XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4029
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Formalità per il parere del Consiglio
superiore della magistratura e dei Consigli giudiziari). 1.
Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della
magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi degli
articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data
comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere
visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura o al Consiglio giudiziario e può presentare
deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
2. Il Consiglio superiore della magistratura e il
Consiglio giudiziario non possono provvedere se non sono
decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
comma 1".
Art. 3.
1. Le disposizioni del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, come da ultimo modificato dalla presente legge,
si applicano anche ai procedimenti in corso non ancora
conclusi con pronunzia definitiva instaurati ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, del citato regio decreto
legislativo n. 511 del 1946, nel testo previgente alla data di
entrata in vigore della presente legge.