XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4048




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36).

        1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "Art. 8. - 1. I laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17 sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato titolare dello studio presso il quale sono praticanti, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario ha sede lo studio legale.
            2. I praticanti, dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al presente comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia".
            3. Il consiglio dell'ordine effettua controlli e verifiche trimestrali sullo svolgimento dell'attività di praticantato ed esercita il potere disciplinare sui praticanti avvocati.
            4. Gli avvocati titolari dello studio presso cui è svolta l'attività di praticantato per ogni causa o atto legale dello studio devono indicare anche il nome del praticante avvocato che ne ha seguito l'istruttoria e la definizione.
            5. Dopo due anni dall'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1, i praticanti avvocati sono abilitati ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui al presente decreto, nonchè ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni. L'esercizio dell'attività professionale è incompatibile con lo svolgimento di altre attività professionali o di rapporti di lavoro dipendente, pubblici o privati.
            6. I praticanti avvocati sono iscritti a domanda all'albo degli avvocati dopo due anni di attività di praticantato effettiva e continuativa. I praticanti avvocati che non chiedono, entro due mesi dal termine dell'attività di praticantato, l'iscrizione all'albo degli avvocati sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.
            7. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 5, gli aventi titolo devono prestare giuramento, secondo la formula di cui all'articolo 12, davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto".


Art. 2.

(Compenso per i praticanti avvocati).

        1. Ai praticanti avvocati è garantito un compenso minimo di 520 euro mensili sulla base di un rapporto di lavoro di collaborazione riconducibile a uno o più progetti di lavoro, disciplinato sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
        2. Le regioni possono concedere all'avvocato titolare dello studio presso il quale è svolta l'attività di praticantato, previa apposita e documentata richiesta dello stesso titolare, un contributo per ogni praticante avvocato. L'entità del contributo è pari al rimborso spettante per la frequenza dei corsi regionali di formazione post-universitaria.



Frontespizio Relazione