XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4049
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
titoli con valore abilitante per l'insegnamento delle
discipline artistiche e musicali di tutti gli ordini di scuola
secondaria sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni di
cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, è istituita una apposita
classe di concorso per l'insegnamento dello strumento musicale
nella scuola secondaria di secondo grado. Alle istituzioni di
cui al comma 1 sono altresì demandati l'aggiornamento e la
formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e
secondaria relativamente alle discipline artistiche e musicali
con modalità individuate con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'anno
accademico 2003-2004 l'organizzazione e i percorsi formativi
delle scuole di didattica della musica sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, al fine di consentire il rilascio di abilitazioni
all'insegnamento anche per l'insegnamento dello strumento
musicale nella scuola".
Art. 2.
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
"6. La normativa vigente per il personale docente
delle università si applica, in relazione allo stato giuridico
ed economico, anche al personale docente delle istituzioni di
cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli
accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.
L'inquadramento nelle tre fasce previste dagli ordinamenti
universitari vigenti del personale docente in servizio nelle
istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è stabilito con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
da emanare entro tre mesi della medesima data di entra in
vigore. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che
si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie
nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio
1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a
norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Il personale assunto dalle
suddette graduatorie ad esaurimento è anche esso inquadrato
nelle tre fasce della docenza universitaria secondo i criteri
previsti nel citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Esaurite le graduatorie, gli
insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali
nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7,
lettera e), mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili.
Gli incarichi possono essere rinnovati con successivi
contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale
non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo
1 alla data di entrata in vigore della presente legge con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso
di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le
funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il
rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni
di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito dell'apposito comparto già
costituito al fine di valorizzare le particolari
professionalità. Ai direttori amministrativi in servizio nelle
istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I
direttori, limitatamente al periodo di attribuzione
dell'incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente
attribuite ai presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni
dirigenziali".
Art. 3.
1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"l-bis) istituzione del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e
musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario".
Art. 4.
1. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e
successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i
fondi relativi agli interventi di cui al citato articolo 3
della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti al bilancio del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 5.
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"9-bis. Agli esami presso i conservatori di musica
e gli istituti musicali pareggiati relativi alla scuola
secondaria di primo grado e al secondo ciclo di istruzione non
sono ammessi candidati privatisti".