XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4034
Onorevoli Colleghi! - La normativa in vigore in materia
di procedure di concertazione e di negoziazione per il
personale rispettivamente dei comparti Difesa e Sicurezza
prevede, anche per tale personale, la contrattualizzazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche. Infatti, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, pur stabilendo specifiche
procedure di concertazione e di negoziazione che si concludono
con l'emanazione di separati decreti del Presidente della
Repubblica per i comparti, non tiene conto dell'esigenza che
negli ultimi vent'anni le retribuzioni del personale dei
comparti Difesa e Sicurezza sono state costantemente
agganciate a quelle del personale della pubblica
amministrazione. Ciò, ovviamente, senza tenere nella giusta
considerazione i maggiori doveri, le limitazioni di diritti, i
disagi, i rischi ed i vincoli nonché la disponibilità, la
mobilità e la flessibilità, a cui il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
civile, è sottoposto.
L'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e le più recenti modifiche ad esso apportate dal
decreto legislativo 31 marzo 200, n. 129, dimostrano
l'attenzione dedicata dal legislatore al settore senza però
soffermarsi, poi, sugli aspetti concernenti le modalità di una
reale diversificazione delle procedure "negoziali" dell'intero
comparto.
Pertanto, appare necessaria l'esigenza di separare i
comparti Difesa e Sicurezza dal pubblico impiego. In
particolare, la palese irragionevolezza del sistema è stata
più volte evidenziata, durante i lavori dell'ultima
concertazione, da parte delle rappresentanze del personale dei
comparti Difesa e Sicurezza, con la richiesta di "sganciare"
normativamente gli stessi comparti dal pubblico impiego per
una completa "rivalutazione" della condizione militare.
Per completare il processo di separazione però
occorrerebbe innanzitutto modificare i criteri di assegnazione
delle risorse ai comparti Difesa e Sicurezza. Tali criteri
devono essere autonomi rispetto a quelli utilizzati per la
ripartizione delle risorse per il comparto Ministeri.
Con un'autonoma disponibilità di risorse, la specificità
potrebbe essere infatti riconosciuta in termini più precisi e
qualificanti, intervenendo, in sede di concertazione e di
negoziazione, non solo sulla componente stipendiale della
retribuzione, ma anche su quella accessoria prevedendo
trattamenti economici e normativi correlati ai distinti
compiti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
La presente proposta di legge si prefigge questo
fondamentale obiettivo che intende rappresentare, comunque, un
primo importante passo verso la specificità dell'intero
comparto e l'allineamento alla media retributiva dei
partner europei, la cui realizzazione non può
prescindere da una collocazione normativa autonoma del
settore, in virtù della peculiarità del rapporto di lavoro del
personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese,
rispetto agli altri comparti del pubblico impiego.
Pertanto, la presente proposta di legge prevede:
a) l'istituzione, dal 1^ gennaio 2004, di un
autonomo comparto "Difesa e Sicurezza" con regole autonome
rispetto al comparto Ministeri;
b) la modifica delle procedure di concertazione e
di negoziazione di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995,
e successive modificazioni, con il conferimento di apposita
delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti
legislativi da adottare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge;
c) la possibilità di garantire la specificità del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
pervenendo, con il conferimento di una ulteriore delega al
Governo, ad un complesso di disposizioni inerenti lo stato
giuridico, il trattamento economico del personale in servizio
ed in quiescenza organico e autonomo rispetto a quello
previsto per i dipendenti pubblici del comparto
"Ministeri";
d) maggiori risorse, destinate a riconoscere la
specificità del comparto, da inserire con apposita norma nella
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge n.
468 del 1978, distinte rispetto agli stanziamenti operati per
il personale del pubblico impiego.
La proposta di legge non comporta oneri. Gli stanziamenti
per esercitare la delega da parte del Governo in relazione ai
provvedimenti da adottare per riconoscere la specificità del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dovranno
essere individuate con apposita norma nella legge
finanziaria.