XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4029




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato.


Art. 2.

        1. L'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

            "Art. 4. (Formalità per il parere del Consiglio superiore della magistratura e dei Consigli giudiziari). 1. Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi degli articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore della magistratura o al Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
            2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non sono decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1".


Art. 3.

        1. Le disposizioni del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come da ultimo modificato dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso non ancora conclusi con pronunzia definitiva instaurati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.



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