XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4035




        Onorevoli Colleghi! - Si stima che le malattie rare siano nel mondo circa 6.000, con particolare concentrazione nell'area delle malattie dismetaboliche, delle neuropatie o delle anemie congenite. Si tratta di malattie croniche e invalidanti con specifiche esigenze terapeutiche e assistenziali, ad alti costi sanitari e sociali.
        Spesso sono prive di farmacoterapie, poiché, in assenza di incentivi, le aziende farmaceutiche non sono stimolate ad investire in funzione di un mercato che essendo limitato non remunera gli investimenti in ricerca e sviluppo, che peraltro richiedono ingenti risorse per l'uso di metodiche di ricerca avanzate, quali biotecnologie, terapia genica, terapia cellulare eccetera. L'Unione europea con il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, ha introdotto procedure per definire un "farmaco orfano", le facilitazioni alle imprese che decidono di sviluppare questi prodotti nonché per garantire 10 anni di esclusività di mercato a tali imprese dopo la registrazione del prodotto.
        Solo 13 Stati membri hanno dato risposte in tal senso; l'Italia non ha introdotto nessuna iniziativa specifica per promuovere o facilitare piani di ricerca e sviluppo per farmaci orfani. Il Ministero della salute ha finanziato la ricerca clinica nel settore delle malattie rare.
        Con la presente proposta di legge ci proponiamo di incentivare la ricerca non solo clinica, ma farmacologica applicata. Dati preliminari dimostrano che meno del 50 per cento dei prodotti orfani è disponibile in tutti i Paesi dell'Unione europea, che i prezzi sono molto diversi da Paese a Paese e che la rimborsabilità non sempre è concessa. Il nostro Paese con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, ha disposto in centri regionali di riferimento l'attivazione di un Forum sulle malattie rare e l'istituzione di un registro presso l'Istituto superiore di sanità.
        Ma occorre potenziare soprattutto la ricerca e facilitare per i cittadini portatori di malattie rare l'accesso ai farmaci, alla terapia senza percorsi burocratici o vessatori. Questi sono gli obiettivi della proposta di legge. Infatti all'articolo 1 si affronta la definizione di malattie rare e di farmaci orfani; all'articolo 2 si istituisce la Commissione nazionale per le malattie rare con il compito di aggiornare costantemente l'elenco di tali malattie, di verificare la funzionalità clinica dei centri regionali di riferimento, di emanare linee guida per garantire l'appropriatezza diagnostica e terapeutica; all'articolo 3 si individuano gli strumenti per favorire la ricerca clinica e pre-clinica finalizzata alla produzione dei farmaci orfani; all'articolo 4 si introducono le garanzie d'accesso ai farmaci, agli alimenti e ai dispositivi medici per i soggetti portatori di malattie rare; l'articolo 5 reca la necessaria copertura finanziaria del provvedimento per il primo triennio.




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