XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4037




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

            "10. Nel caso in cui un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno o nel caso in cui lo stesso candidato sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegato che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegati ai sensi del citato comma 8".



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