XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4034




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del comparto
"Difesa e Sicurezza").

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 è istituito quale autonomo comparto di contrattazione nell'ambito del pubblico impiego il comparto "Difesa e Sicurezza" al fine di riconoscere la peculiare specificità degli ordinamenti giuridici delle Forze armate e delle Forze di polizia a cui è affidata rispettivamente la tutela istituzionale, esterna e interna, del territorio nazionale, dei cittadini e degli interessi del Paese.
        2. Il comparto "Difesa e Sicurezza" comprende il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.


Art. 2.

(Delega al Governo per la modifica delle procedure di
concertazione e di negoziazione).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative delle procedure di concertazione e di negoziazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono prevedere:

                a) le modalità di partecipazione e di composizione delle delegazioni di parte pubblica e delle rappresentanze del personale ai procedimenti d concertazione e di negoziazione interministeriale;

                b) la durata del mandato dei delegati degli organismi di rappresentanza delle Forze armate di massima coincidente con la durata quadriennale del provvedimento di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per la parte normativa;

                c) una maggiore autonomia decisionale delle rappresentanze del personale militare e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla destinazione delle risorse da assegnare nell'ambito delle procedure di concertazione e di negoziazione, fermi restando i limiti di autonomia previsti dai rispettivi ordinamenti e in conformità con i princìpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 3.

(Delega al Governo in materia di
trattamento economico e previdenziale).

        1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e di pervenire ad un complesso organico di disposizioni inerenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in servizio e in quiescenza, autonomo rispetto a quello previsto per il restante personale del pubblico impiego, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1, devono prevedere:

                a) la razionalizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale del comparto di cui all'articolo 1 pervenendo ad una sostanziale armonizzazione degli istituti retributivi previsti per le varie componenti del comparto medesimo;

                b) l'estensione al personale dirigente del comparto di cui all'articolo 1 delle disposizioni a carattere normativo previste nell'ambito del provvedimento di concertazione con una apposita norma da inserire nel provvedimento stesso;

                c) la disciplina del trattamento pensionistico, riconoscendo maggiorazioni di anzianità contributiva nei confronti del personale del comparto di cui all'articolo 1 impiegato, anche a carattere temporaneo o fuori dal territorio nazionale, in attività operative e d'istituto caratterizzate da particolare rischio o pericolosità;

                d) l'armonizzazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere, del servizio, del terrorismo e della criminalità organizzata;

                e) la tutela, anche ai fini previdenziali, del personale che, in funzione della propria specializzazione ed attività, è stabilmente impiegato in ambienti insalubri ovvero in attività caratterizzate da elevato rischio o pericolosità;

                f) la razionalizzazione dei trattamenti all'estero nei confronti del personale impiegato stabilmente fuori dal territorio nazionale presso comandi ed organismi internazionali, riconoscendo, di massima, gli stessi istituti previsti nei confronti del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso le rappresentanze diplomatiche-consolari all'estero.

        3. L'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è subordinata allo stanziamento delle occorrenti risorse nella legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le rappresentanze militari e organizzazioni sindacali delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli di spesa.
        5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 4.

(Attribuzione delle risorse ai procedimenti di
concertazione e di negoziazione).

        1. Le risorse per le procedure di concertazione e di negoziazione, destinate a riconoscere la specificità del personale del comparto di cui all'articolo 1, devono essere inserite con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, distinte rispetto agli stanziamenti operati per il restante personale del pubblico impiego.



Frontespizio Relazione