XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4048
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36).
1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 8. - 1. I laureati in giurisprudenza che
svolgono la pratica prevista dall'articolo 17 sono iscritti, a
domanda e previa certificazione dell'avvocato titolare dello
studio presso il quale sono praticanti, in un registro
speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati
presso il tribunale nel cui circondario ha sede lo studio
legale.
2. I praticanti, dopo un anno dalla iscrizione nel
registro speciale di cui al comma 1, sono ammessi ad
esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto
nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta
del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in
base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi
tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono
essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di
pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione
sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico
ministero. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e
delle funzioni di cui al presente comma aver prestato
giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario
in cui il praticante è iscritto secondo la formula seguente:
"Consapevole dell'alta dignità della professione forense,
giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che
la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini
della giustizia".
3. Il consiglio dell'ordine effettua controlli e
verifiche trimestrali sullo svolgimento dell'attività di
praticantato ed esercita il potere disciplinare sui praticanti
avvocati.
4. Gli avvocati titolari dello studio presso cui è
svolta l'attività di praticantato per ogni causa o atto legale
dello studio devono indicare anche il nome del praticante
avvocato che ne ha seguito l'istruttoria e la definizione.
5. Dopo due anni dall'iscrizione nel registro
speciale di cui al comma 1, i praticanti avvocati sono
abilitati ad esercitare l'attività professionale nei limiti e
con le modalità di cui al presente decreto, nonchè ai sensi
della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive
modificazioni. L'esercizio dell'attività professionale è
incompatibile con lo svolgimento di altre attività
professionali o di rapporti di lavoro dipendente, pubblici o
privati.
6. I praticanti avvocati sono iscritti a domanda
all'albo degli avvocati dopo due anni di attività di
praticantato effettiva e continuativa. I praticanti avvocati
che non chiedono, entro due mesi dal termine dell'attività di
praticantato, l'iscrizione all'albo degli avvocati sono
cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.
7. Per l'esercizio dell'attività professionale di
cui al comma 5, gli aventi titolo devono prestare giuramento,
secondo la formula di cui all'articolo 12, davanti al
presidente del tribunale del circondario in cui il praticante
avvocato è iscritto".
Art. 2.
(Compenso per i praticanti avvocati).
1. Ai praticanti avvocati è garantito un compenso minimo
di 520 euro mensili sulla base di un rapporto di lavoro di
collaborazione riconducibile a uno o più progetti di lavoro,
disciplinato sulla base dei princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
2. Le regioni possono concedere all'avvocato titolare
dello studio presso il quale è svolta l'attività di
praticantato, previa apposita e documentata richiesta dello
stesso titolare, un contributo per ogni praticante avvocato.
L'entità del contributo è pari al rimborso spettante per la
frequenza dei corsi regionali di formazione
post-universitaria.