XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4029
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, secondo comma,
della cosiddetta "legge sulle guarentigie" della magistratura
(regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511) prevede la
possibilità del trasferimento d'ufficio, anche senza il
consenso dell'interessato, del magistrato di grado non
inferiore a giudice e sostituto procuratore della Repubblica.
Tale trasferimento è possibile quando il magistrato si trovi
in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16,
18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa
anche indipendente da colpa dello stesso non può, nella sede
che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste
dal prestigio dell'ordine giudiziario.
Il trasferimento è possibile previo parere del Consiglio
superiore della magistratura (CSM).
L'articolo 4 del citato regio decreto legislativo n. 511
del 1946 precisa che, quando viene richiesto il parere del CSM
ai sensi del citato articolo 2, della richiesta e dei motivi è
data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di
prendere visione e copia degli atti trasmessi al CSM o al
Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di
essere sentito personalmente. Al secondo comma del citato
articolo 4, si precisa che il CSM e il Consiglio giudiziario
non possono provvedere se non sono decorsi trenta giorni dalla
data della comunicazione.
Nulla più è disciplinato sul cosiddetto "procedimento per
incompatibilità ambientale" dei magistrati, che può avere come
conseguenza la dichiarazione di incompetenza ambientale o
funzionale con successivo trasferimento dell'interessato ad
altra sede e ad altro incarico giudiziario.
La dichiarazione di incompetenza ambientale presuppone
l'impossibilità per il magistrato di continuare ad esercitare
la propria funzione nella sede attuale e comporta il
trasferimento ad altra sede con mantenimento della propria
funzione e del proprio incarico.
Si segnala che la dichiarazione di incompetenza funzionale
comporta il trasferimento ad altra sede con perdita della
propria funzione e dell'incarico rivestito.
Le dichiarazioni di incompetenza ambientale e funzionale
sono assunte nei confronti dei magistrati previa decisione del
CSM "per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa".
In effetti una decisione gravissima per un giudice, quella
della perdita della funzione, che viene assunta dal CSM senza
un "normale" procedimento, senza una disciplina processuale
regolarmente prevista, costituisce oggi un esempio di
"inciviltà" giuridica, dopo la modifica costituzionale
dell'articolo 111, della Costituzione, laddove si disciplina
il "giusto processo" e si prevede la "terzietà" del
giudice.
Nella fattispecie regolamentata dal secondo comma
dell'articolo 2 del citato regio decreto legislativo n. 511
del 1946, nel testo vigente, non sono previste né una
"giustizia" processuale, né la "terzietà" del giudicante,
atteso che l'organo che "attiva" il procedimento è il medesimo
organo che "decide e chiude" quel procedimento, ovvero il
CSM.
Se si considera che tale procedimento è attivato anche
"senza colpa" del magistrato, per uno stato oggettivo di
fatti, accaduto o provocato da altri soggetti, ci si rende
conto della estrema gravità della situazione e della
larghissima possibilità di condizionamento dei magistrati da
parte del CSM, nonché dell'Associazione nazionale magistrati,
che nelle sue correnti è rappresentata nel CSM.
Un simile tipo di procedimento può prestarsi ad essere
usato come una "spada di Damocle" per il singolo magistrato,
che non ha alcuna possibilità di difendersi in forme
costituzionalmente garantite.
Diversamente accade nell'ipotesi di procedimento
disciplinare, cui la citata "legge sulle guarentigie" dedica
una sezione autonoma, la sezione IV del titolo II, articoli
27-38, con previsione di opportune e idonee formalità
processuali.
Paradossalmente il procedimento disciplinare è previsto
per l'imposizione di sanzioni disciplinari, espressamente
tipizzate nell'articolo 19 del citato regio decreto
legislativo n. 511 del 1946, che vanno dall'"ammonimento" alla
"destituzione", quindi di rilevanza anche di gran lunga più
modesta rispetto alla "incompetenza funzionale", cui si può
pervenire attraverso il procedimento di cui al secondo comma
dell'articolo 2.
Per questo è necessaria, attraverso l'abrogazione del
secondo comma dell'articolo 2, la soppressione del
procedimento autonomo per incompatibilità ambientale e la
riconduzione, della medesima fattispecie alla sezione II
"Della disciplina dei magistrati", cui segue il procedimento
disciplinare ai sensi degli articoli 27 e seguenti del regio
decreto legislativo n. 511 del 1946.