XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4049




        Onorevoli Colleghi! - Dopo più di tre anni dall'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha fortemente inciso nell'ambito delle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali riconoscendo finalmente l'applicazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 33, rimangono aperti alcuni problemi che richiedono, per una compiuta attuazione dei princìpi insiti nella legge stessa, un ulteriore intervento legislativo ad integrazione e modifica di alcuni aspetti non compiutamente affrontati al momento dell'emanazione della stessa legge n. 508 del 1999.
        Occorre altresì ricordare che dal 1999, data di approvazione unanime da parte del Parlamento della legge n. 508, poco il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) ha sin qui operato a favore di queste istituzioni; i regolamenti previsti nella medesima legge hanno subìto lungaggini inspiegabili e sono stati e sono oggetto di contrastatissimi iter. Infatti, appare in simili atteggiamenti una quasi volontà pervicace di voler tradire le intenzioni del Parlamento e pertanto lo spirito della legge. A questa situazione va aggiunta l'altrettanta volontà espressa dallo stesso Ministero di tagliare risorse già esigue, se non risibili, in godimento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) per il loro funzionamento (vedi stanziamenti 2001-2003), atteggiamento che ha addirittura portato a non prevedere, nonostante la possibilità di attingere ai fondi previsti per il settore dell'università, comprensivo anche dell'alta formazione artistica, i fondi necessari per l'apertura della contrattazione dell'apposito comparto. E' altresì necessario riconoscere il ruolo dirigenziale, per i direttori durante la loro funzione e per i direttori amministrativi, ciò dovrebbe avvenire per la identificazione di queste figure con la funzione di vertice di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario. Questo è l'obiettivo dell'articolo 2 della proposta di legge.
        Il decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002 riconosce il valore abilitante dei diplomi di didattica della musica solo per l'educazione musicale. Per lo strumento musicale, invece, non è previsto alcun luogo dove conseguire la necessaria abilitazione, non è culturalmente auspicabile, e quindi sostenibile (come purtroppo si paventa) l'estensione, allo strumento, della abilitazione in educazione musicale.
        L'articolo 1 della proposta di legge, che modifica l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999, reca norme coerenti con l'oggetto del citato decreto-legge n. 212 del 2002: riguarda infatti un provvedimento urgente da emanare per l'inizio dell'anno accademico 2003-2004.
        Le disposizioni introdotte sono altresì coerenti con l'articolo 5 della legge di riforma dei cicli scolastici del Ministro Moratti, legge n. 53 del 2003, che prevede che la formazione degli insegnanti (quindi anche degli insegnanti dello strumento musicale nella scuola) avvenga nelle istituzioni AFAM.
        La proposta è limitata nel tempo (fino agli ordinamenti didattici) e serve unicamente a colmare un vuoto (ad esempio, nelle recenti procedure di integrazione delle graduatorie per l'immissione in ruolo del personale docente, non sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie di strumento musicale).
        Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale si è più volte espresso positivamente sulla necessità che i conservatori di musica istituiscano percorsi abilitanti all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola.
        Le altre strutture che rilasciano le abilitazioni all'insegnamento (le scuole di specializzazione universitarie per l'insegnamento nella scuola) hanno durata biennale, mentre le scuole di didattica della musica durano quattro anni. E' urgente quindi un riallineamento della durata della scuola di didattica della musica in coerenza con i dettati della citata riforma dei cicli scolastici che prevede che la formazione degli insegnanti debba essere per tutti di uguale durata.
        Gli articoli 3 e 4 intervengono su alcuni aspetti puramente tecnici che si sono evidenziati nelle fasi applicative della legge n. 508 del 1999.
        Risulta infine anacronistico, se non scandaloso, che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati - istituti di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione - a differenza delle accademie debbano, a tutt'oggi e contro ogni logica, rilasciare un diploma superiore di laurea a dei privatisti, con ciò foraggiando un lucroso mercato sotterraneo (articolo 5).




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