XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4037
Onorevoli Colleghi! - Lo scopo al quale mira la
proposta di legge recante la modifica dell'articolo 73 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la
parte relativa all'assegnazione del 60 per cento dei seggi
alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato
risultato vincente nella competizione per la carica
monocratica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, è quello di superare una dualità
interpretativa relativamente alle condizioni alle quali sono
consentite la ripartizione e l'assegnazione dei seggi secondo
un criterio premiale, consistente nella assegnazione dei 6
decimi dei consiglieri attribuiti al consiglio alle liste
risultanti collegate al candidato vincente al primo come al
secondo turno.
Si tratta di intendere come prioritario e prevalente il
fattore maggioritario connesso al meccanismo dell'elezione del
primo cittadino rispetto al fattore della mera attribuzione in
senso proporzionale dei seggi alle liste di candidati a
consigliere. Di conseguenza si tratta di correggere la
clausola che, nella versione vigente del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nega il premio di
maggioranza alla lista o alla coalizione che sostiene il
candidato sindaco risultante eletto nel caso in cui al primo
turno abbia ottenuto un numero di voti in percentuale al di
sotto del 40 per cento dei voti validi, intesi come sommatoria
di voti validi di lista, non già di voti validi
complessivamente comprendenti quelli assegnati ai candidati
sindaci risultanti dalla somma dei voti validi di lista e dei
voti validi per il solo candidato sindaco. Inoltre, si tratta
di correggere la clausola che nega il premio di maggioranza
alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato sindaco
risultante eletto al primo o al secondo turno qualora risulti
superiore al 50 per cento il numero dei voti ottenuti da una
lista o da una coalizione di liste in competizione e collegate
con un candidato alla carica di sindaco che non dovesse
risultare eletto.
Poiché la legge prevede che, in caso di dimissioni
contemporanee e simultanee della maggioranza assoluta dei
consiglieri, si determinano il rinnovo automatico del
consiglio comunale e la decadenza dalla carica del sindaco,
nel caso di un comune retto da un sindaco eletto a pieni voti,
ma costretto a governare in coabitazione con una maggioranza
consigliare formata da liste di orientamento opposto, questa
stessa maggioranza consigliare contiene un potere
aprioristicamente definito in radice di destabilizzazione
dell' istituzione comunale.
Occorre risolvere questa controversa questione i cui
effetti di destabilizzazione sono stati sperimentati
negativamente da diverse amministrazioni comunali e rischiano
di essere sperimentati in futuro da numerose altre. La
proposta è di risolverla non più tanto attraverso una diversa
interpretazione delle modalità di calcolo sulla base delle
quali definire cosa si intenda al comma 10 del citato articolo
73 per "voti validi" (se quelli riferiti alle sole liste, o
quelli ottenuti dai candidati alla carica di sindaco), quanto
attraverso il riconoscimento che il candidato alla carica di
sindaco, risultante vincente ed eletto al primo oppure eletto
al secondo turno con ballottaggio, "trascina" con sé la
maggioranza dei seggi in consiglio comunale, maggioranza data
dall'assegnazione del 60 per cento dei seggi attribuiti al
consiglio stesso, alla lista o alle liste collegate al
candidato sindaco risultato eletto, indipendentemente dalle
percentuali di voto ottenute dalle liste collegate ai
candidati sindaco concorrenti (sempre che le stesse ai sensi
del comma 8 non abbiano già superato il 60 per cento dei
seggi).
Tale modalità di assegnazione del premio di maggioranza è
sostanzialmente in linea con quella con la quale si assegnano
i seggi nei consigli provinciali.
Non è la disponibilità dello splitting (voto
disgiunto tra lista e candidato alla carica di sindaco) a
definire una diversa dottrina interpretativa difforme dalle
modalità per l'assegnazione di seggi nei consigli provinciali
e nei consigli dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.
Il mantenimento del voto disgiunto nei comuni al di sopra
dei 15.000 abitanti non può infatti fare premio sull'esito
fondamentale della consultazione elettorale: l'elezione del
sindaco e la stabilità del governo locale data proprio da una
maggioranza consigliare certa e affine al sindaco stesso.
Questa è la ratio della proposta di legge di
modifica dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e in particolare delle
nuove modalità di assegnazione del premio di maggioranza nella
ripartizione dei seggi alla lista o al gruppo di liste
(coalizione) collegata al candidato sindaco proclamato
eletto.