, che prevede che la
formazione degli insegnanti (quindi anche degli insegnanti
dello strumento musicale nella scuola) avvenga nelle
istituzioni AFAM.
La proposta è limitata nel tempo (fino agli ordinamenti
didattici) e serve unicamente a colmare un vuoto (ad esempio,
nelle recenti procedure di integrazione delle graduatorie per
l'immissione in ruolo del personale docente, non sono stati
previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie di strumento
musicale).
Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale si è più volte espresso positivamente sulla necessità
che i conservatori di musica istituiscano percorsi abilitanti
all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola.
Le altre strutture che rilasciano le abilitazioni
all'insegnamento (le scuole di specializzazione universitarie
per l'insegnamento nella scuola) hanno durata biennale, mentre
le scuole di didattica della musica durano quattro anni. E'
urgente quindi un riallineamento della durata della scuola di
didattica della musica in coerenza con i dettati della citata
riforma dei cicli scolastici che prevede che la formazione
degli insegnanti debba essere per tutti di uguale durata.
Gli articoli 3 e 4 intervengono su alcuni aspetti
puramente tecnici che si sono evidenziati nelle fasi
applicative della legge n. 508 del 1999.
Risulta infine anacronistico, se non scandaloso, che i
conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati -
istituti di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione - a differenza delle accademie debbano, a
tutt'oggi e contro ogni logica, rilasciare un diploma
superiore di laurea a dei privatisti, con ciò foraggiando un
lucroso mercato sotterraneo (articolo 5).