XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4029




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, secondo comma, della cosiddetta "legge sulle guarentigie" della magistratura (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511) prevede la possibilità del trasferimento d'ufficio, anche senza il consenso dell'interessato, del magistrato di grado non inferiore a giudice e sostituto procuratore della Repubblica. Tale trasferimento è possibile quando il magistrato si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da colpa dello stesso non può, nella sede che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.
        Il trasferimento è possibile previo parere del Consiglio superiore della magistratura (CSM).
        L'articolo 4 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 precisa che, quando viene richiesto il parere del CSM ai sensi del citato articolo 2, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al CSM o al Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente. Al secondo comma del citato articolo 4, si precisa che il CSM e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non sono decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.
        Nulla più è disciplinato sul cosiddetto "procedimento per incompatibilità ambientale" dei magistrati, che può avere come conseguenza la dichiarazione di incompetenza ambientale o funzionale con successivo trasferimento dell'interessato ad altra sede e ad altro incarico giudiziario.
        La dichiarazione di incompetenza ambientale presuppone l'impossibilità per il magistrato di continuare ad esercitare la propria funzione nella sede attuale e comporta il trasferimento ad altra sede con mantenimento della propria funzione e del proprio incarico.
        Si segnala che la dichiarazione di incompetenza funzionale comporta il trasferimento ad altra sede con perdita della propria funzione e dell'incarico rivestito.
        Le dichiarazioni di incompetenza ambientale e funzionale sono assunte nei confronti dei magistrati previa decisione del CSM "per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa".
        In effetti una decisione gravissima per un giudice, quella della perdita della funzione, che viene assunta dal CSM senza un "normale" procedimento, senza una disciplina processuale regolarmente prevista, costituisce oggi un esempio di "inciviltà" giuridica, dopo la modifica costituzionale dell'articolo 111, della Costituzione, laddove si disciplina il "giusto processo" e si prevede la "terzietà" del giudice.
        Nella fattispecie regolamentata dal secondo comma dell'articolo 2 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, nel testo vigente, non sono previste né una "giustizia" processuale, né la "terzietà" del giudicante, atteso che l'organo che "attiva" il procedimento è il medesimo organo che "decide e chiude" quel procedimento, ovvero il CSM.
        Se si considera che tale procedimento è attivato anche "senza colpa" del magistrato, per uno stato oggettivo di fatti, accaduto o provocato da altri soggetti, ci si rende conto della estrema gravità della situazione e della larghissima possibilità di condizionamento dei magistrati da parte del CSM, nonché dell'Associazione nazionale magistrati, che nelle sue correnti è rappresentata nel CSM.
        Un simile tipo di procedimento può prestarsi ad essere usato come una "spada di Damocle" per il singolo magistrato, che non ha alcuna possibilità di difendersi in forme costituzionalmente garantite.
        Diversamente accade nell'ipotesi di procedimento disciplinare, cui la citata "legge sulle guarentigie" dedica una sezione autonoma, la sezione IV del titolo II, articoli 27-38, con previsione di opportune e idonee formalità processuali.
        Paradossalmente il procedimento disciplinare è previsto per l'imposizione di sanzioni disciplinari, espressamente tipizzate nell'articolo 19 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, che vanno dall'"ammonimento" alla "destituzione", quindi di rilevanza anche di gran lunga più modesta rispetto alla "incompetenza funzionale", cui si può pervenire attraverso il procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 2.
        Per questo è necessaria, attraverso l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2, la soppressione del procedimento autonomo per incompatibilità ambientale e la riconduzione, della medesima fattispecie alla sezione II "Della disciplina dei magistrati", cui segue il procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 27 e seguenti del regio decreto legislativo n. 511 del 1946.




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