XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4034




        Onorevoli Colleghi! - La normativa in vigore in materia di procedure di concertazione e di negoziazione per il personale rispettivamente dei comparti Difesa e Sicurezza prevede, anche per tale personale, la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, pur stabilendo specifiche procedure di concertazione e di negoziazione che si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica per i comparti, non tiene conto dell'esigenza che negli ultimi vent'anni le retribuzioni del personale dei comparti Difesa e Sicurezza sono state costantemente agganciate a quelle del personale della pubblica amministrazione. Ciò, ovviamente, senza tenere nella giusta considerazione i maggiori doveri, le limitazioni di diritti, i disagi, i rischi ed i vincoli nonché la disponibilità, la mobilità e la flessibilità, a cui il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, è sottoposto.
        L'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e le più recenti modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 31 marzo 200, n. 129, dimostrano l'attenzione dedicata dal legislatore al settore senza però soffermarsi, poi, sugli aspetti concernenti le modalità di una reale diversificazione delle procedure "negoziali" dell'intero comparto.
        Pertanto, appare necessaria l'esigenza di separare i comparti Difesa e Sicurezza dal pubblico impiego. In particolare, la palese irragionevolezza del sistema è stata più volte evidenziata, durante i lavori dell'ultima concertazione, da parte delle rappresentanze del personale dei comparti Difesa e Sicurezza, con la richiesta di "sganciare" normativamente gli stessi comparti dal pubblico impiego per una completa "rivalutazione" della condizione militare.
        Per completare il processo di separazione però occorrerebbe innanzitutto modificare i criteri di assegnazione delle risorse ai comparti Difesa e Sicurezza. Tali criteri devono essere autonomi rispetto a quelli utilizzati per la ripartizione delle risorse per il comparto Ministeri.
        Con un'autonoma disponibilità di risorse, la specificità potrebbe essere infatti riconosciuta in termini più precisi e qualificanti, intervenendo, in sede di concertazione e di negoziazione, non solo sulla componente stipendiale della retribuzione, ma anche su quella accessoria prevedendo trattamenti economici e normativi correlati ai distinti compiti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
        La presente proposta di legge si prefigge questo fondamentale obiettivo che intende rappresentare, comunque, un primo importante passo verso la specificità dell'intero comparto e l'allineamento alla media retributiva dei partner europei, la cui realizzazione non può prescindere da una collocazione normativa autonoma del settore, in virtù della peculiarità del rapporto di lavoro del personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese, rispetto agli altri comparti del pubblico impiego.
        Pertanto, la presente proposta di legge prevede:

                a) l'istituzione, dal 1^ gennaio 2004, di un autonomo comparto "Difesa e Sicurezza" con regole autonome rispetto al comparto Ministeri;

                b) la modifica delle procedure di concertazione e di negoziazione di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modificazioni, con il conferimento di apposita delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

                c) la possibilità di garantire la specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia pervenendo, con il conferimento di una ulteriore delega al Governo, ad un complesso di disposizioni inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza organico e autonomo rispetto a quello previsto per i dipendenti pubblici del comparto "Ministeri";

                d) maggiori risorse, destinate a riconoscere la specificità del comparto, da inserire con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, distinte rispetto agli stanziamenti operati per il personale del pubblico impiego.

        La proposta di legge non comporta oneri. Gli stanziamenti per esercitare la delega da parte del Governo in relazione ai provvedimenti da adottare per riconoscere la specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dovranno essere individuate con apposita norma nella legge finanziaria.




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