XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4037
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"10. Nel caso in cui un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al primo turno o nel caso in cui
lo stesso candidato sia proclamato eletto al secondo turno,
alla lista o al gruppo di liste a lui collegato che non abbia
già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o
ai gruppi di liste collegati ai sensi del citato comma 8".