XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4035




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono considerate rare le malattie a rischio di vita o gravemente invalidanti che colpiscono non più di 5 individui su 10.000 nel territorio dell'Unione europea, come definite dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
        2. Sono considerati farmaci orfani, i farmaci destinati alla cura delle malattie rare di cui al comma 1, nonché quelli per la cura di malattie gravi e invalidanti, la cui produzione e la cui commercializzazione, in assenza di incentivi, risultano insufficientemente remunerative in rapporto all'investimento necessario.


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro della salute è istituita la Commissione nazionale per le malattie rare, di cui fanno parte: un rappresentante per ogni regione; un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri: Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle attività produttive; tre rappresentanti della Federazione italiana malattie rare; un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.
        2. La Commissione di cui al comma 1 provvede all'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279; alla verifica della istituzione dei centri regionali di riferimento; alla emanazione di linee guida valide per garantire l'appropriatezza diagnostica e terapeutica; alla definizione di criteri in base ai quali le regioni possono istituire registri regionali per le malattie rare al fine di monitorare gli studi osservazionali e sperimentali, anche in ordine alle sperimentazioni pre-cliniche e cliniche di medicamenti, non ancora autorizzati, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché all'individuazione dei farmaci essenziali da inserire nei prontuari, terapeutici regionali per la cura delle malattie rare, diffuse nei rispettivi territori.


Art. 3.

        1. Al fine di favorire la ricerca pre-clinica e clinica finalizzata alla produzione di farmaci orfani da parte di soggetti pubblici e privati, la presente legge individua incentivi e agevolazioni atti a stimolare la ricerca terapeutica e farmacologica sulle malattie rare.
        2. E' istituito un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la ricerca di cui al comma 1, valido per l'intera durata dell'autorizzazione in esclusiva alla vendita del farmaco e, comunque, per i dieci anni successivi alla data di concessione della stessa autorizzazione.
        3. I soggetti che svolgono la ricerca di cui al comma 1 al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 2 inviano entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute il protocollo relativo alla ricerca del farmaco orfano con la relativa indicazione della malattia rara assegnata dalla Committee for Orphan Medicinal Products - COMP.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 le modalità attuative degli sgravi e delle agevolazioni previsti dal presente articolo.


Art. 4.

        1. Le regioni, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza assicurano nei prontuari terapeutici regionali la disponibilità e la gratuità di farmaci, alimenti, dispositivi medici e di altre sostanze utili per la cura sintomatica e di supporto, ai soggetti portatori di malattie rare.
        2. Le regioni predispongono le modalità di acceso dei portatori di malattie rare ai farmaci orfani ed ai farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici sperimentali per specifiche malattie rare. Le prescrizioni farmaceutiche per le malattie rare non possono incorrere nel limite di pezzi prescrivibili per ricetta disposto dalle disposizioni vigenti in materia.


Art. 5.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e in 3 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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