XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4048
Onorevoli Colleghi! - La professione di avvocato è tra
le più significative nel panorama delle cosiddette
"professioni liberali".
Negli ultimi anni essa ha assunto notevole "visibilità" ed
influenza anche sul funzionamento del sistema giudiziario
italiano, diventato più complesso e inadeguato rispetto alla
evoluzione della società e dell'economia, nonché delle
relazioni internazionali. Tale evoluzione impone una maggiore
professionalità sia ai magistrati sia agli avvocati.
Il tradizionale esame di Stato per l'accesso
all'avvocatura non risponde a tale esigenza. Contrasta,
inoltre, con l'articolo 41 della Costituzione e non tiene
conto della necessità di uniformarsi alla realtà degli altri
Paesi dell'Unione europea.
Perciò l'attuale sistema di accesso alla professione di
avvocato è ritenuto da più parti superato oltre che inadeguato
all'accertamento effettivo delle attitudini e della
deontologia professionali.
E' interesse pubblico avere operatori di giustizia - non
solo giudici ma anche avvocati - preparati, corretti e
responsabili in modo tale da affermare nella nostra società i
valori della giustizia e della legalità, garantendo ai
cittadini un giusto processo e adeguate assistenza e
difesa.
I limiti e le incongruenze dello svolgimento dell'esame di
Stato, così come esso è articolato e svolto, non garantiscono
affatto la verifica delle capacità all'esercizio della
professione forense.
Di fatto tale esame continua ad essere una duplicazione di
esami già sostenuti dai candidati durante il corso di studi
universitario e quasi sempre finisce con l'essere un atto di
accertamento di semplici conoscenze nozionistiche.
Occorre, invece, una verifica effettiva e continuativa
della pratica professionale, in quanto soltanto la frequenza e
il lavoro quotidiano presso uno studio legale possono
garantire una adeguata formazione.
In considerazione di ciò e in relazione alle tante
negative esperienze registratesi in diverse sedi dove si
svolgono gli esami - delle quali, purtroppo, spesso si è
interessata non solo la stampa ma anche la magistratura - è
opportuno prevedere la soppressione dell'esame di Stato per
gli aspiranti avvocati.
Va, invece, reso effettivo il praticantato e, dopo
puntuali e periodici controlli, ne va riconosciuto il valore
abilitante.
Ciò sarebbe in linea con altri Paesi dell'Unione europea,
dove non è richiesto un esame per l'accesso alla professione
di avvocato.
Con la presente proposta di legge si intende modificare
l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36. Essa si compone di due articoli.
L'articolo 1 disciplina il praticantato e l'accesso
all'albo degli avvocati.
L'articolo 2 stabilisce il compenso minimo da
corrispondere ai praticanti avvocati.