XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4048




        Onorevoli Colleghi! - La professione di avvocato è tra le più significative nel panorama delle cosiddette "professioni liberali".
        Negli ultimi anni essa ha assunto notevole "visibilità" ed influenza anche sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, diventato più complesso e inadeguato rispetto alla evoluzione della società e dell'economia, nonché delle relazioni internazionali. Tale evoluzione impone una maggiore professionalità sia ai magistrati sia agli avvocati.
        Il tradizionale esame di Stato per l'accesso all'avvocatura non risponde a tale esigenza. Contrasta, inoltre, con l'articolo 41 della Costituzione e non tiene conto della necessità di uniformarsi alla realtà degli altri Paesi dell'Unione europea.
        Perciò l'attuale sistema di accesso alla professione di avvocato è ritenuto da più parti superato oltre che inadeguato all'accertamento effettivo delle attitudini e della deontologia professionali.
        E' interesse pubblico avere operatori di giustizia - non solo giudici ma anche avvocati - preparati, corretti e responsabili in modo tale da affermare nella nostra società i valori della giustizia e della legalità, garantendo ai cittadini un giusto processo e adeguate assistenza e difesa.
        I limiti e le incongruenze dello svolgimento dell'esame di Stato, così come esso è articolato e svolto, non garantiscono affatto la verifica delle capacità all'esercizio della professione forense.
        Di fatto tale esame continua ad essere una duplicazione di esami già sostenuti dai candidati durante il corso di studi universitario e quasi sempre finisce con l'essere un atto di accertamento di semplici conoscenze nozionistiche.
        Occorre, invece, una verifica effettiva e continuativa della pratica professionale, in quanto soltanto la frequenza e il lavoro quotidiano presso uno studio legale possono garantire una adeguata formazione.
        In considerazione di ciò e in relazione alle tante negative esperienze registratesi in diverse sedi dove si svolgono gli esami - delle quali, purtroppo, spesso si è interessata non solo la stampa ma anche la magistratura - è opportuno prevedere la soppressione dell'esame di Stato per gli aspiranti avvocati.
        Va, invece, reso effettivo il praticantato e, dopo puntuali e periodici controlli, ne va riconosciuto il valore abilitante.
        Ciò sarebbe in linea con altri Paesi dell'Unione europea, dove non è richiesto un esame per l'accesso alla professione di avvocato.
        Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Essa si compone di due articoli.
        L'articolo 1 disciplina il praticantato e l'accesso all'albo degli avvocati.
        L'articolo 2 stabilisce il compenso minimo da corrispondere ai praticanti avvocati.




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