XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4034
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del comparto
"Difesa e Sicurezza").
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 è istituito quale
autonomo comparto di contrattazione nell'ambito del pubblico
impiego il comparto "Difesa e Sicurezza" al fine di
riconoscere la peculiare specificità degli ordinamenti
giuridici delle Forze armate e delle Forze di polizia a cui è
affidata rispettivamente la tutela istituzionale, esterna e
interna, del territorio nazionale, dei cittadini e degli
interessi del Paese.
2. Il comparto "Difesa e Sicurezza" comprende il personale
delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare.
Art. 2.
(Delega al Governo per la modifica delle procedure di
concertazione e di negoziazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni modificative delle
procedure di concertazione e di negoziazione, di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, con l'osservanza dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
prevedere:
a) le modalità di partecipazione e di composizione
delle delegazioni di parte pubblica e delle rappresentanze del
personale ai procedimenti d concertazione e di negoziazione
interministeriale;
b) la durata del mandato dei delegati degli
organismi di rappresentanza delle Forze armate di massima
coincidente con la durata quadriennale del provvedimento di
concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, per la parte normativa;
c) una maggiore autonomia decisionale delle
rappresentanze del personale militare e dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali sulla destinazione delle
risorse da assegnare nell'ambito delle procedure di
concertazione e di negoziazione, fermi restando i limiti di
autonomia previsti dai rispettivi ordinamenti e in conformità
con i princìpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in
materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla
data di assegnazione, del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di
trattamento economico e previdenziale).
1. Al fine di garantire la specificità del personale
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e di pervenire ad un complesso
organico di disposizioni inerenti lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale, in servizio e in
quiescenza, autonomo rispetto a quello previsto per il
restante personale del pubblico impiego, il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, con
l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma
2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, devono
prevedere:
a) la razionalizzazione del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale del comparto di cui
all'articolo 1 pervenendo ad una sostanziale armonizzazione
degli istituti retributivi previsti per le varie componenti
del comparto medesimo;
b) l'estensione al personale dirigente del
comparto di cui all'articolo 1 delle disposizioni a carattere
normativo previste nell'ambito del provvedimento di
concertazione con una apposita norma da inserire nel
provvedimento stesso;
c) la disciplina del trattamento pensionistico,
riconoscendo maggiorazioni di anzianità contributiva nei
confronti del personale del comparto di cui all'articolo 1
impiegato, anche a carattere temporaneo o fuori dal territorio
nazionale, in attività operative e d'istituto caratterizzate
da particolare rischio o pericolosità;
d) l'armonizzazione delle disposizioni in materia
di vittime del dovere, del servizio, del terrorismo e della
criminalità organizzata;
e) la tutela, anche ai fini previdenziali, del
personale che, in funzione della propria specializzazione ed
attività, è stabilmente impiegato in ambienti insalubri ovvero
in attività caratterizzate da elevato rischio o
pericolosità;
f) la razionalizzazione dei trattamenti all'estero
nei confronti del personale impiegato stabilmente fuori dal
territorio nazionale presso comandi ed organismi
internazionali, riconoscendo, di massima, gli stessi istituti
previsti nei confronti del personale del Ministero degli
affari esteri impiegato presso le rappresentanze
diplomatiche-consolari all'estero.
3. L'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
qualora dalla loro attuazione derivino nuovi e maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, è subordinata allo
stanziamento delle occorrenti risorse nella legge finanziaria
per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite
le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma
1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite
sentite le rappresentanze militari e organizzazioni sindacali
delle categorie interessate, sono allocate in appositi
capitoli di spesa.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla
data di assegnazione, del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Art. 4.
(Attribuzione delle risorse ai procedimenti di
concertazione e di negoziazione).
1. Le risorse per le procedure di concertazione e di
negoziazione, destinate a riconoscere la specificità del
personale del comparto di cui all'articolo 1, devono essere
inserite con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, distinte rispetto agli stanziamenti
operati per il restante personale del pubblico impiego.