XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4049




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I titoli con valore abilitante per l'insegnamento delle discipline artistiche e musicali di tutti gli ordini di scuola secondaria sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita classe di concorso per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Alle istituzioni di cui al comma 1 sono altresì demandati l'aggiornamento e la formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria relativamente alle discipline artistiche e musicali con modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'anno accademico 2003-2004 l'organizzazione e i percorsi formativi delle scuole di didattica della musica sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire il rilascio di abilitazioni all'insegnamento anche per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola".


Art. 2.

        1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

            "6. La normativa vigente per il personale docente delle università si applica, in relazione allo stato giuridico ed economico, anche al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori. L'inquadramento nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti del personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stabilito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro tre mesi della medesima data di entra in vigore. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il personale assunto dalle suddette graduatorie ad esaurimento è anche esso inquadrato nelle tre fasce della docenza universitaria secondo i criteri previsti nel citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e), mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Gli incarichi possono essere rinnovati con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito dell'apposito comparto già costituito al fine di valorizzare le particolari professionalità. Ai direttori amministrativi in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali".


Art. 3.

        1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "l-bis) istituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario".


Art. 4.

        1. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi relativi agli interventi di cui al citato articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 5.

        1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "9-bis. Agli esami presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati relativi alla scuola secondaria di primo grado e al secondo ciclo di istruzione non sono ammessi candidati privatisti".



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